L’organizzazione delle attività funzionali è atto gestionale del Dirigente scolastico, il quale nella predisposizione degli impegni dei docenti è tenuto a rispettare il monte ore annuo stabilito nell’art. 29 del CCNL 2006-2009, considerando in egual modo gli “oneri di servizio” degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei. Lo sforamento del limite temporale, stabilito nel CCNL, determina per il dipendente il diritto ad essere risarcito delle ore prestate in più.
Lo sostiene una sentenza del Tribunale di Torino, Sez. Lavoro del 2016. Il dispositivo dimostra chiaramente che la partecipazione alle riunioni «oltre il limite orario previsto dalla contrattazione collettiva integra inadempimento contrattuale all’obbligo di limitare l’impegno dei docenti entro le 40 ore annue di partecipazione ai consigli di classe; tale inadempimento espone la parte inadempiente all’obbligo di risarcimento del danno attraverso la remunerazione delle ore aggiuntive di impegno richieste ai ricorrenti oltre il limite».
La procedura corretta per la programmazione di tali attività si svolge secondo la seguente indicazione di massima:
- il Collegio fissa i criteri da seguire per la programmazione delle attività funzionali;
- il Dirigente scolastico predispone il Piano annuale delle attività ex art. 28 del CCNL 2006-2009;
- in fase di approvazione del Piano, il collegio può avanzare proposte di modifica;
- il Dirigente scolastico con circolare interna invita i docenti con più classi o su più scuole, sulla base del Piano annuale deliberato, a voler calcolare l’impegno annuo delle riunioni per le attività funzionali e indi a presentare un calendario di massima che sarà concordato da entrambe le parti;
- il Dirigente scolastico potrà decidere di esonerare il docente dagli impegni eccedenti le 40 ore ex art. 29, comma 3, lett. b o proporre in contrattazione la retribuzione delle eventuali ore in più, come attività aggiuntive funzionali all’insegnamento ex art. 88, comma 2, lett. d.
Attività funzionali all’insegnamento e Piano annuale delle attività
Le attività funzionali all’insegnamento trovano una specifica trattazione nell’art. 29, comma 3 del CCNL 2006-2009. Difatti la norma contrattuale specifica in maniera del tutto chiara gli impegni dovuti dal personale docente nello svolgimento della propria funzione, fermo restando che la programmazione di tali obblighi trova una sua enucleazione all’interno del Piano annuale delle attività, ex art. 28, comma 4 del citato contratto.
La predisposizione di quest’ultimo documento ricade nei compiti organizzativi del DS, che lo sottoporrà successivamente all’approvazione formale del Collegio dei docenti.
Rientra dunque nelle competenze del Dirigente scolastico operare preliminarmente la distribuzione di quelle famose 40+40 ore di riunioni collegiali, tenendo conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiori a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue (art. 29, comma 3, lett. b).
Gli impegni relativi alle attività funzionali all’insegnamento scaturiscono perciò da un duplice passaggio che non è prerogativa unilaterale del Dirigente scolastico, richiedendo al contrario la partecipazione attiva del Collegio dei docenti che è chiamato a formulare eventuali proposte.
La norma contrattuale (art. 28, comma 4 del CCNL 2006-2009) esplicita le operazioni da compiere per arrivare alla stesura del Piano annuale delle attività:
- Prima dell’inizio delle lezioni il Dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il Piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente.
- Le proposte pervenute non sono vincolanti, ma andranno prese in considerazione nella misura in cui non bisognerà superare il monte ore che la norma contrattuale stabilisce per le attività funzionali.
- Gli impegni di lavoro vanno conferiti in forma scritta e possono prevedere attività aggiuntive.
- Il Piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal Collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa.
- Il Piano può essere modificato in corso d’anno, con la stessa procedura per far fronte a nuove esigenze.
- Di tale piano è data informazione alle OO.SS.
La quota procapite delle attività funzionali all’insegnamento è così distribuita:
Art. 29, comma 3 del CCNL 2006-2009
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue.
Nel quadro delle attività programmate, il monte ore massimo previsto, per le diverse tipologie sopra indicate, prevede 40+40. Da sottolineare che i dipartimenti disciplinari sono da considerarsi articolazioni del Collegio dei docenti, e pertanto il conteggio delle ore dedicate a queste riunioni rientra nell’ambito delle riunioni di cui alla lett. a dell’art. 29.
Proposte del Collegio e criteri per la programmazione degli obblighi di lavoro
È buona prassi che le eventuali proposte del Collegio dei docenti, nel caso in cui il piano sia deliberato nelle prime riunioni di settembre, risultino nel verbale o pervengano presso gli uffici di presidenza in forma scritta prima del termine delle attività didattiche (30 giugno), in tempo utile per la stesura e l’integrazione del Piano che non avrà, come già detto sopra, un carattere definitivo, posto che il documento in oggetto potrà essere modificato per sopravvenute esigenze didattiche.
A ciò si aggiunga che alle proposte derivanti dai componenti del Collegio, sarà possibile anche includere i criteri da seguire per la programmazione di tali obblighi lavorativi. Tali proposte e criteri verranno deliberati nel primo Collegio dei docenti, considerato che l’art. 28 esplicita chiaramente la partecipazione dell’organo collegiale. Il Dirigente potrebbe diramare circolare interna per raccogliere le proposte del Collegio che saranno successivamente deliberate.
Criteri per la predisposizione del Piano annuale delle attività
I criteri possono afferire all’organizzazione vera e propria delle riunioni (durata, distribuzione settimanale delle riunioni e partecipazione della componente genitori), fare riferimento alle modalità di trattazione dei punti all’ordine del giorno da affrontare nel corso delle sedute o alla fattispecie dell’esonero in caso di superamento del monte ore stabilito a livello contrattuale.
Gli oneri di servizio degli insegnanti con più classi resta un punto fermo nella predisposizione del Piano. Ad esempio, sarebbe meno gravoso non concentrare più riunioni nella stessa giornata lavorativa.
I criteri per una corretta programmazione degli impegni potranno confluire all’interno del Regolamento di istituto, ex art. 10 del D.Lgs. 297/1994, e potranno eventualmente trovare un confronto ex art. 22, comma 8, lett. b-b1 (articolazione dell’orario di lavoro del personale docente) del CCNL 2016-2018 all’interno della contrattazione a livello di Istituzione scolastica. Ciò non resta escluso poiché ai sensi dell’art. 28 del CCNL 2006-2009, il Dirigente scolastico darà informazione alle OO.SS. del Piano annuale. Tali passaggi sono oltretutto rispettosi della prestazione lavorativa che volendo, potrebbe essere stabilita non superando un orario massimo giornaliero, comprese le attività di insegnamento.
Sul punto, la norma contrattuale è alquanto rispettosa delle competenze degli organi collegiali e chiarisce esplicitamente che la predisposizione del Piano è atto organizzativo della parte datoriale, in mancanza del quale il Dirigente scolastico, come vedremo più avanti, potrebbe determinare in capo all’Amministrazione i danni per culpa in organizzando, laddove si ravvisasse una carenza nella corretta applicazione della norma contrattuale, la quale ha assegnato ad entrambi le parti precisi ruoli da svolgere in tale ambito.
Attività funzionali all’insegnamento e riunioni dei gruppi di lavoro operativi per l’inclusione
Nel circuito delle ore funzionali all’insegnamento vengono ad aggiungersi anche le riunioni dei gruppi di lavoro operativi per l’inclusione dei singoli alunni con disabilità, soprannominati GLO.
La nuova composizione dei gruppi prevede una componente allargata, con la partecipazione del team dei docenti contitolari e del Consiglio di classe nella gestione del Piano educativo individualizzato dalla sua approvazione, discussione e verifica.
Le procedure degli incontri dei GLO sono state dettagliatamente descritte nella Linee guida concernenti le modalità di assegnazione delle misure di sostegno, allegate al D.I. 29/12/2020 n. 182, che indica all’art. 4 anche il funzionamento dei suddetti gruppi.
L’art. 3, comma 10 del D.I. 182/2020 stabilisce che ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Tuttavia le disposizioni del decreto mal si accordano con il limite delle 40 ore previste ex art. 29, comma 3, lett. b, in quanto le riunioni dei GLO ricadono all’interno dei Consigli di classe e tali impegni richiedono, a rigor di logica, una loro previsione anche all’interno del Piano annuale delle attività. Tenuto conto che l’art. 4, comma 4 del D.I. 182/2020 specifica che «il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza». Ciò permetterà una previsione di partecipazione alle riunioni con relativo calendario per i docenti con più classi o impegnati su più scuole. Da qui la necessità di predisporre un Piano annuale rispettoso dei margini orari stabiliti nella norma contrattuale, definendo in anticipo anche i criteri per il funzionamento del gruppo operativo.
