Il processo di innovazione che ha coinvolto la Scuola dopo l’introduzione dell’Autonomia e la naturale evoluzione culturale hanno posto l’esigenza di un sostanziale mutamento anche per ciò che riguarda l’impegno professionale, l’esercizio pratico, il tipo di competenze e il processo di formazione del personale scolastico.
La valorizzazione delle risorse coinvolge tutto il personale (Dirigente scolastico, Direttore SGA, Docenti e personale ATA).
L’analisi delle singole competenze professionali ha evidenziato, infatti, la necessità di presenze e contributi che vadano oltre le figure tradizionalmente rappresentative della vita della scuola e all’attuazione di compiti specifici, in una visione di insieme, che vede tutti gli operatori coinvolti in un continuo processo di interazione.
In questo lavoro si vuole approfondire la figura del Collaboratore Scolastico che, con l’avvio del rinnovamento scolastico, è stata ridefinita e interpretata in una nuova veste che richiede maggiori competenze e responsabilità mirate a migliorare i parametri di qualità, equità ed efficienza dei percorsi di formazione.
Una professionalità che va ampliata e rivisitata alla luce delle nuove esigenze culturali, sociali, pedagogiche e didattiche previste dal Piano dell’Offerta Formativa e dal nuovo assetto organizzativo della scuola dell’autonomia.
Superata la tradizionale mansione del Collaboratore scolastico, circoscritta alla pulizia dei locali e alla sorveglianza degli alunni, si pone oggi come figura di riferimento e di rilievo per ogni scuola perché, oltre a garantire le abituali mansioni giornaliere che danno vita al normale funzionamento di tutta l’attività scolastica, la sua funzione si colloca in un’azione sinergica di interventi, partecipando consapevolmente al processo di crescita dell’utenza e di qualificazione scolastica poiché il collaboratore scolastico interagisce continuamente con bambini, alunni e studenti dei diversi ordini di scuola, e con le famiglie che, specialmente nella scuola di base, gli conferiscono la massima fiducia nell’affidare i propri figli.
Nel rispetto delle norme contrattuali previste dalla Tabella A annessa al CCNL del 29/11/2007 si elencano di seguito i compiti del Collaboratore scolastico inquadrato nell’area A dei ruoli ATA:
Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica.
È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.
Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47.
Accoglienza, sorveglianza e vigilanza degli alunni
Il Collaboratore scolastico è la prima figura ufficiale, rappresentativa della scuola, che si trova entrando nell’edificio. Per questo è necessario che abbia un abbigliamento appropriato e che sia riconoscibile immediatamente attraverso il cartellino, con generalità e qualifica, appuntato ben in vista (D.Lgs. 150/2009 – Legge Brunetta).
L’accoglienza degli alunni è specifico compito dei Collaboratori scolastici al mattino al loro arrivo e anche al pomeriggio quando le lezioni lo richiedono. Anche la vigilanza è una specifica competenza che va esercitata da prima dell’ingresso in aula al defluire degli alunni dopo il suono della campanella.
Il CCNL precisa con chiarezza che la vigilanza sugli alunni deve essere espletata nel periodo «immediatamente prima e dopo le lezioni». È stato chiarito che il termine “immediatamente” deve essere riferito al periodo attiguo all’orario delle lezioni. Ne consegue che tale mansione non può essere affidata al collaboratore scolastico in momenti non immediatamente adiacenti alle attività didattiche. Si tratta di periodi di breve durata che in nessun modo devono essere confusi col tempo “pre-scuola“ e “dopo scuola”, che comprende un periodo ben più lungo durante il quale si svolgono le attività parascolastiche, anche affidate ai Comuni, con i quali è possibile stipulare protocolli d’intesa e/o convenzioni per gestire un servizio di grande utilità agli alunni e le loro famiglie.
