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Si susseguono le disposizioni che illustrano le novità introdotte dal Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011 sulla disciplina  in materia di congedi e permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità.

Ultima è la circolare n. 32 del 6/03/2012 con la quale l'Inps spiega le novità su congedo parentale, congedo straordinario e permessi per l'assistenza del disabile grave.

Si evidenzia, in particolare, un importante chiarimento circa la documentazione necessaria in caso di distanza dalla residenza della persona da assistere superiore a 150 km. A tale proposito, l’art. 6, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 119/2011 inserisce un nuovo comma 3 bis all’art. 33 della legge n. 104/92. Tale comma introduce l’obbligo per il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della sua residenza, di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.

Pertanto, tenuto conto che il disposto del decreto legislativo n. 119/2011 pone in capo al dipendente l’onere della prova, il soggetto che fruisce dei permessi dovrà provare di essersi effettivamente recato, nei giorni di fruizione degli stessi, presso la residenza del familiare da assistere, mediante l’esibizione del titolo di viaggio o altra documentazione idonea.

Conseguentemente, a titolo esemplificativo, dovrà essere preferito l’uso di mezzi di trasporto pubblici quali aerei, treni, autobus ecc., in quanto consentono di esibire al datore di lavoro il titolo di viaggio.

Sempre in riferimento all’onere della prova, in via del tutto residuale e nell’ipotesi  dell’impossibilità  o  non  convenienza  dell’uso del mezzo pubblico, l’utilizzo del mezzo privato dovrà tener conto della necessità di munirsi di idonea documentazione comprovante l’effettiva presenza in loco. Tale documentazione dovrà essere esibita al datore di lavoro che ha il diritto/dovere di concedere i permessi nell’ambito del singolo rapporto lavorativo.

L’assenza non può essere giustificata a titolo di permesso ex lege 104/92 nell’ipotesi in cui il lavoratore non riesca a produrre al datore di lavoro la idonea documentazione prevista.

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