Con nota 6193 dell'1/06/2017, il Miur, in merito alla valutazione e allo svolgimento dell’esame di Stato, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62,ha chiarito che:
- per le scuole primarie e secondarie di primo grado, le nuove modalità di valutazione e di ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018. Pertanto, nulla è innovato per l’anno scolastico in corso per l’effettuazione degli scrutini finali e per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- per le scuole secondarie di secondo grado, in relazione alle modalità di attribuzione del credito scolastico nel corrente anno scolastico, per tutte le attuali classi (comprese le terze) in sede di scrutinio finale si continuano ad applicare le tabelle allegate al DM n. 99 del 16 dicembre 2009. A decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, data in cui andrà a regime tutto l’impianto correlato alla nuova disciplina degli esami di Stato, si applicheranno le tabelle di cui all’Allegato A al decreto legislativo n. 62/2017, operando le necessarie confluenze ivi previste.