Compito importante del Collaboratore scolastico è quello di vigilare costantemente l’ingresso, i corridoi, la palestra e gli spazi esterni alle aule e ai laboratori onde prevenire atti di violenza, vandalismo da parte di alunni o di personale estraneo che potrebbe introdursi inavvertitamente all’interno dell’edificio. La mancata vigilanza potrebbe provocare incidenti e danni che si ripercuoterebbero negativamente sull’intera comunità scolastica.
L’introduzione di apparecchiature elettroniche di vigilanza può in parte mitigare il verificarsi di detti fenomeni. L’occhio della telecamera è comunque quello di un vigilante passivo, che per legge (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche) è operante solamente in taluni spazi (interdetto nei bagni e nelle aule) e soltanto durante il periodo di chiusura delle attività. Dunque la presenza fisica e l’eventuale intervento del Collaboratore scolastico risultano essenziali al fine della prevenzione.
La sorveglianza sarà particolarmente attiva anche durante il periodo dell’intervallo, soprattutto nelle scuole in cui viene effettuato fuori dalle classi. I collaboratori coadiuveranno gli insegnanti responsabili della vigilanza durante questo momento.
Il CCNL 2007 precisa che «l’assistenza necessaria durante la mensa» spetta ai Collaboratori scolastici. Tale assistenza non comprende anche il cosiddetto “scodellamento”, cioè il servire nei piatti le pietanze. Tale mansione è rimasta a carico del personale dipendente dagli Enti locali e non di quello dell’Amministrazione scolastica statale.
È possibile, sulla base di intese o accordi di programma, che gli Enti locali versino alla scuola l’importo di quanto dovuto ai propri dipendenti per questa mansione (ex funzioni miste), in modo che gli stessi Collaboratori scolastici possano svolgerla, facilitando un rapporto più personale e meno frammentato.
L’ultimo intervento legislativo in ordine alla vigilanza sugli alunni è la Legge 4/12/2017 n. 172 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie”), che stabilisce che «i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro auto responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza». È comunque necessario che la scuola acquisisca agli atti l’autorizzazione scritta all’uscita autonoma dei figli da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
Il Collaboratore scolastico inoltre svolge anche le seguenti mansioni:
- concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche, ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione. Per concorso in accompagnamento si intende il supporto dato dai collaboratori scolastici ai docenti incaricati dell’accompagnamento;
- sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola, limitatamente ai periodi di presenza di alunni, semiconvittori e convittori;
- riassetto e pulizia delle camerate dei convittori;
- compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili, nonché, nelle istituzioni convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di mensa e cucina;
- provvede inoltre alla piccola manutenzione delle attrezzature nelle classi, nei laboratori, in palestra e negli uffici secondo le richieste e le competenze. Spesso ciò abbrevia le procedure di intervento richieste all’Ente Locale preposto e risolve celermente piccoli inconvenienti che accadono nel quotidiano;
- lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni comportino l’uso della cucina e della sala bar (Istituti Professionali per l’Enogastronomia);
- servizi esterni inerenti la qualifica come ad esempio consegna o prelievo di documenti presso Poste, Inps, uffici centrali e periferici dell’Amministrazione ecc.
La pulizia dei locali e degli arredi
Ogni Collaboratore scolastico è incaricato della pulizia dei locali scolastici, spazi scoperti e arredi assegnati individualmente nel piano delle attività ATA redatto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente scolastico. Giornalmente, prima dell’inizio delle lezioni o dopo la fine delle stesse il Collaboratore riordina le aule e gli uffici, lava i servizi igienici a lui assegnati. Periodicamente avrà cura di lavare, con gli adatti detersivi, pavimenti, rivestimenti, banchi, sedie, lavagne, vetri, infissi delle finestre, porte ecc.
Durante l’attività di pulizia è obbligatorio l’uso di mezzi di protezione individuali a seconda dei prodotti usati.
