Può capitare che un lavoratore abbia necessità di fruire dei giorni per assistere un familiare disabile grave in giornate in cui il lavoratore disabile presta attività lavorativa e quindi non fruisce per se stesso dei permessi spettanti.
In tal senso, la legge non preclude la possibilità al dipendente che assiste il disabile di fruire dei permessi ex art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92 nel caso in cui il disabile non fruisca del permesso per le stesse giornate.
Tra i vari chiarimenti forniti negli anni, c’è da segnalare il parere n. 44274 del 5/11/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha risposto al quesito del Complesso ospedaliero San Giovanni – Addolorata di Roma sul diritto alla fruizione dei permessi in questione da parte di dipendenti per assistere un congiunto lavoratore che si trova in situazione di handicap grave che fruisce per se stesso dei benefici previsti dalla citata legge; in particolare, si chiedeva se i giorni di permesso dei due soggetti interessati dovessero essere fruiti nelle stesse giornate.
In merito, la normativa vigente – accordando la possibilità al lavoratore che assiste una persona disabile in situazione di handicap grave di beneficiare dei permessi per l’assistenza alla stessa – non preclude espressamente la fruizione del beneficio nel caso in cui il disabile prenda i permessi per se stesso, né tantomeno indica le modalità di fruizione per il caso prospettato.
Nella sua versione aggiornata l’art. 33, comma 3, dispone infatti che, a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno (e anche in questo caso ci sono comunque delle eccezioni), il lavoratore dipendente che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
Il diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.
Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Non viene, dunque, posta alcuna altra limitazione all’utilizzo dei permessi e, sebbene la situazione ordinaria è che le giornate fruite come permesso ex Legge 104/92 coincidano, ciò non esclude che qualora il lavoratore che assiste il disabile abbia la necessità di assentarsi per svolgere attività, per conto del disabile, nelle quali non è necessaria la sua presenza, il primo possa fruire dei permessi anche nelle giornate in cui la persona disabile si rechi regolarmente al lavoro, «poiché, le necessità di assistenza possono sostanziarsi in attività differenti, per le quali non è necessaria la presenta della persona con disabilità che, durante quella giornata potrà prestare normale attività lavorativa».
Pertanto, considerando anche la varietà delle situazioni che di fatto possono presentarsi, una limitazione dell’agevolazione da questo punto di vista difficilmente potrebbe giustificarsi in base alla legge.