Con riferimento al personale non vaccinato ma guarito dal Covid, il MI ha pubblicato la seguente faq aggiornata al 2 maggio:
Il personale della scuola non vaccinato, ma guarito dall’infezione da SARS-CoV-2, è in regola con l’obbligo vaccinale?
A seguito delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute si rileva quanto segue.
Per il personale guarito, misure di cautela sanitaria connesse all’infezione impongono il differimento del termine per la somministrazione del vaccino per un lasso temporale dipendente dalla storia vaccinale del soggetto con pregressa infezione da SARS-CoV-2.
Terminato il periodo di differimento risulta nuovamente efficace l’obbligo vaccinale, che permane per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato fino al 15 giugno 2022.
Considerato che l’apposita funzionalità del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione (SIDI) consente al Dirigente scolastico, o suo delegato, di verificare quotidianamente l’adempimento dell’obbligo vaccinale, nel caso in cui il sistema rilasci un esito negativo, il Dirigente scolastico verifica con il personale interessato l’eventuale esistenza di una valida giustificazione, per poi procedere secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Ma quale sarebbe questo "lasso temporale"?
Una nota dell'USR Marche riprende una circolare del Ministero della Salute e chiarisce entro quando il personale guarito deve procedere alla vaccinazione per essere in regola.
Per la gestione dei casi di personale scolastico che presta servizio in forza di certificato verde ottenuto in esito a guarigione da infezione Covid-19, la nota 9653 del 2/05/2022 spiega che tale personale risulterà inadempiente agli obblighi trascorsi 90 gg dalla data di certificazione di positività, nel caso in cui non abbia ricevuto alcuna dose di vaccino o nel caso in cui abbia contratto l’infezione entro 14 giorni dalla somministrazione di una dose di vaccino.
Diversamente, nel caso di personale che abbia concluso il ciclo vaccinale primario, l’inadempienza all’obbligo vaccinale si configura decorsi 120 gg dalla data del test diagnostico positivo.
Decorsi tali termini il personale scolastico sarà considerato inadempiente e, qualora docente, non potrà prestare servizio a contatto con gli alunni dovendosi adottare provvedimento di impiego in mansioni alternative, con decorrenza immediata.
Non si ritengono applicabili provvedimenti che dispongano retroattivamente delle situazioni giuridiche di tali docenti.
Il sistema SIDI di verifica dell’obbligo vaccinale - fa sapere l'USR Marche - è già tarato a tale disposizione.