Come disposto dalle vigenti disposizioni legislative i collaboratori scolastici dovranno seguire le norme di comportamento previste e di seguito elencate ai fini della sicurezza e dell’igiene:
- depositare i prodotti per la pulizia in armadi e/o ripostigli chiusi a chiave già disposti allo scopo;
- conservare tutti i prodotti nei contenitori originali, con l’etichetta e ben chiusi;
- maneggiare i prodotti indossando i guanti in dotazione e versarli con prudenza, senza provocare schizzi;
- evitare di travasare detersivi da taniche ad altri contenitori e comunque non utilizzare mai contenitori originariamente destinati ad uso diverso;
- non mescolare mai i prodotti fra loro;
- lavarsi accuratamente le mani per alcuni minuti ed evitare di toccarsi gli occhi dopo aver usato sostanze e preparati;
- i contenitori vuoti dovranno essere chiusi ermeticamente con il proprio tappo o coperchio e immagazzinati in luogo destinato allo scopo;
- in caso di versamento di prodotti alcolici ed eventuali solventi chimici, questi devono essere eliminati mediante l’impiego di sostanze assorbenti o neutralizzanti;
sul posto di lavoro deve essere tenuta e utilizzata la quantità di prodotto adatto e in quantità strettamente necessaria al fabbisogno giornaliero.
Lo Stato ha “ereditato” dagli Enti Locali il servizio affidato ad Agenzie esterne (LSU, ex appalti storici ecc.), il che ha determinato in molte realtà scolastiche la presenza di personale “estraneo” con mansioni riferite alle sole pulizie e, in alcuni casi, con mansioni più ampie ma non sempre riconducibili a quelle del personale statale. È evidente che in queste sedi l’organico del personale Collaboratore statale è ridotto ulteriormente a causa del personale assegnato alle scuole (del 25% se presenti ex “Appalti storici”).
Nell’ambito della stessa istituzione scolastica accade che in alcune sedi operi un’impresa di pulizia esterna, mentre in altre non sia presente. In questa situazione i collaboratori scolastici, a seconda della sede assegnata, sono esentati o meno dal lavoro delle pulizie. Così nelle sedi dove opera l’impresa, essendoci meno Collaboratori statali, si assiste ad una carenza di vigilanza e assistenza, mentre nelle altre sedi i Collaboratori hanno un carico di lavoro assai maggiore dei colleghi perché debbono anche effettuare la pulizia dei locali. Pertanto il DSGA dovrebbe prevedere nel piano delle attività un’equa ripartizione dei compiti, degli orari di servizio e dell’alternanza periodica dei luoghi e delle mansioni di servizio, onde evitare disparità di trattamento. Il Contratto prevede che tale alternanza possa essere effettuata con cadenza annuale o nei periodi di interruzione dell’attività didattica quando le presenze del personale sono ridotte.
Il Collaboratore scolastico e l’assistenza agli alunni diversamente abili
L’attuale CCNL afferma nella Tabella A che è compito ordinario dei Collaboratori scolastici «prestare ausilio agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e all’uscita da esse, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47».
La piena integrazione del bambino e del ragazzo con handicap all’interno della scuola è possibile nella misura in cui si attivino interventi di tipo sistemico. La progettazione degli spazi e dei tempi dell’integrazione deve vedere coinvolte tutte le componenti scolastiche, familiari e sociali (Legge 104/1992). In sintonia con questa visione, esiste la necessità di un intervento sinergico tra le varie componenti della scuola, che si concretizza nella stesura del Piano dell’Offerta Formativa (D.P.R. 275/99) ora diventato triennale, PTOF, dopo l’entrata in vigore della Legge 107/2015.
La nuova funzione del Collaboratore scolastico parte attiva nella promozione del benessere degli allievi e nella rimozione delle cause che ostacolano il loro sviluppo, diviene particolarmente importante nell’integrazione degli allievi diversamente abili, per i quali sono necessari particolari accorgimenti organizzativi e strutturali.
In altri termini, non è più possibile circoscrivere l’inserimento dell’allievo portatore di handicap all’interno del solo orizzonte didattico-rieducativo. Prendersi cura di un bambino non significa solamente fornire assistenza fisica: attraverso il rapporto tra allievo e figura accudente si struttura una parte significativa della percezione del proprio corpo e di se stessi. Per questo il prendersi cura dell’allievo disabile non può essere lasciato all’improvvisazione, ma deve basarsi su solide competenze personali e operative.
