Sinergie di Scuola

Sul sito dedicato al concorso a Dirigente scolastico, il Miur ha integrato le precedenti faq per chiarire alcuni dubbi in vista della presentazione dell'istanza entro il 29 dicembre prossimo.

Le riportiamo tutte di seguito:

Come si accede all’istanza?

Sito MIUR -> Mondo MIUR-> Istanze on line-> accesso al servizio

Se l’utente non è registrato, cliccare su Registrati e seguire le istruzioni.

La registrazione deve essere completata a cura di una segreteria scolastica presso la quale il docente si deve recare con il proprio documento di riconoscimento. Al termine di questa procedura l’utenza è abilitata all’accesso a Polis. Dopo l’accesso trovare, al centro della pagina, l’istanza “Corso Concorso nazionale per Dirigenti scolastici (DDG 1259 del 23/11/2017)” e cliccare sul pulsante “vai alla compilazione”.

Cosa deve fare l’utente che ha dimenticato la password?

Cliccare sul pulsante “Assistenza” presente nel menù di sinistra della home page di POLIS

Cos’è il codice Personale?

Il Codice Personale è una seconda password che viene inviata all’utente in fase di registrazione e cambiata al primo accesso. ll suddetto codice va digitato nel momento in cui l’istanza deve essere inoltrata ed in una eventuale azione di annullamento

Cosa deve fare l’utente se ha dimenticato il codice personale?

Accedere al servizio Istanze On Line ed usare la funzione: Funzioni di servizio-> Recupero codice personale.

Cosa deve fare l’utente se l’istanza risulta Inserita - non inoltrata?

L’utente deve completare la domanda, verificarla ed inoltrarla entro i termini previsti per la presentazione (29 dicembre 2017 entro le h. 13.59)

A cosa serve l’Inoltro dell’istanza? 

L’inoltro è indispensabile affinché l’istanza possa considerarsi inviata all’Amministrazione. Fino a che l’utente non effettua l’operazione di inoltro, l’istanza non viene considerata valida. Il candidato potrà procedere all’inoltro dell’istanza solo quando avrà completato l’inserimento delle sezioni obbligatorie. Dopo l’inoltro il candidato riceve una mail contenente in allegato il pdf che riporta tutti i dati inseriti

Dopo l’inoltro è possibile modificare l’istanza?

Dopo l’inoltro è possibile Annullare l’operazione di inoltro dell’istanza selezionando il bottone “Annulla Inoltro” presente nell’istanza. Dopo questa operazione è possibile modificare la domanda e provvedere ad un nuovo inoltro. Con l’Annullamento dell’Inoltro l’utente riceve una mail di conferma dell’avvenuto annullamento.

Cosa deve fare l’utente se nell’istanza compaiono dati di recapito errati?

I dati di recapito possono essere modificati con la funzione POLIS: Funzioni di servizio-> Variazione dati di recapito 

Quali sono i termini di presentazione della domanda?

L’istanza sarà disponibile agli utenti dal 29 novembre al 29 dicembre 2017 fino alle ore 14.00

Chi può accedere all’istanza?

All’istanza possono accedere solo i docenti che risultano DI RUOLO nel fascicolo del personale scuola:

  • personale docente ed educativo di ruolo al 31/08/2017; è considerato personale di ruolo anche il personale docente ed educativo in esonero sindacale, distaccato, utilizzato, comandato o collocato fuori ruolo (quest’ultima categoria comprende, se censito nel sistema informativo, il personale delle scuole militari e delle scuole italiane all’estero). In questa categoria rientrano gli insegnanti tecnico-pratici ed i titolari nelle province di Trento e Bolzano;
  • personale docente di ruolo dell’insegnamento di religione cattolica.

Si evidenzia che è necessario aver maturato 5 anni di anzianità di servizio per poter partecipare al Corso Concorso

Che formato possono avere i documenti che si possono allegare all’Istanza?

Si possono allegare all’istanza solo documenti di tipo PDF e con dimensione non superiori a 4 Mb.

Che stato può assumere l’Istanza?

Un’istanza può essere:

Inserita-> L’utente ha digitato almeno parte della domanda e può continuare a modificare i dati fino all’operazione di inoltro.  La pressione del tasto Avanti di ogni sezione salva i dati rendendoli consistenti e disponibili anche ad un successivo accesso nell’istanza.

Inoltrata-> La domanda è stata compilata e l’utente ha effettuato l’operazione di Inoltro. L’istanza non può più essere modificata se non previo “Annullamento dell’Inoltro”

Annullata-> L’inoltro del pdf è stato annullato e la domanda è di nuovo disponibile per ulteriori modifiche. In questo stato l’istanza è come se non fosse stata mai Inoltrata

Cosa deve fare l’utente se i dati riportati nella sezione Requisiti di Accesso non sono corretti?

