Nella gestione della assenze per motivi di salute del personale della scuola vi sono due elementi fondamentali che vanno esaminati con attenzione al fine di ricondurre ad uniformità di trattamento, per quanto possibile, tali eventi:
- i concetti di “salute” e “malattia”, non per mero esercizio letterario, ma perché è importante distinguere le assenze per “malattia” da quelle diverse e/o assimilabili alla malattia propriamente detta;
- la prassi amministrativa (con circolari applicative emanate a livelli nazionale, regionali e territoriali, pareri di organismi vari, note ministeriali) non sempre in linea con un’impostazione giurisprudenziale consolidata che vede la sovrapposizione a volte incongruente di norme legislative e contrattazioni collettive nazionali di lavoro, in cui la tutela della salute dei lavoratori, e degli individui in generale, deve essere ricondotta e gestita in un sistema di riduzione delle assenze finalizzato al contenimento della spesa pubblica.
Per quanto riguarda il primo punto, è la stessa Costituzione che all’art. 32 enuncia le esigenze di tutela della salute degli individui quale loro fondamentale diritto e interesse della collettività e che all’art. 38 pone le basi per la tutela dei lavoratori nei casi – tra gli altri – di infortunio e malattia, senza tuttavia esplicitare che cosa si debba intendere con il termine “malattia”. Tale concetto viene meglio chiarito, nell’ambito del diritto del lavoro, come stato morboso che determina una condizione di inidoneità allo svolgimento delle specifiche mansioni attribuite al lavoratore, quindi una effettiva incapacità lavorativa, comprendente non solo il periodo di durata della malattia ma anche quello necessario per la guarigione e il relativo trattamento medico (cure o terapie), il ricovero (anche giornaliero) in ospedali o luoghi di cura.
Qualora la malattia sia contratta nell’esercizio e a causa dello svolgimento della prestazione lavorativa, ci troviamo di fronte alla malattia per causa di servizio, il cui riconoscimento – a richiesta del dipendente della pubblica amministrazione – è disciplinato dal D.P.R. 461 del 29/10/2001.
L’infortunio sul lavoro invece si differenzia dalla malattia perché dovuto a una causa violenta, traumatica, che impedisce lo svolgimento regolare dell’attività lavorativa e può verificarsi sia durante l’orario di servizio che nel normale percorso da/a casa a/dal luogo di lavoro (in itinere).
Tutele per il lavoratore malato
La tutela del lavoratore malato si concretizza dunque in tre modi:
- il mantenimento del posto di lavoro per un periodo massimo (cosiddetto periodo di comporto) nel quale il rapporto di lavoro è sospeso ma non può essere risolto (la risoluzione del rapporto di lavoro è invece unilateralmente possibile, da parte dell’Amministrazione, per superamento del periodo di comporto);
- l’erogazione della retribuzione (o di indennità equivalenti), sia pure in percentuali diverse, in base al periodo di assenza;
- la maturazione dell’anzianità di servizio, pur con eccezioni che vedremo in seguito.
Le modalità di attuazione effettiva della tutela sono demandate dall’art. 2110 del Codice Civile alla legge e alla contrattazione collettiva.
La regolamentazione generale delle assenze per malattia del personale della scuola è contenuta nel CCNL Scuola 2006-2009, che ne prevede il trattamento, differenziato per il personale di ruolo (art. 17 – Assenze per malattia) e non di ruolo (art. 19 – Ferie, permessi e assenze del personale assunto a tempo determinato).
Qui entriamo nel merito del secondo punto indicato all’inizio, in quanto bisogna verificare quanto ancora del nostro CCNL sia ancora valido alla luce delle innovazioni, soprattutto legislative, che si sono susseguite dal 2008 ad oggi, e quanta discrezionalità sia eventualmente applicabile alla gestione delle assenze complessivamente riconducibili alla malattia, che spesso sono citate e sbandierate come sinonimo di scarsa affezione al lavoro da parte dei dipendenti pubblici in generale.
Durata delle assenze per malattia
Abbiamo detto che il periodo di comporto è il periodo massimo di assenza durante il quale è garantita la conservazione del rapporto di lavoro, stabilita dal CCNL in 18 mesi, sia fruiti in un unico periodo, sia frazionati.
Il computo dei 18 mesi va fatto sommando tutti i periodi di assenza per malattia precedenti l’ultimo episodio morboso, in un arco temporale che varia e deve essere verificato di volta in volta ai fini della durata massima dell’assenza e ai fini dell’applicazione delle riduzioni di stipendio.
Esempio
Nel caso di assenza per malattia che va dal 5 maggio 2014 al 16 maggio 2014, il triennio di riferimento è quello che decorre dal 17 maggio 2011 al 16 maggio 2014, ultimo giorno di assenza fruito.
