Nelle scuole di ogni ordine e grado è prassi diffusa inserire, all’interno dell’orario di servizio dei docenti, un’ora di ricevimento destinata ai colloqui con i genitori degli alunni; si tratta di un’ora ricadente all’interno delle cosiddette attività funzionali all’insegnamento, regolate nell’art. 29 del CCNL 2006-2009.
La norma contrattuale definisce tra gli adempimenti spettanti ai docenti anche i rapporti individuali con le famiglie, fermo restando che il dettato negoziale fa esplicito richiamo al contributo degli organi collegiali nella definizione delle modalità e dei criteri per lo svolgimento di tali rapporti individuali con le famiglie.
È una tematica in cui il contratto di istituto e le delibere collegiali non possono sovrapporsi, dovendosi nel primo rispettare le decisioni assunte in sede collegiale. L’ora di ricevimento non è però da intendersi come ora di servizio a tutti gli effetti, in quanto, come vedremo, ha natura atipica, non caratterizzabile appunto come ora obbligatoria. Tra l’altro sulla questione è intervenuta anche la giurisprudenza delineando i tratti che essa deve rivestire, allo scopo di non determinarsi come un’ora di servizio in più oltre quello definito contrattualmente.
Attività collegiali e adempimenti individuali
Il T.U. D.Lgs. 297/1994, art. 10 assegna al Consiglio di Istituto, nel rispetto delle competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, potere deliberante per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, potendo quindi intervenire anche a regolare i rapporti tra scuola e famiglia.
Dello stesso tenore sono le disposizioni contrattuali: il comma 4, art. 29 del CCNL 2006-2009 fa riferimento al ruolo degli organi collegiali, fissando che «per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il Consiglio di istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie». A livello contrattuale, il tema dei rapporti tra scuola e famiglia non prescinde quindi dal ruolo preminente assegnato agli organi collegiali, nella predisposizione delle modalità con cui dovranno essere regolati i colloqui dei docenti con le famiglie degli alunni e degli studenti.
Il Contratto Collettivo Nazionale, nell’art. 29 già citato, opera però una netta distinzione tra attività collegiali (comma 3) a carattere obbligatorio, rientranti nel tetto massimo delle 40 ore, in cui viene ad inserirsi «l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative», e adempimenti individuali (comma 1) in cui tra le attività si delineano appunto i rapporti individuali con le famiglie. In quest’ultimo ambito ricadrebbe quindi l’ora di ricevimento dei docenti, la quale non è regolata da alcun monte ore stabilito. Anche nella fonte primaria, rappresentata dal T.U. D.Lgs. 297/1994, non vi è infatti traccia di un monte ore determinato che il docente sia tenuto ad assolvere perché ricadente tra gli obblighi contrattuali e di servizio.
La netta separazione, identificabile dalla lettura dei commi dell’art. 29 permette dunque di incanalare la questione dell’ora di ricevimento individuale all’interno di una modalità organizzativa, propria a ciascuna scuola, definita sulla base di determinate scelte, operante però senza l’attributo dell’obbligatorietà della permanenza a scuola del docente, durante l’ora di ricevimento fissata, in assenza di colloqui pattuiti preventivamente con i genitori.
Delibera collegiale e contratto integrativo di istituto
Pur restando disciplinata nella fonte contrattuale, all’interno delle attività funzionali all’insegnamento (art. 29 del CCNL), l’iter per arrivare alla determinazione delle modalità con cui svolgere l’ora di ricevimento richiede un passaggio formale dagli organi collegiali, prerogativa riconosciuta dallo stesso contratto collettivo vigente, senza tuttavia dimenticare che il ruolo demandato agli organi collegiali, nelle delibere adottate, non può esautorare quello della contrattazione integrativa di istituto e delle stesse RSU. Il rapporto non è infatti univoco, nel senso che le decisioni collegiali non possono superare il limite imposto ad essi dalla normativa di settore e dalla fonte negoziale, vantando pertanto la possibilità di trasformare l’ora di ricevimento in questione, in un obbligo di permanenza per il docente a scuola.
In effetti, nel caso in specie, occorre trovare un contemperamento che non sia lesivo delle prerogative sindacali svolte all’interno della singola scuola. L’assunto trova un sostegno in un pronunciamento del Tribunale di Catania, sezione del lavoro, nella causa n. 6061/2008 avente ad oggetto “Opposizione a decreto ex art. 28 L. 300 del 1970”, contro la condotta antisindacale di un Dirigente scolastico che aveva fatto passare con delibera del Collegio dei docenti «la regolamentazione dell’ora di disponibilità per i rapporti individuali con le famiglie», in palese contrasto con quanto stabilito, al contrario, nel contratto integrativo di istituto. Il giudice aveva accolto il ricorso eccependo «la condotta del Dirigente scolastico della Scuola convenuta, [...] consistente nell’aver formulato la proposta approvata con la deliberazione del Collegio dei docenti».
La scuola e il MIUR proponevano opposizione avverso il decreto emesso dal Giudice del lavoro, il quale nel 2011 con la Sentenza n. 3303 non lo accoglieva, deducendo la discordanza emergente tra quanto sottoscritto dalla scuola nella contrattazione di istituto e quanto imposto con la delibera collegiale: nel contratto interno della scuola l’ora di ricevimento prevedeva che gli incontri dovessero avvenire su richiesta scritta del docente al genitore e viceversa, nella delibera collegiale i docenti erano obbligati a «essere presenti a scuola nella loro ora di ricevimento, a prescindere dall’appuntamento con alcuni genitori».
Nel concludere il suo pronunciamento il giudice affermava che la statuizione del comma 4, art. 29 del CCNL 2006-2009 «deve essere logicamente intesa nel senso che le prerogative riconosciute al consiglio di istituto e al collegio dei docenti non legittimano tali organi a regolamentare materie che devono essere disciplinate nella contrattazione integrativa di istituto», perciò è assolutamente necessario trovare un equilibrio sostanziale che non escluda o imponga oltre misura i ruoli spettanti ai soggetti legittimati a definire le modalità organizzative dell’ora di ricevimento. Fermo restando che dette modalità non possono trasformarsi per il docente in un obbligo di permanenza a scuola e di conseguenza in un’ora a disposizione.
L’iter per definire l’ora di ricevimento
Si riporta in sintesi la procedura corretta per definire l’ora di ricevimento:
- il Dirigente scolastico consulta il Collegio dei docenti;
- il Consiglio di istituto tenendo conto delle proposte del collegio definisce le modalità e i criteri;
- le modalità e i criteri vengono inseriti nel Regolamento di istituto;
- la contrattazione integrativa di istituto prende atto della delibera collegiale e la ratifica all’interno del contratto. s