Se i dati della Titolarità non risultano corretti, è necessario che l’utente si rivolga all’ufficio provinciale o regionale di titolarità chiedendone la rettifica.

In che modo viene calcolata l’anzianità di servizio?

Ai fini del calcolo dell’Anzianità di Servizio viene considerata la Data Decorrenza Economica, in quanto devono essere calcolati gli anni di servizio effettivo.

Ho avuto una prima nomina in ruolo da docente, poi una cessazione di tre anni, poi una seconda nomina in ruolo. Ho verificato che il sistema calcola automaticamente gli anni di anzianità di servizio di ruolo senza tenere conto della cessazione. Come posso modificare? 

Basta introdurre, per ciascun anno a cui corrisponde la cessazione (o in generale il mancato servizio), un periodo interruttivo per tutto l’anno scolastico di interesse. Il sistema decurterà automaticamente gli anni non lavorati.

Che documentazione si deve possedere per Inoltrare l’istanza?

Prima di poter inoltrare l’istanza si deve avere la ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria in formato pdf. Inoltre, se si è portatori di handicap e si ha diritto a chiedere ausili speciali o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, occorre avere a disposizione la documentazione sanitaria che attesta il diritto alla richiesta.

Come si devono pagare i diritti di segreteria?

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 ROMA SUCCURSALE, IBAN: IT 45C 01000 03245 348 0 13 2409 00, Causale: “Corso-concorso Dirigenti scolastici - nome e cognome del candidato - codice fiscale del candidato” e dichiarato al momento della presentazione della domanda tramite il sistema POLIS.

La legge 104, attestata da certificazione, può essere considerata come titolo di preferenza, in particolare come preferenza "19. Invalido o mutilato civile"?

Si tratta di due riconoscimenti diversi, che danno luogo a benefici differenti. L'invalidità civile, infatti, valuta la riduzione della capacità lavorativa della persona in funzione della gravità della patologia.

Lo stato di handicap, previsto dalla Legge 104/92, riguarda coloro che hanno "una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e che è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione" (art. 3). L'accertamento non è solo di tipo fisico, ma verte anche sulle conseguenze di tipo sociale che la minorazione comporta. 

Essendo diversi i criteri di valutazione dei due accertamenti, l'uno non può essere considerato sinonimo dell'altro. 

Chi deve spuntare la preferenza "17. Aver prestato servizio senza demerito, a qualunque titolo, ivi inclusi i docenti, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca". Per esempio i docenti che prestano servizio a scuola devono dichiarare la preferenza? 

Può segnare la preferenza 17  il docente che abbia svolto servizio per non meno di un anno alle dipendenze del M.I.U.R.. Poiché fra i requisiti di accesso al concorso sono previsti 5 anni di servizio di almeno 180 giorni, tutti i docenti con servizio di insegnamento nelle scuole statali ne sono in possesso.

Cosa sono i periodi interruttivi? 

I periodi interruttivi sono i periodi in cui il docente ha sospeso l'attività lavorativa. Questi vengono decurtati ai fini del calcolo dell'effettiva anzianità di servizio. A norma dell'art. 19, comma 8, del vigente CCNL per il Comparto scuola: "I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti".

Ai fini del servizio, sia di ruolo che di pre-ruolo, il congedo per dottorato di ricerca è da considerarsi periodo interruttivo?

L'aspettativa per motivi di studio è espressamente prevista dal CCNL comparto Scuola. La legge 13 agosto 1984, n. 476 recante "Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università", all'articolo 2 prevede che: "Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza".

Per quanto concerne il personale con nomina a tempo determinato - intendendosi come tale il personale destinatario di contratto durata annuale o fino al 30 giugno -  si richiama normativa prevista dall'art. 19 del vigente CCNL, riguardante "Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato", nonchè la Circolare MIUR 15 del 2011, secondo cui "anche a tale tipologia di personale si ritiene debbano essere applicate, nei limiti previsti dalla richiamata norma, le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca: si ritiene comunque opportuno precisare che le predette disposizioni esplicano, la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato)".

Ai fini del servizio, sia di ruolo che di pre-ruolo, il congedo per maternità e il congedo parentale sono da considerarsi periodi interruttivi?

Ai sensi dell'articolo 12 del CCNL 2006-2009 normativo del comparto scuola, recante disciplina dei congedi parentali "Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D. L.gs. n. 151/2001". L'articolo 22, comma 3, del citato D. Lgs n. 151/2001 dispone che "I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie".

Per quanto concerne i periodi di congedo parentale, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del D. L.gs. n. 151/2001, gli stessi "sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia".

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