Superamento delle 40 ore annue e gestione
Il superamento delle 40 ore annue, comprese nelle due diverse tipologie dell’art. 29, comma 3, lett. a e b del CCNL comporta una diversa gestione:
- nel caso delle riunioni del Collegio dei docenti (che può articolarsi anche in riunione di dipartimento) o dell’attività di programmazione e di verifica di inizio e fine anno oltre agli incontri per l’informazione alle famiglie (cd. ricevimenti dei genitori, da non confondere con l’ora settimanale dei colloqui che non è tuttavia obbligatoria se non su specifico appuntamento da concordare con il docente), il superamento del tetto delle 40 ore determina in capo all’amministrazione una retribuzione delle ore in più, secondo la Tabella 5, allegata al CCNL 2006-2009 che stabilisce per le ore aggiuntive non di insegnamento un compenso orario lordo pari a 17,50 euro;
- nel caso di eccedenza oltre le 40 ore delle riunioni dei Consigli di classe, l’art. 29, comma 3, lett. b non prevede alcuna retribuzione. Resta inteso che nella programmazione di queste 40 ore sarà cura del Dirigente scolastico tenere conto degli oneri degli insegnanti con più classi, non impegnando precauzionalmente l’intero monte ore, anche in considerazione degli imprevedibili consigli straordinari che potrebbero sopravvenire in corso d’anno scolastico, i quali rientrano a pieno titolo nel computo delle suddette 40 ore.
Attività dei docenti art. 28 del CCNL 2016-2018
In riferimento alla sessione negoziale che ha fatto seguito al CCNL 2006-2009, l’art. 28 rubricato “Attività dei docenti” apre al Dirigente scolastico un altro spazio di azione per retribuire le eventuali ore eccedenti a quelle funzionali. Il comma 3 stabilisce che «il potenziamento dell’offerta formativa comprende le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste nel piano triennale dell’offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l’attuazione degli obiettivi di cui all’art. 1, comma 7, della Legge 107/2015. Le predette attività sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell’orario di cui al presente articolo».
Ciò significa che la contrattazione integrativa di istituto può autorizzare la retribuzione di ore eccedenti quelle funzionali per lo svolgimento di attività speculari al potenziamento dell’offerta formativa. Non si tratta quindi in via esclusiva di attività di insegnamento, ma di coordinamento, ricerca e progettazione, purché previste nel piano dell’offerta formativa. Relativamente alla progettazione, essa rientra a pieno titolo negli adempimenti attribuiti al Consiglio di classe. Tra l’altro l’art. 29 già più volte citato indica tra le attività funzionali all’insegnamento tutte le «attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi».
Le ore eccedenti verrebbero quindi a configurarsi come attività aggiuntive non di insegnamento, retribuite secondo il compenso della Tabella 5 del CCNL 2006-2009.
Buone prassi per evitare lo sforamento
Ai fini di una corretta organizzazione, in via preliminare il Dirigente scolastico diramerà (come già detto) una circolare interna, rivolta principalmente ai docenti con più classi o quelli con cattedra su più scuole, invitandoli a presentare un calcolo di massima delle ore impegnate, comprensive delle riunioni dei Consigli di classe e di quelle dei gruppi di lavoro per l’handicap operativo, in considerazione della variabilità delle classi con la presenza di alunni disabili.
Qualora l’impegno del singolo docente sia superiore al monte ore stabilito per i Consigli di classe, si potrà concordare una programmazione della partecipazione alle riunioni, non superando il tetto annuo delle 40 ore o autorizzando la retribuzione di quelle ore eccedenti, anche come attività rientranti nell’alveo di quelle previste per il potenziamento dell’offerta formativa di cui all’art. 28 del CCNL 2016-2018.
La giurisprudenza sulle attività funzionali
Nella sentenza del 28/01/2016 del Tribunale di Torino, il giudice condanna il MIUR a risarcire ad alcuni docenti con più classi le ore funzionali prestate in più oltre il predetto limite delle 40, secondo quanto stabilito dall’art. 29, comma 3, lett. b.
Il giudice ha riconosciuto nell’operato del Dirigente scolastico, che non ha tenuto conto degli oneri di servizio dei docenti con più classi, una violazione delle disposizioni contrattuali e di quelle organizzative che pure la norma contrattuale pone a fondamento della programmazione delle attività funzionali all’insegnamento.
L’inadempimento contrattuale all’obbligo di limitare l’impegno onde non superare le 40 ore espone la parte inadempiente all’obbligo di remunerazione del danno delle ore aggiuntive richieste ai docenti oltre il limite fissato. La parte ricorrente aveva addirittura conteggiato in minuti la partecipazione ai Consigli di classe.
