Tutto il personale dipendente della scuola, docente e ATA assunto a tempo indeterminato o determinato, chiamato a rendere testimonianza ai sensi dell’art. 198 del Codice di Procedura Penale o ai sensi dell’art. 255 del Codice di Procedura Civile non può evitare l’assolvimento di tale obbligo, pena incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.
Sulla testimonianza civile la pena pecuniaria sarà non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro, mentre sulla testimonianza penale, qualora il teste, convocato o citato regolarmente, non si presenti senza un giustificato motivo, il giudice può ordinare l’accompagnamento coattivo e può condannarlo al pagamento di una somma non inferiore a 51 euro e non superiore a 516 euro a favore della cassa delle ammende, nonché alle spese causate dalla mancata presentazione in giudizio.
Quindi il dipendente, citato quale testimone in un processo sia civile che penale, ha un obbligo legale, cioè quello di presentarsi in giudizio.
In relazione a tale obbligo, il lavoratore ha diritto di assentarsi, purché informi tempestivamente l’Istituzione Scolastica cui appartiene al fine di permettere alla stessa l’organizzazione della propria attività.
Al testimone, dopo aver reso la deposizione, sarà rilasciata dal Cancelliere d’udienza una certificazione della sua comparizione quale teste.
In merito a tale tipologia di assenza si sono espressi sia l’ARAN che il Dipartimento della Funzione Pubblica.
Orientamenti ARAN
Riportiamo di seguito alcuni chiarimenti forniti dall’ARAN:
RAL917 – A quale istituto occorre far riferimento per le assenze del lavoratore chiamato a rendere testimonianza giudiziale?
Nel caso che il dipendente chieda di assentarsi dal servizio per rendere una testimonianza giudiziale, ed essa non è svolta nell’interesse dell’amministrazione, l’assenza sarà imputata a ferie, permesso a recupero o permesso per particolari motivi personali.
RAL920 – Un dipendente che chieda di assentarsi dal lavoro per partecipare ad un’udienza penale in qualità di imputato può essere considerato in servizio?
È forse il caso di ribadire che se il dipendente chiede di assentarsi dal servizio per rendere una testimonianza giudiziale in un processo civile o penale ed essa non è svolta nell’interesse dell’amministrazione, potrà imputare l’assenza secondo un suo autonomo giudizio a ferie, permesso a recupero o permesso per particolari motivi personali.
Se invece il dipendente rende la testimonianza (in un processo civile o penale) nell’interesse dell’ente, egli deve essere considerato in servizio.
Il caso del dipendente che chieda di assentarsi per partecipare all’udienza di un processo penale in qualità di imputato (evidentemente a piede libero!) è sempre assimilabile, a nostro modo di vedere, alla prima delle due ipotesi sopra esaminate, non essendo possibile, neppure nell’ipotesi prevista dall’art. 28, comma 1 del CCNL del 14/09/2000, che l’attività processuale del lavoratore sia svolta nell’interesse dell’ente, infatti, la responsabilità penale è sempre personale.
Pertanto, siamo del parere che il dipendente potrà imputare ugualmente l’assenza a ferie, permesso a recupero o permesso per particolari motivi personali, secondo le proprie valutazioni.
RAL1773 – Nel caso di un dipendente citato in giudizio in qualità di testimone per una causa attinente all’ente, lo stesso deve essere considerato in servizio oppure deve fruire di un permesso retribuito? Spetta il trattamento di trasferta effettuata con il mezzo proprio?
Su tale problematica, la scrivente Agenzia non può che richiamare, preliminarmente, le indicazioni giù fornite in materia con gli orientamenti applicativi RAL917 e RAL920 secondo le quali, se il dipendente chiede di assentarsi dal servizio per rendere una testimonianza giudiziale in un processo civile o penale ed essa non è svolta nell’interesse dell’amministrazione, lo stesso potrà imputare l’assenza secondo un suo autonomo giudizio a ferie, permesso a recupero o permesso per particolari motivi personali.
Se invece il dipendente rende la testimonianza (in un processo civile o penale) nell’interesse dell’ente egli deve essere considerato in servizio. Sarà l’ente, pertanto, sulla base degli specifici elementi informativi di cui dispone in proposito nella sua veste di datore di lavoro, a valutare la riconducibilità della concreta situazione determinatasi all’una o all’altra fattispecie.
Pertanto, se sussiste la condizione della finalizzazione della testimonianza alla tutela dell’interesse dell’amministrazione, secondo i consueti principi di logica e ragionevolezza, non sembrano esservi ostacoli vi sono ostacoli all’equiparazione della assenza per testimonianza al servizio reso. Solo in questa ultima ipotesi, proprio perché l’assenza equivale al servizio reso, al dipendente potrebbe essere riconosciuto anche il trattamento di trasferta, ovviamente, ove ricorrano le precise condizioni legittimanti previste dall’art.41 del CCNL del 14/09/2000.
Tuttavia, in materia, occorre ricordare che:
- l’art. 1, comma 213 della Legge 266/2005 ha disposto la soppressione dell’indennità di trasferta prevista dalla disciplina contrattuale;
- l’art. 6, comma 12 della Legge 122/2010 ha disposto, sia pure con alcune eccezioni, il venire meno delle disposizioni, anche contrattuali, che prevedevano il rimborso delle spese sostenute dal dipendente autorizzato a servirsi, per la trasferta, del mezzo proprio. Per la corretta applicazione del citato art. 6, comma 12 della Legge 122/2010, si rinvia alla circolare n. 36 del 22/10/2010 e alla nota prot. n. 100169/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché alla delibera n. 8/CONTR/11 del 2011 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti.
Circolare della Funzione Pubblica
Con Circolare n. 7/2008 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha così disposto:
Quanto ai permessi “per citazione a testimoniare” si chiarisce che la disposizione non ha inteso disciplinare una nuova tipologia di permesso, ma solo attribuire rilievo alla particolare causale considerata, nell’ambito dell’utilizzo delle ordinarie forme di assenza giustificata dal lavoro già esistenti (permessi retribuiti per documentati motivi personali, ferie o permessi da recuperare o, se la testimonianza è resa a favore dell’amministrazione, permessi per motivi di servizio).
Quali permessi?
Il personale della scuola, nonostante il CCNL non preveda espressamente assenze per “testimonianza in giudizio”, è considerato in effettivo servizio se lo stesso è convocato per testimoniare a favore o per conto dell’amministrazione, mentre se lo stesso è convocato per testimoniare non a favore o per conto dell’amministrazione (causa civile o penale privata) lo stesso dovrà ricorrere ad uno degli istituti previsti nel vigente CCNL.
A titolo esemplificativo, il personale della scuola a tempo indeterminato potrà fruire:
- dei 3 giorni retribuiti di “permessi per motivi familiari/personali” ai sensi del CCNL art. 15, comma 2: «Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma».
- di “permessi brevi da recuperare entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione” ai sensi del CCNL art. 16: «Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore».