Come abbiamo già comunicato, il TAR del Lazio ha annullato il decreto Interministeriale (Istruzione ed Economia) numero 182 del 2020 recante l’adozione del modello nazionale di PEI, delle correlate Linee guida e delle modalità di assegnazione del sostegno agli alunni con disabilità.
La sentenza è la n. 9795 del 14/09/2021.
Con nota 2044 del 17/09/2021 il MI informa le scuole, in primis su quanto disposto dal TAR - a cui ci si dovrà attenere – e, al contempo, fornire indicazioni operative sugli adempimenti relativi ai processi di inclusione degli alunni con disabilità nonché, in particolare, sulle modalità di redazione dei PEI per l’a.s.2021/2022, al fine di tutelare il diritto all’inclusione scolastica, nelle more dell’emanazione di nuovi provvedimenti e/o degli esiti definitivi dell’iter giudiziario.
In materia, resta vigente il decreto legislativo n. 66/2017 e ss.mm..ii.. in cui sono contenute indicazioni dettagliate al fine di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inclusione relativamente:
- a) al Piano Educativo Individualizzato-PEI (Art. 7, comma 2), con riferimento alle modalità e ai tempi di redazione; all’individuazione degli obiettivi educativi e didattici; etc.
- b) ai Gruppi per l'inclusione scolastica (Art. 9) e, nello specifico, ai GLO – Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione, con particolare riguardo alla composizione e alle sue funzioni (comma 10) oltre che alla partecipazione degli studenti (comma 11).
Le Istituzioni scolastiche per l’elaborazione dei PEI potranno ricorrere alla precedente modulistica già adoperata nell’a.s. 2019/20, riadattata secondo le disposizioni contenute agli artt. 7 e 9 del D.Lgs 66/2017, prestando attenzione a non confliggere con i motivi di censura indicati nella
sentenza.
In particolare, si dovrà tener conto dei motivi di censura del ricorso incidenti nel merito, tra cui:
- a) Composizione e funzioni del GLO;
- b) Possibilità di frequenza con orario ridotto;
- c) Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità;
- d) Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l’assistenza.
In conclusione, risulta prioritario – in questa fase - redigere i Piani Educativi Individualizzati entro i termini indicati all’art. 7, comma 2, lettera g) del citato D.Lgs. 66/2017 (“di norma, non oltre il mese di ottobre”), pur sempre nel rispetto della sentenza TAR.