Il giudice così si è espresso:
– nel caso oggetto di causa la programmazione dei consigli di classe, effettuata – deve ritenersi – dal Dirigente scolastico sulla base dei criteri stabiliti dal collegio dei docenti (sulla cui legittimità non rileva effettuare approfondimenti), non ha tenuto conto degli oneri di servizio dei ricorrenti, titolari di numerose classi, che sono stati impegnati per un numero di ore di gran lunga superiore al limite annuo (nel caso della prof. [...] addirittura 100 ore); ne consegue una violazione della disposizione contrattuale che prevede una programmazione dei consigli di classe tale da evitare che i docenti con maggior numero di classi superino la soglia predeterminata;
– seppure possa convenirsi con il MIUR che tale limite non sia tassativo, e debba ritenersi che il docente chiamato ad impegnarsi oltre le 40 ore non possa sottrarvisi, non può per contro ritenersi che il superamento di tale limite sia privo di conseguenze: la norma contrattuale impone alla programmazione di tenere conto della peculiare situazione dei docenti con numerose classi, e individua un limite all’impegno orario annuo da dedicare ai consigli di classe (limite da riproporzionare per i docenti part-time: cfr. circolare doc. 11 di parte ricorrente); le osservazioni sopra svolte circa la remuneratività della retribuzione mensile evidenziano come la partecipazione dei docenti titolari di più di sei classi ai consigli di classe oltre il limite della 40a ora, dovuto alla violazione delle disposizioni organizzative, non trovi adeguato corrispettivo nella retribuzione percepita;
– la richiesta datoriale al docente di prolungare la partecipazione ai consigli di classe oltre il limite orario previsto dalla contrattazione collettiva integra inadempimento contrattuale all’obbligo di limitare l’impegno dei docenti entro le 40 ore annue di partecipazione ai consigli di classe; tale inadempimento espone la parte inadempiente all’obbligo di risarcimento del danno attraverso la remunerazione delle ore aggiuntive di impegno richieste ai ricorrenti oltre il limite.
Nella stessa sentenza viene indicato l’art. 88, comma 2, lett. d del CCNL 2006-2009 come dispositivo ai sensi del quale procedere alla retribuzione delle ore funzionali eccedenti il limite delle 40:
– l’art. 88 CCNL (Indennità e compensi a carico del Fondo d’istituto) prevede al comma 2 lett. d) che il fondo d’istituto si faccia carico (oltre che delle attività relative alle esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione di cui al comma primo) anche – tra l’altro – delle attività aggiuntive funzionali all’insegnamento, precisando che «esse consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall’art. 29, comma 3, lett. a) del presente CCNL eccedenti le 40 ore annue. Per tale attività spetta un compenso nella misura stabilita nella Tabella 5»;
– sebbene la disposizione appena riportata non comprenda espressamente anche le ore eccedenti le 40 annue prestate nelle attività di cui alla lett. b) dell’art. 29, comma 3 CCNL, non può dubitarsi che la natura di tale prestazione rientri nelle attività aggiuntive funzionali all’insegnamento, ovvero nelle attività funzionali all’insegnamento di cui all’art. 29 eccedenti i limiti dettati da tale norma, e quindi nelle attività destinate ad essere compensate a carico del fondo d’istituto nella misura stabilita dalla Tabella 5;
– quand’anche volesse ritenersi che le ore prestate in eccesso per la partecipazione ai consigli di classe non siano direttamente contemplate tra le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento di cui alla lett. d) dell’art. 88, comma 2, deve concludersi che la fattispecie non sia stata espressamente considerata dalle parti contrattuali, e che i valori portati dalla Tabella 5 possano comunque essere utilizzati in via interpretativa quale parametro dell’adeguata remunerazione delle prestazioni eccedenti rese dai ricorrenti;
– ledomande possono quindi trovare accoglimento nella minor misura corrispondente al compenso orario di euro 17,50 per ciascuna delle ore prestate oltre la 40a nell’attività di partecipazione ai consigli di classe.
Il superamento oltre il limite stabilito dunque non può essere privo di conseguenze per la parte datoriale. Così come potrebbe risultare anche gravosa la disposizione del Dirigente scolastico di limitare la durata delle riunioni entro un lasso di tempo determinato (ad esempio meno di un’ora), perché difatti l’eventuale eccedenza in minuti, prestata in più e sommata ad altre, potrebbe dar luogo all’obbligo di remunerazione, posto che la norma fornisce precise indicazioni in merito e nella sentenza sopra citata i ricorrenti ricorrevano al giudice sulla base di un conteggio in minuti: «deve ritenersi incontroverso, in quanto ammesso o non espressamente contestato dal Ministero convenuto, che nell’a.s. 2013/2014 i tre ricorrenti [...] titolare in 19 classi, [...] in 8 classi, [...] in 20 classi siano stati impegnati in consigli di classe ordinario straordinari rispettivamente per 100 ore e 45 minuti, 57 ore e 55 minuti, 80 ore e 21 minuti».