Il diritto alla fruizione del congedo straordinario per familiari con handicap grave non può essere escluso a priori nei casi in cui il disabile svolga, per lo stesso periodo, attività lavorativa.
A chiarirlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con una risposta all’interpello n. 30 del 6 luglio 2010, riguardante la possibile configurabilità o meno dell’istituto del congedo per assistenza a familiare in situazione di handicap grave durante il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa da parte dello stesso disabile.
Premesso che la necessità o meno di assistenza, per il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa da parte del disabile, andrebbe valutata caso per caso, per il Ministero non sembra conforme allo spirito della normativa porre preventivamente un limite alla fruizione del congedo da parte di colui che assiste il familiare disabile; tale prassi risulterebbe tra l’altro in contrasto con i principi formulati dalla L. n. 104/1992, che mira invece a promuovere la piena integrazione del disabile nel mondo del lavoro e l’adozione delle misure atte a favorirla.
L’assistenza può consistere infatti in attività collaterali ed ausiliarie rispetto al concreto svolgimento dell’attività lavorativa da parte del disabile, quali l’accompagnamento da e verso il luogo di lavoro, o attività di assistenza che non necessariamente richieda la presenza del disabile, ma che risulti comunque di supporto allo stesso, come ad esempio la prenotazione ed il ritiro di esami clinici.
Pertanto, non è corretto escludere a priori la possibilità di fruire del congedo straordinario nel caso in cui il familiare disabile grave svolga, per il medesimo periodo, attività lavorativa.