In casi particolarmente gravi, dopo i primi 18 mesi di assenza, il dipendente può chiedere di assentarsi per ulteriori 18 mesi, senza alcuna retribuzione.
L’amministrazione concede l’ulteriore periodo richiesto previo accertamento delle condizioni di salute del dipendente da parte del competente organo sanitario (Commissione Medica di Verifica insediata presso gli Uffici Regionali delle Ragionerie di Stato), al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
Allo scadere dei limiti massimi di assenza (18+18 mesi), oppure nel caso in cui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’amministrazione può procedere (salvo la possibilità di utilizzo in altri compiti prevista per gli insegnanti) alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso (pari a 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni, 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni e 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni).
Avverso i risultati dell’accertamento sanitario della Commissione Medica di Verifica è ammesso ricorso in via amministrativa, tramite l’Istituto di appartenenza, alla Commissione Medica di seconda istanza, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 29/10/2001 n. 461.
Per il personale a tempo determinato, la durata massima dei periodi di assenza per malattia è il seguente:
- supplenti fino al termine delle attività didattiche o equivalenti e/o fino al 31 agosto: conservazione del posto per max 9 mesi in un triennio scolastico;
- supplenti brevi (con contratto stipulato dal Dirigente scolastico): conservazione del posto di lavoro per 30 giorni annuali, comunque nei limiti della durata del contratto medesimo.
Non rientrano nel computo dei giorni di assenza per malattia e sono retribuite per intero:
- le assenze per infortunio certificate dall’INAIL;
- la malattia da causa di servizio;
- l’assenza per gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, che comprende, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital, anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie (postumi delle cure).
Il CCNL non definisce con esattezza quali siano le gravi patologie, che evidentemente non possono essere riconosciute a discrezione dell’amministrazione, ma accertate e certificate dalle competenti Aziende sanitarie, che attestano la gravità della patologia e la correlazione con l’erogazione di terapie che, per la loro natura, modalità ed effetti conseguenti, possono essere temporaneamente e/o parzialmente invalidanti alla prestazione del servizio per un determinato periodo di tempo (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo il Ministero della Sanità, con D.Lgs. del 29/04/1998 n. 124, art. 5, comma 1, ha indicato un elenco di malattie considerate croniche e invalidanti).
Secondo un parere dell’USR Calabria (prot. n. AOODRCAL 8077 del 5/06/2013) vanno incluse nelle gravi patologie anche le assenze per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie.
Comunicazione della malattia
Il dipendente ha l’obbligo di comunicare tempestivamente (tramite telefono, fax, email, telegramma o qualsiasi altro mezzo idoneo), e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, l’assenza per malattia, la sua eventuale prosecuzione e l’indirizzo al quale può essere reperito (se diverso da quello di residenza o domicilio dichiarato) ai fini dell’effettuazione della visita fiscale.
L’obbligo di far pervenite il certificato medico di giustificazione dell’assenza entro 5 giorni successivi all’inizio della malattia è stato invece abrogato dall’introduzione del sistema telematico di trasmissione all’INPS dei certificati di malattia previsto dall’art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001, con una procedura che rientra nel piano di e-government finalizzato a ridurre sprechi ed inefficienza mediante l’uso delle nuove tecnologie nella Pubblica Amministrazione. Con il decreto attuativo del 26/02/2010 il Ministero della Salute ha poi definito le modalità tecniche di invio dei certificati di malattia al S.A.C. (Sistema di Accoglienza Centralizzata) e consentito il rilascio di certificati cartacei da parte dei presidi di pronto soccorso e reparti di degenza ospedaliera (per certificare ricoveri e dimissioni, ad esempio), qualora questi non abbiamo ancora predisposto le misure idonee alla trasmissione telematica. Anche i medici che siano impossibilitati ad inviare i certificati in modalità telematica per motivi contingenti (es. temporanea interruzione della connessione internet) possono ricorrere alle vie tradizionali e rilasciare il certificato cartaceo all’interessato, che lo porterà alla propria amministrazione.
Il dipendente può in ogni caso chiedere al medico di avere una copia cartacea del certificato (se lo desidera), o che lo stesso gli venga spedito alla propria casella di posta elettronica oppure ancora di avere il numero di protocollo del certificato inviato all’INPS in via telematica, in modo da poter accedere al sito – con user id e password personali – e prendere visione di tutti i certificati che li riguardano.
L’INPS a sua volta deve mettere a disposizione del datore di lavoro il certificato medico elettronico, inviandolo ad una casella di posta elettronica certificata o, meglio ancora, consentirne l’accesso tramite il proprio sito. In tal caso l’amministrazione farà la ricerca dei certificati inserendo il numero di protocollo che si sarà opportunamente fatta comunicare dal dipendente ammalato.
