La legge di stabilità 2015 ha disposto l'abrogazione dell'esonero e semi esonero dal servizio per uno tra i collaboratori del Dirigente scolastico (cosiddetto "Vicario"). La norma espressamente prevede la decorrenza dal 1°
settembre 2015, "in considerazione dell'attuazione dell'organico dell'autonomia, funzionale all'attività didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed educative".
Tuttavia, come chiarito dal Miur con la nota prot. n. 1875 del 3/09/2015, la definitiva approvazione della legge ha permesso l'attuazione, entro l'avvio dell'anno scolastico, solo delle prime due fasi A e B del piano assunzionale straordinario, mentre l'ultima fase del piano stesso - fase C (relativa all'organico del potenziamento) - potrà concludersi solo dopo l'acquisizione del fabbisogno dell'ampliamento dell'offerta formativa da parte delle scuole.
Pertanto, in attesa della conclusione di tali operazioni, i Dirigenti scolastici potranno effettuare le nomine in questione e le relative sostituzioni, sino al completamento della fase C relativa al piano straordinario.
In pratica, per la scuola dell'infanzia e primaria (solo l'esonero) quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi; per le scuole di I grado, istituti comprensivi, istituti di secondo grado e istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione, l'esonero quando si tratti di istituti o scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semi esonero quando si tratti di istituti o scuole con almeno quaranta classi.
Tali posti, da subito attivabili, saranno compresi nel fabbisogno dell' organico dell'autonomia che verrà successivamente assegnato.