Quali sono le modalità di fruizione dei tre giorni di permesso mensile per l’assistenza ai disabili? Di quanto deve essere il preavviso? Chi stabilisce le date di fruizione del permesso? Può il dipendente spostare la giornata programmata per la fruizione del permesso ad altra data?
Su questi quesiti ha espresso recentemente il proprio parere il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’interpello n. 31 del 6 luglio 2010.
Rilevata l’assenza di una disciplina normativa in ordine alle problematicità oggetto di interpello, il Ministero si rifà a principi di carattere generale volti a contemperare la necessità di buon andamento dell’attività lavorativa con il diritto all’assistenza da parte del disabile.
In tal senso, si evidenzia la possibilità per il datore di lavoro di richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, nel caso in cui il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza e purché tale programmazione, il più possibile condivisa con i lavoratori o con le loro rappresentanze, non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza.
Sulla base degli stessi principi dovrebbe basarsi infine la possibilità, da parte del dipendente, di modificare la giornata in precedenza programmata per la fruizione del permesso, fermo restando che improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile non possono che prevalere sulle esigenze lavorative.