Da chi deve essere rilasciato il certificato di malattia?
Dopo il secondo evento di malattia nel corso dell’anno solare, indipendentemente dalla sua durata (quindi dalla terza assenza, anche solo di un giorno), e in caso di assenza superiore a dieci giorni (anche se si tratta della continuazione di assenza che inizialmente aveva una durata inferiore), il certificato deve essere rilasciato da medici dipendenti da o convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale.
Non sono quindi ammissibili, in questi casi, le assenze per malattia certificate da medici liberi professionisti non convenzionati con il SSN.
Il trattamento economico durante la malattia
Nel periodi di durata massima di diritto alla conservazione del posto di lavoro, il trattamento economico stabilito dal CCNL è il seguente:
Personale a tempo indeterminato
- per i primi 9 mesi: intera retribuzione fissa mensile, compresa la Retribuzione Professionale Docenti e il Compenso Individuale Accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio comunque denominato.
Nell’ambito di tale periodo, per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo; - per i successivi 3 mesi: 90% della retribuzione sopra indicata;
- per gli ultimi 6 mesi: 50% della retribuzione sopra indicata.
Personale a tempo determinato
- supplenti fino al termine delle attività didattiche o equivalenti e/o fino al 31 agosto: in ciascun anno scolastico la retribuzione è intera nel primo mese, ridotta al 50% nel secondo e terzo mese, senza assegni con conservazione del posto di lavoro per il rimanente periodo.
- supplenti brevi (con contratto stipulato dal Dirigente scolastico): retribuzione al 50%.
Ulteriori misure normative finalizzate ad incrementare l’efficienza delle pubbliche amministrazioni sono state introdotte con il D.Lgs 112/2008, che all’art. 71 stabilisce tra l’altro il trattamento economico spettante al dipendente, con una norma che non può essere derogata al contratti collettivi:
1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. [...]
Tenendo presenti anche i chiarimenti della Circolare DFP n. 8/2008, ne consegue che la norma si applica ad ogni episodio di malattia che colpisce il dipendente, anche della durata di un solo giorno, e per tutti i primi 10 giorni di ogni evento morboso, considerando evento morboso unico sia l’assenza attestata da un solo certificato, sia quella continuativa attestata da più certificati che prorogano la prognosi originaria.
Possiamo quindi così riassumere l’applicazione delle trattenute:
- Uguale o inferiore a 10 giorni: trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento comunque denominato avente carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio;
- Superiore a 10 giorni: dall’11° giorno è ripristinata l’erogazione di tutti gli emolumenti e le indennità a carattere fisso e continuativo ed è escluso solo il trattamento accessorio variabile;
- Superiore a 15 giorni: dall’11° giorno è erogato il trattamento economico intero fondamentale, emolumenti e indennità fissi e continuativi, trattamento accessorio variabile).
Applicando il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi, le decurtazioni non hanno luogo nei casi di assenza per infortunio sul lavoro, malattia per causa di servizio, ricovero ospedaliero o day hospital, patologie gravi che richiedono terapie salvavita.
Qual è l’importo della decurtazione e su quali voci si applica?
L’art. 77 del CCNL definisce la struttura retributiva del personale della scuola, in cui il trattamento accessorio avente carattere fisso e continuativo (e perciò corrisposto congiuntamente in unica soluzione mensile) risulta essere composto dalle seguenti voci:
- retribuzione professionale docenti (RPD);
- compenso per le funzioni strumentali del personale docente;
- compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive;
- indennità di direzione dei DSGA;
- compenso individuale accessorio per il personale ATA (CIA).
Le ritenute giornaliere lorde che vanno applicate corrispondono a 1/30 dell’importo mensile dei compensi sopra indicati, corrispondenti alle fasce individuali di anzianità.
L’applicazione delle decurtazioni per le assenze dovute a malattia aveva suscitato malumori e ricorsi, rigettati tuttavia dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 120/2012 ha precisato:
«È, infatti, non sostenibile che la riduzione di retribuzione sancita dalla norma in questione, con la salvezza del trattamento fondamentale e la brevità della durata, costringa il lavoratore ammalato, come opina il rimettente, a rimanere in servizio pur di non subirla, anche a costo di compromettere ulteriormente la salute. [...] E nella specie viene, altresì, in rilievo, come si è visto, il buon andamento della pubblica amministrazione, che la norma censurata si propone a ragion veduta di perseguire disincentivando l’assenteismo».
Retribuzione ridotta per contrastare l’assenteismo dunque, con misure indifferenziate da applicare a chiunque, nello sviluppo di una lotta sacrosanta ai “furbetti del certificato medico”, che nonostante tutto rimangono, nella maggior parte dei casi, difficili da stanare e pressoché impossibili da colpire.