Questo fondamentale settore d’intervento deve raccordarsi con azioni altrettanto importanti come le seguenti:
- pulire ed eventualmente cambiare l’allievo disabile;
- vestirlo senza intrusività;
- adottare le cure necessarie come strumento per promuovere le sue abilità d’autonomia;
- favorirne le capacità di movimento all’interno della scuola.
Tutte le relazioni tra l’alunno e l’adulto devono avvenire all’interno di un contesto emotivamente appropriato. A questo fine, il Collaboratore scolastico non può lasciare il proprio stile di interazione alla spontaneità, ma deve piuttosto sviluppare una profonda autoconsapevolezza dei propri limiti e capacità, in modo tale da poterli gestire e guidare in maniera efficace.
Soprattutto, deve essere molto attento a tutte quelle aree del rapporto che possono essere fonte di malessere per se stesso e per l’allievo.
L’intervento con l’allievo disabile deve essere flessibile, in modo tale da rispondere alle esigenze del singolo bambino.
L’individualizzazione dell’intervento e dell’assistenza deve rispondere a tre fondamentali criteri di flessibilità:
- la tipologia dell’handicap (fisico e/o cognitivo);
- lo sviluppo nelle fondamentali tappe evolutive;
- le differenze di genere maschio-femmina.
Individualizzare il rapporto di cura significa essere sempre in grado di valutare con attenzione le esigenze del bambino allo stato attuale, gli obiettivi raggiungibili in tempi medio-brevi ed i percorsi più adeguati per coniugare efficacia ed efficienza. Naturalmente in questo importante servizio, che il Collaboratore scolastico è chiamato ad effettuare, si dovrà sempre operare in sinergia con i docenti di sostegno delle classi a cui sono affidati gli alunni diversamente abili e gli assistenti educatori messi a disposizione dai vari Comuni di residenza degli alunni interessati.
Nella vita degli allievi portatori di handicap spesso si verificano situazioni di pericolo dovuti a problematiche organiche o alla mancata prevedibilità dei rischi dell’ambiente. È importante in questi casi riconoscere le situazioni e affrontare correttamente i problemi.
Di seguito riportiamo le situazioni più problematiche che hanno bisogno di una formazione specifica:
- il pronto soccorso nei casi di scottatura e folgorazione;
- il primo soccorso nei casi di frattura e contusione;
- il soffocamento;
- l’allievo con crisi epilettiche;
- l’assunzione dei farmaci negli allievi in handicap;
- il rapporto con le strutture sanitarie esterne.
Per la delicatezza dei compiti connessi all’assistenza agli alunni disabili il Collaboratore scolastico è chiamato alla formazione. Quella prevista integra le competenze già presenti nel personale coinvolto e non ha bisogno di essere “iniziale”, ma di implementazione delle competenze già possedute.
La Legge 107/2015 prevede l’obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico, ausiliario rispetto alle specifiche competenze, sull’assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica.
La formazione prevista per i collaboratori scolastici prevede un tempo complessivo minimo di 40 ore quale congruo tempo per formazione d’aula e di una parte di formazione in situazione.
Ogni collaboratore potrà essere impegnato anche in situazione di ricerca-azione nella sua scuola.
Questa fase potrebbe prevedere anche il coinvolgimento dei genitori e degli insegnanti allo scopo di creare un clima di collaborazione già nella fase di formazione.
I rapporti con le altre figure operanti nella scuola
I rapporti con le figure apicali, Dirigente scolastico e Direttore SGA, devono essere improntate alla massima partecipazione e collaborazione per le varie situazioni che quotidianamente si verificano all’interno di ogni scuola.
