Sinergie di Scuola

L'art. 33 della legge 104/92 prevede che il lavoratore disabile in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3
della legge 104 possa usufruire alternativamente dei permessi di tre giorni mensili o di permessi orari giornalieri nella seguente misura: due ore al giorno per un orario giornaliero di sei ore, ovvero di un'ora al giorno per un orario giornaliero inferiore alle sei ore.

Un invalido civile può fruire di questi permessi?

Recentemente l'Anci ha fornito una risposta a questo quesito, chiarendo che l’invalidità civile e la disabilità sono due condizioni differenti, da dimostrare attraverso specifiche procedure.

L’invalido civile, riconosciuto ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/92, in quanto tale non ne ha diritto, ma ha bisogno della certificazione di cui al comma 3 dello stesso articolo della stessa legge per poterne fruire.

Il dipendente disabile grave che chiede (o il disabile per il quale si chiedono i permessi) deve essere infatti in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta tale dall’apposita Commissione Medica Integrata. Il lavoratore dipendente in situazione di disabilità grave, se riconosciuto tale, avrà la possibilità di fruire alternativamente per ogni mese di 2 ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese ovvero di 3 giorni interi di permesso al mese anche frazionabili in ore.

Il testo della legge 104/92 reca infatti nei primi 3 commi:

1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da
determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano
priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

Pertanto, il semplice invalido civile non può fruire di questi benefici, ma per poterlo fare deve ottenere il riconoscimento di gravità da parte della Commissione specifica.

Con riferimento alla procedura per la richiesta di certificazione di handicap, segnaliamo l'articolo di Mara Bonitta in Sinergie di Scuola n. 55 - Gennaio 2016. Sulle differenze tra invalidità civile e disabilità grave rimandiamo invece alla lettura dell'articolo di Giancarlo Ranalli appena pubblicato in Sinergie di Scuola n. 56 - Febbraio 2016.

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