Sinergie di Scuola

In base all’art. 16 del D.Lgs 98/2011, l’amministrazione può disporre il controllo sulle assenze per malattia dei propri dipendenti secondo valutazioni discrezionali del dirigente, che deve individuare i casi per i quali richiedere il controllo, considerando con oggettività la condotta complessiva del dipendente, le esigenze funzionali e organizzative e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. 

Dal luglio 2012, in base all’art 14 comma 27 del D.Lgs. 95/2012, il MIUR provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali effettuati dalle Aziende sanitarie nei confronti del personale scolastico ed educativo (vedi anche nota Miur del 17/12/2012, contenente disposizioni per la predisposizione del Programma Annuale 2013).

Il controllo va richiesto comunque qualora l’assenza per malattia si verifichi nelle giornate immediatamente precedenti o successive a giorni non lavorativi. Al riguardo la circolare n. 3/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che nei giorni non lavorativi sono da includere anche gli eventuali giorni di ferie o permessi o il cd. giorno libero conseguente alla strutturazione particolare dell’orario di lavoro settimanale del dipendente.

Tuttavia, secondo quanto stabilito dal CCNL 2006-2009 art. 17 comma 12, «il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private».

Le fasce orarie di reperibilità, finalmente definite dal D.M. 206/2009, sono le seguenti: dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 di tutti i giorni, anche festivi e/o non lavorativi.

Sono esclusi dall’obbligo della reperibilità i dipendenti assenti per:

  1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita (comprese le assenze per l’effettuazione della terapia e per i postumi della terapia);
  2. infortuni sul lavoro;
  3. malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
  4. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta (non è richiesto un grado minimo di invalidità).

Allo stesso modo, sono esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato (ossia una sola visita per ciascun periodo di assenza). 

Ovviamente è ripristinato l’obbligo della reperibilità nel caso di prolungamento della prognosi iniziale.


L’assenza alla visita di controllo

Se il dipendente deve assentarsi dal domicilio indicato durante le fasce orarie di reperibilità (per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici, altri motivi che devono essere, a richiesta, documentati) deve darne preventiva comunicazione all’amministrazione, indicando una diversa fascia oraria di reperibilità.

Senza entrare nel merito delle possibili molteplici cause di assenza alla visita di controllo, sulle cui giustificazioni vi sono puntuali e diversificati autorevoli pareri e pronunce, è certamente possibile affermare che l’onere della prova giustificatoria è a carico del dipendente e che l’assenza ingiustificata alla visita di controllo è sanzionabile sia dal punto di vista disciplinare che da quello economico, così come previsto dal D.L. 463/83 convertito nella legge 638/1983 e in parte confermato con sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 3/02/1988 (a titolo esemplificativo, il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 620/2012, ha considerato giustificata l’assenza alla visita fiscale del dipendente che non era riuscito ad alzarsi dal letto e a rispondere al citofono poiché da solo a casa e con febbre alta, mentre la Cassazione, con sentenza n. 484/1993 ha ritenuto non giustificabile chi non ha sentito il campanello in quanto ascoltava musica con gli auricolari).

In particolare, è giustificata l’assenza del dipendente che effettua una visita presso il suo medico di fiducia per motivi urgenti (es. l’insorgere di una colica o di un forte mal di denti o di altri fatti acuti e urgenti), in quanto l’allontanamento dal domicilio è necessario e costituisce l’unica strada ragionevole perseguibile per tutelare il proprio stato di salute. 

Il medico che esegue la visita di controllo e non riesce a trovare il dipendente, lascia al suo domicilio un verbale di constatazione con l’invito a recarsi in ambulatorio per effettuare la visita fiscale (il successivo primo giorno non festivo o altra data stabilita) e a giustificare – entro 15 giorni – l’assenza al datore di lavoro, che valuterà l’ammissibilità dei giustificati motivi.

Sanzioni per l’assenza alla visita fiscale Le sanzioni previste, se l’assenza alla visita di controllo risulta ingiustificata, possono essere riepilogate come da tabella soprastante.

Sono esclusi dalla riduzione del trattamento economico i giorni di ricovero ospedaliero e quelli già accertati da eventuale precedente visita di controllo.

Indicazione del domicilio

Per evitare incresciose contestazioni, è importante che nella comunicazione di assenza per malattia il dipendente indichi anche l’indirizzo al quale è reperibile per l’eventuale visita di controllo. Un cambio di domicilio che avvenga senza darne preventiva comunicazione all’Amministrazione, o l’indicazione inesatta del proprio domicilio (e la conseguente assenza alla visita richiesta) si configurano come irreperibilità e danno luogo alle previste sanzioni. 

Costituisce un caso particolare l’eventuale necessità di richiedere la visita di controllo del dipendente in luoghi diversi dalla sua dimora abituale. Può accadere, ad esempio, che il dipendente si ammali mentre soggiorna temporaneamente all’estero o è ospite di un hotel (domicilio ammissibile anche se diverso da una abitazione, come affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza del 9/10/1998): in tal caso non vengono meno gli obblighi di  comunicazione del domicilio (anche temporaneo) e di reperibilità oraria, e il dipendente ha il dovere di accertarsi (anche mediante una semplice telefonata) che effettivamente il datore di lavoro sia venuto a conoscenza dello stato malattia e dell’indirizzo dove effettuare la visita fiscale (Corte di Cassazione con sentenza in data 9/10/1998). 


Il certificato medico da far pervenire al datore di lavoro in caso di malattia che insorga all’estero è valido così come viene redatto se proviene da Paesi appartenenti all’Unione Europea: l’INPS, con messaggio n. 28978/2007, ha infatti precisato che «per quanto attiene la certificazione medica da esibire all’INPS in caso di incapacità temporanea al lavoro, i cittadini comunitari non hanno l’onere di farla pervenire in lingua italiana, ma possono  presentarla, sempre nei termini dovuti, in lingua originaria, non essendo esigibile dagli stessi la traduzione della certificazione legittimamente ottenuta nei rispettivi Paesi.

Conseguentemente, l’onere di traduzione grava in capo alle Sedi dell’Istituto stesso [...]».  

 Se invece il dipendente si trova in Paesi non appartenenti all’UE o che non hanno stipulato con l’Italia specifiche convenzioni in materia, la certificazione da inviare deve essere «legalizzata a cura della locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana» (Circolare INPS n. 95 bis del 6/09/2006). 

Domicilio in una località isolata di montagna

Vediamo un caso particolare affrontato dalla Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 5023 del 4/04/2001: un lavoratore, durante la malattia, aveva indicato come domicilio una località isolata di montagna difficilmente raggiungibile dal medico di controllo. Anche in un caso come questo, la Suprema Corte ha ritenuto che il lavoratore abbia diritto al trattamento economico di malattia, purché indichi nei certificati il proprio domicilio.

Infatti, in materia di assenza per malattia il lavoratore, nell’inviare all’INPS e al datore di lavoro il relativo certificato medico, ha l’onere di verificare che sia stato in esso indicato e, in difetto, di indicarvi egli stesso, il luogo del proprio domicilio durante la malattia, per consentire il controllo. Il lavoratore ha poi l’obbligo di rendersi reperibile alle visite di controllo disposte dall’INPS, pena la decadenza dal diritto al trattamento economico. Una volta che il lavoratore abbia adempiuto a tali oneri, egli è libero, come è previsto dall’art. 16 della Costituzione, di soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale

Non è in contrasto con i generali principi di correttezza e buona fede il comportamento del lavoratore che preferisca trascorrere il periodo di malattia in località isolata di montagna, seppure raggiungibile con un’ora e mezzo di cammino, dovendosi presumere che l’amministrazione pubblica sia in grado di espletare i propri compiti di istituto, specialmente in materia sanitaria e sociale, in qualunque luogo del territorio nazionale si trovi una casa di abilitazione. Pertanto, ove il medico incaricato del controllo si astenga dall’eseguirlo per la difficoltà di accesso alla località dove si trova il lavoratore, questi non perde il diritto al trattamento economico di malattia.


Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici

Un nodo solo apparentemente sciolto è quello relativo alle assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, che non possono essere considerati assenze per malattia tout court (non si tratta infatti di fatto morboso) ma solo grazie a una specifica disposizione di legge (art. 55-septies comma 5-ter D.Lgs. 165/2001 così modificato dal D.Lgs. 98/2011 art. 16 comma 9):

Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

Nessun problema quindi a considerare tali assenze dovute a malattia e giustificate solo dall’attestazione della prestazione o visita svolta, finché, con un rapido rovesciamento di posizione, si mescola l’assenza per malattia (che ha le caratteristiche e il trattamento economico che abbiamo esaminato nell’articolo pubblicato sul num. 41 - Settembre 2014) con il permesso (assenza di tutt’altro genere, giornaliera oppure oraria).

Il comma 5-ter dell’art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 viene così modificato dal Decreto Legge 101, convertito nella legge 125 del 30/10/2013:

Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica.

Come può evincersi dal testo della norma, spiega l’USR Lombardia con circolare prot. 7050 del 4/04/2014:

- dove era citata l’assenza per malattia, ora si parla di permesso;
- dove si prevedeva, a giustificazione dell’assenza, una attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura (anche privati) che avevano svolto la visita e/o la prestazione, oggi si chiede anche l’indicazione dell’orario di ingresso e uscita;
- è previsto che l’attestazione possa essere rilasciata in versione cartacea o on-line.
In buona sostanza, la principale novità della legge di conversione si sostanzia nel fatto che il dipendente, per effettuare visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici non può più usufruire di giornate di malattia, ma dei permessi per documentati motivi personali o istituti contrattuali similari.


In effetti, comuni indicazioni operative in tal senso erano già state date dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con circolare n. 2/2013, che il MIUR diffonde poi con propria nota prot. n. 5281 del 22/04/2014, precisando, tra l’altro, che:

  • per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, il personale non potrà usufruire, di regola, di assenze per malattia, dovendo invece fruire dei permessi per documentati motivi personali (art. 18 CCNL 16/05/1995) o di istituti contrattuali similari o alternativi (permessi brevi di cui all’art. 20 del CCNL 16/05/1995 o riposi compensativi di cui agli artt. 26 e 27 CCNI 16/05/2001, integrativo del CCNL 16/02/1999);
  • se le visite specialistiche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici sono concomitanti con una situazione di incapacità lavorativa del dipendente, troveranno applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell’assenza per malattia. In tali casi, il medico (individuato ai sensi dell’art. 55-septies, comma 1, del D.Lgs. 165/2001) redigerà pertanto la relativa attestazione di malattia, comunicandola all’amministrazione secondo le consuete modalità.

Di conseguenza, è negata la possibilità di assentarsi per malattia nel caso di visite, terapie e via dicendo, a meno che non abbiano luogo in concomitanza con una situazione di incapacità lavorativa del dipendente (malattia, appunto).

Non è il caso di soffermarsi sulla levata di scudi indotta da tali indicazioni, che il MIUR aveva indirizzato “A tutti gli Uffici Centrali e Periferici del Ministero” (e non alle scuole). Ci si limita a registrare un ulteriore cambio di indirizzo, che il Miur affida a uno stringato avviso del 29 maggio scorso, avente per oggetto:

Efficacia della circolare prot. n. 5181 del 22/04/2014:
[...] Si informa che le disposizioni di dettaglio contenute nella nota prot. 5181 sono efficaci esclusivamente nei confronti del personale Amministrativo in servizio nel M.I.U.R. – Comparto Ministeri – e non riguardano in alcun modo il Personale Scolastico.