All’inizio dell’anno scolastico si registrano una serie di adempimenti che il CCNL prevede relativamente all’organizzazione delle attività nelle quali le varie figure operanti della scuola dovranno muoversi. Il Dirigente scolastico, che in questa situazione assume il ruolo primario di stimolatore e conduttore delle varie operazioni, dovrà in particolare curare che venga deliberato all’interno del Collegio dei docenti il Piano dell’Offerta Formativa, che fornisce le istruzioni generali che la scuola si pone per il raggiungimento dei propri obiettivi didattici e amministrativi. Detto documento è accompagnato dalla proposta del Piano delle attività formulato dal DSGA al DS, preceduto da una o più assemblee del personale ATA, nelle quali vengono avanzate proposte e correttivi per il miglioramento del servizio di tutto il personale che opera nelle varie sedi scolastiche.
Il piano delle attività, una volta adottato dal DS, rappresenta il documento primario a cui si devono attenere tutte le figure coinvolte.
In tale contesto il rapporto con il responsabile dei servizi generali, amministrativi e tecnici deve essere improntato alla massima disponibilità e collaborazione. Il DSGA in quanto responsabile dell’attuazione del piano delle attività ha l’obbligo di verificare periodicamente la corrispondenza tra quanto deliberato e la reale attuazione del programma.
Il ruolo del Collaboratore scolastico all’interno dell’Ufficio di Segreteria è importante in quanto assicura il collegamento tra questo e le varie sedi scolastiche quando sono presenti. Provvede a far sì che le comunicazioni provenienti dalla Dirigenza e dalla Segreteria giungano per tempo nei vari plessi scolastici (esempio le circolari, gli avvisi e altri adempimenti amministrativi). Il personale designato ai servizi esterni provvede alla consegna dei documenti ai vari Uffici che operano con la scuola (USP, Posta, Ragioneria Territoriale dello Stato, altre istituzioni scolastiche ecc.), o recapitando avvisi ai genitori, docenti ecc. mediante l’utilizzo, per la consegna, delle raccomandate a mano e altro.
Oggi l’uso della trasmissione dei dati informatici o della posta elettronica ha notevolmente ridotto l’utilizzo del personale per i servizi esterni.
Il rapporto tra collaboratori e docenti è già evidente nelle norme contrattuali. Infatti, il collaboratore deve provvedere alla momentanea vigilanza della classe in assenza temporanea del docente.
Accompagna le scolaresche durante le visite guidate e i viaggi di istruzione anche oltre l’orario scolastico. In questo caso al personale potrà essere riconosciuto lavoro straordinario da retribuire con il Fondo di Istituto, oppure potrà godere, a richiesta, di riposo compensativo da fruire nello stesso anno scolastico.
Orario di lavoro del Collaboratore scolastico
Si riporta quanto stabilito dall’art. 53 del CCNL 29/11/2007 attualmente in vigore.
1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, o anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali.
2. In sede di contrattazione integrativa d’istituto saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri:
- l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza;
- ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;
- programmazione su base plurisettimanale dell’orario.
3. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.
4. In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d’istituto, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite con le modalità e nella misura definite in sede di contrattazione integrativa d’istituto.
È obbligatorio per ogni Istituzione Scolastica dotarsi di rilevatore elettronico delle presenze del personale ATA.
Gli Incarichi specifici
I compiti del personale ATA sono costituiti:
- dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza (tabella A);
- da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività (art. 47 CCNL 29/11/2007).
La relativa attribuzione è effettuata dal Dirigente scolastico secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività.
Esse saranno particolarmente finalizzate per l’area A (Collaboratori scolastici) per l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona, all’assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto soccorso.
La finalità è quella di cogliere e riconoscere attraverso lo strumento della contrattazione di scuola lo specifico professionale di ogni lavoratore.
Si tratta quindi di incarichi che non si aggiungono al profilo di base (le vecchie funzioni aggiuntive) ma che fanno parte integrante del proprio profilo, anche se il loro svolgimento è subordinato alle esigenze di funzionamento dell’Istituzione scolastica e alla retribuzione stabilita con la contrattazione di scuola tra RSU e Dirigente scolastico.
