L’art. 24 della legge 4 novembre, n. 183 (Collegato lavoro) ha, com’è noto, apportato modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità, e tra le novità ha previsto anche l’istituzione di una banca dati informatica per raccogliere tutte le informazioni relative alla fruizione dei permessi ex lege 104/92.
Con la circolare n. 2, emessa il 10 marzo 2011 e in attesa di registrazione alla Corte dei conti, il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione ha dettato istruzioni in merito alla trasmissione dei dati, che dovrà avvenire entro il 31 marzo 2011. L’adempimento, a carattere annuale, dovrà essere effettuato tramite il sito www.magellanopa.it/permessi104.
Tutte le pubbliche amministrazioni, tra le quali anche le istituzioni scolastiche, dovranno così comunicare:
- i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all' articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini;
- in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità, il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito;
- il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;
- per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'età maggiore o minore di tre anni del figlio;
- il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese.
Per quanto riguarda nello specifico le istituzioni scolastiche, le credenziali di accesso saranno comunicate dal Miur, per cui non è richiesta la registrazione al sito.
La comunicazione dei dati – sottolinea la circolare - va effettuata anche nel caso in cui l'amministrazione non abbia dipendenti che usufruiscono di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità.
La rilevazione con scadenza il 31 marzo del 2011 si riferisce ai dati relativi all'intero anno 2010; riguarda perciò situazioni regolate dalla normativa pregressa e situazioni soggette al nuovo regime entrato in vigore il 24 novembre.
Dopo la comunicazione, le istituzioni scolastiche dovranno provvedere alla cancellazione dei dati entro 30 giorni.