Permane qualche dubbio circa la possibilità che un semplice avviso, anche se di fonte ministeriale, possa modificare disposizioni derivanti (sia pure con un testo di dubbia interpretazione) da una norma di legge o da una circolare della Funzione Pubblica indirizzata alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 (ivi notoriamente comprese le istituzioni scolastiche), per cui, come spesso accade, è necessario bilanciare gli input contrastanti e agire con buon senso e ragionevolezza, valutando di volta in volta quali siano le forme di assenza più confacenti al singolo caso (vedi ad esempio nota ANP del 3/06/2014), almeno finché non ci saranno interpretazioni comuni per il pubblico impiego derivanti da trattative ARAN/Parti Sindacali volte a uniformare in un CCNQ (Contratto Collettivo Nazionale Quadro) le seguenti materie:

  • le assenze dei dipendenti pubblici per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici;
  • le assenze per malattia conseguenti agli effetti delle terapie salvavita in caso di gravi patologie;
  • assenze per malattia del personale dirigenziale;
  • la convalescenza conseguente a day hospital;
  • i permessi per il diritto allo studio del personale con rapporto a tempo determinato;
  • contingentamento dei permessi su base oraria;
  • la disciplina del congedo parentale “ad ore” nelle pubbliche amministrazioni.

Gravidanza e controlli prenatali

Non vi sono invece dubbi sulla gestione dei permessi per controlli prenatali delle lavoratrici in stato di gravidanza, regolamentati dall’art. 14 D.Lgs. 151/2001, che consentono la fruizione di «permessi retribuiti  per l’effettuazione  di  esami  prenatali,  accertamenti  clinici  ovvero visite  mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l’orario di lavoro».

Sono permessi speciali che non rientrano nelle assenze per malattia (non comportano decurtazione dello stipendio), né nei permessi per motivi personali oppure orari (non c’è obbligo di recupero del tempo impiegato) e devono essere documentati con un certificato che attesti la data e l’orario di effettuazione della visita o degli esami. Tali permessi includono di solito anche il tempo necessario per raggiungere il medico e rientrare al lavoro, e se coincidono completamente con l’orario di servizio di quella giornata giustificano l’assenza (retribuita) per l’intero giorno.

Gravidanza e astensione anticipata dal lavoro

Qualora le condizioni di salute della dipendente presentino forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (art. 17, comma 2, lett. a del D.Lgs. 151/2001), l’interessata può chiedere l’astensione anticipata dal lavoro, che sarà disposta dall’Azienda Sanitaria locale, competente ad emettere il relativo provvedimento, come previsto dall’art. 15 del D.L. 9/02/2012.

La Direzione Territoriale del lavoro continua invece a gestire le richieste di astensione anticipata e posticipata dal lavoro fino a sette mesi dopo il parto dovuti a condizioni di lavoro pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino (art. 17, comma 2, lett. b D.Lgs n. 151/2001), quando la lavoratrice madre è addetta ai lavori vietati dall’art. 7 del D.Lgs. 151/2001, che vanno puntualmente esaminati nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Generalmente le insegnanti di scuola dell’infanzia sono le figure per le quali si presentano contestualmente sia la situazione di rischio (fisico per movimentazione manuale carichi pesanti – i bambini –  e biologico per l’esposizione a toxoplasma e virus della rosolia) che l’impossibilità di essere adibite ad altre mansioni, mentre per le collaboratrici scolastiche e le assistenti, tecniche o amministrative, è praticabile il momentaneo utilizzo in mansioni o sedi non a rischio.

Infine, l’eventuale interruzione della gravidanza (spontanea o terapeutica) che avvenga entro il 180° giorno di gestazione è considerata malattia; la sua durata viene stabilita dal medico curante e, come per tutte le assenze dovute a malattia, sono da rispettare le fasce di reperibilità ed è possibile la visita fiscale.

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