Il Ministro per la PA e la Semplificazione Gianpiero D'Alia ha firmato una circolare, indirizzata, tra le altre, alle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (comprese dunque anche le istituzioni scolastiche), riguardante l'attuazione della trasparenza secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", approvato dal Governo in attuazione dei principi e dei criteri di delega contenuti nell'art. 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Nella circolare, il Ministro raccomanda alle amministrazioni e agli enti "di dedicare la massima attenzione affinché gli adempimenti di trasparenza siano curati in maniera tempestiva e funzionale alle esigenze dei cittadini".
L'obiettivo perseguito con l'approvazione del decreto è quello di rafforzare lo strumento della trasparenza, che rappresenta una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, e riordinare in un unico corpo normativo le numerose disposizioni vigenti in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità a carico delle pubbliche amministrazioni, standardizzando le modalità attuative della pubblicazione, che avviene attraverso il sito istituzionale.
Gli obblighi di pubblicazione sono rafforzati da un articolato sistema sanzionatorio che riguarda le persone fisiche inadempienti, gli enti e gli altri organismi destinatari e, in taluni casi, colpisce l'atto da pubblicare stabilendone l'inefficacia.
Il D.Lgs. n. 33 del 2013 obbliga le pubbliche amministrazioni a predisporre sul proprio sito web una sezione "Amministrazione trasparente" nella quale pubblicare tutti i dati e le informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività e le modalità per la sua realizzazione (art. 2) secondo modelli standardizzati. Le informazioni devono essere complete, di facile consultazione, comprensibili e prodotte in un formato tale da poter essere riutilizzate. I dati devono essere pubblicati tempestivamente ed aggiornati periodicamente, ai sensi delle disposizioni del decreto in esame. La pubblicazione deve essere mantenuta per un periodo di 5 anni e comunque finché perdurano gli effetti degli atti (artt. 6-7 e 8).
L'attuazione della trasparenza deve essere in ogni caso contemperata con l'interesse costituzionalmente protetto della tutela della riservatezza. Quindi, nel disporre la pubblicazione le amministrazioni debbono assicurarsi che siano adottate tutte le cautele necessarie per evitare un'indebita diffusione di dati personali, che comporta un trattamento illegittimo, consultando gli orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali per ogni caso di dubbio. In particolare, è necessario porre attenzione ai principi di non eccedenza e pertinenza nel trattamento.
Per il trattamento illecito di dati personali la legge prevede l'obbligo del risarcimento del danno, anche non patrimoniale (art. 15 D.Lgs. n. 196 del 2003), l'applicazione di sanzioni amministrative (Titolo III, Capo I, del D.Lgs. n. 196 del 2003) e la responsabilità penale (Titolo III, Capo II, del D.Lgs. n. 196 del 2003).
In aiuto delle pubbliche amministrazioni è disponibile la Bussola della trasparenza (www.magellanopa.it/bussola), uno strumento on-line aperto a tutti (persone fisiche, imprese e amministrazioni) che fornisce funzionalità di verifica e monitoraggio della trasparenza dei siti web istituzionali. Il principale obiettivo è quello di accompagnare le amministrazioni, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, in un processo di ottimizzazione della qualità delle informazioni on-line e dei servizi digitali. Per supportare le amministrazioni, sul medesimo sito, accedendo alla sezione "Nuovi adempimenti Decreto legislativo n. 33/2013", è possibile visionare la "struttura di un sito di prova" conforme alle previsioni del D.Lgs. 33 del 2013 ed effettuare la "verifica in tempo reale" del proprio sito alla luce della nuova normativa.