Nell’ambito di quanto stabilito con la contrattazione sull’organizzazione del lavoro necessaria al funzionamento della scuola, vanno definiti anche i criteri per l’attribuzione degli incarichi specifici e la misura delle relative retribuzioni, non essendoci più un compenso già definito dal contratto nazionale.
A parte il limite delle risorse assegnate ad ogni singola scuola, per quanto riguarda i criteri di assegnazione e la misura dei compensi degli incarichi, Rsu e Dirigente hanno piena autonomia.
Cercheremo ora di elencare una serie di possibili incarichi coerenti con i nuovi profili professionali, da prevedere nel piano delle attività – proposti dal Direttore SGA – in relazione alle diverse esigenze dell’istituto, e i relativi criteri per l’assegnazione.
Per esempio, si possono definire gli elementi di valutazione attraverso un punteggio, oppure ci si può limitare ad indicare i criteri o le priorità generali:
Tipologia di incarico
- Assistenza Handicap + Primo Soccorso
- Centralinista (nel caso di scuole con più linee telefoniche)
- Cura nell’igiene personale nella scuola dell’infanzia
- Attività di appoggio alla segreteria
- Assistenza nei progetti POF
- Attività d’interfaccia con la didattica.
Esempi di criteri per l’attribuzione
- Titoli di studio
- Esperienza professionale (incarichi analoghi)
- Formazione specifica (attinente all’incarico da ricoprire)
- Anzianità nel servizio
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il secondo biennio economico 2004-2005 del personale del Comparto Scuola all’art. 7 ha previsto:
1. Posizioni economiche per il personale ATA a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B. Il personale A Collaboratore Scolastico può usufruire di uno sviluppo orizzontale in una posizione economica finalizzata alla valorizzazione professionale con compenso di € 600 da corrispondere in 13 mensilità.
2. L’attribuzione della posizione economica di cui al comma precedente avviene progressivamente dopo l’esito favorevole della frequenza di un apposito corso di formazione diretto al personale ultimamente collocato in una graduatoria di richiedenti formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati.
3. Al personale delle Aree A e B cui, per effetto delle procedure di cui sopra, sia attribuita la posizione economica citata al comma 1, sono affidate, in aggiunta ai compensi previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni concernenti, per l’Area A, l’assistenza agli alunni diversamente abili e l’organizzazione degli interventi di primo soccorso.
Chi usufruisce dell’incarico specifico previsto dall’art. 7 (ora art. 50 CCNL 29/11/2007) non può ottenere l’incarico specifico di cui all’art. 47 del CCNL 29/11/2007.
Conclusioni
La trattazione di questo contributo ha messo in evidenza le numerose competenze e mansioni affidate al Collaboratore scolastico, che spaziano da attività strettamente pratiche come la pulizia dei locali a interventi molto più delicati come l’assistenza agli alunni diversamente abili.
La formazione specifica per le varie competenze è determinante per far svolgere a questi operatori il proprio ruolo con elevati contenuti professionali.
Sono importanti inoltre gli interventi di stimolo e di adesione alle varie problematiche operative del Dirigente scolastico e del Direttore SGA, oggi sempre più determinanti in un momento in cui la sostituzione del collaboratore in casi di malattie o altre cause è diventata più complicata.
Si segnala l’ultimo intervento legislativo legato alla formazione imposto dalla Legge 107/2015, che ha permesso la formazione di una percentuale molto elevata di collaboratori scolastici nei mesi di settembre e ottobre 2017.
Anche per esperienza personale, per aver effettuato in qualità di relatore molti corsi, ho potuto appurare una grande adesione dei collaboratori scolastici e una grande volontà di essere sempre più all’altezza di quanto viene loro richiesto.
In relazione alla cura del disabile, soprattutto, la narrazione di tanti casi che si verificano quotidianamente nelle nostre scuole, ha permesso di mettere veramente al centro della buona organizzazione del servizio scolastico questa figura da sostenere e coadiuvare in tutte le esigenze.