Le politiche degli ultimi hanno visto applicarsi riforme che hanno comportato una netta decurtazione dei fondi a disposizione delle scuole. In questa situazione è invalsa la consuetudine di richiedere un contributo alle famiglie, destinato a vari fini, ma principalmente finalizzato a sopperire alle sempre maggiori esiguità delle disponibilità economiche degli istituti.
I contributi “istituzionalizzati”, deliberati dai singoli Consigli d’Istituto, si sono affiancati agli ulteriori esborsi non istituzionali cui sono state costrette le famiglie; i fondi cassa gestiti in autonomia dai rappresentanti di classe sono stati destinati via via a colmare esigenze fondamentali delle scuole, dalla carta ai gessetti, dal sapone alla carta igienica, mentre frequenti sono stati gli interventi solidali delle comunità scolastiche che si sono avvalse dei genitori per lavori manuali tesi a tamponare perlomeno la situazione di fatiscenza delle aule.
In questa situazione di crisi generale, aggravata dalla crisi economica delle singole famiglie, il contributo scolastico è stato spesso gestito in modo da determinare malumore, causato qualche volta da veri e propri abusi quali quelli, più volte segnalati dalle cronache locali, di far passare come obbligatorio il contributo, oppure di determinare per il mancato pagamento conseguenze negative a carico degli alunni. Numerose sono state le segnalazioni in tal senso, con vasta eco sui media.
Per questo motivo, sono intervenute indicazioni ufficiali per regolare la questione.
Normativa di riferimento
Circolare MIUR prot. 312 del 20 marzo 2012
La circolare interviene a seguito di numerose situazioni poco trasparenti o irregolari segnalate dal territorio, e specifica alcuni punti fermi. In particolare, a norma della circolare:
- i contributi scolastici sono volontari, poiché l’istruzione è gratuita (come ribadito, aggiungiamo, dalla Costituzione e più volte dalla legislazione);
della volontarietà di detti contributi, e della loro distinzione dalle tasse scolastiche, deve essere data adeguata informazione alle famiglie; - il contributo non deve riguardare lo svolgimento delle attività curriculari;
- le spese sostenute per conto delle famiglie (es. contratto di assicurazione per gli alunni) non sono contributi, sono a carico della famiglie e vanno rimborsate alle scuole;
- i fondi accumulati con i contributi volontari vanno utilizzati esclusivamente per l’ampliamento dell’offerta culturale e formativa, giammai per l’ordinaria attività amministrativa;
- le famiglie «all’atto del versamento» (è chiaro, aggiungiamo, che tale indicazione debba intendersi in senso lato) devono essere informate del fatto che il contributo è detraibile, in base all’art. 13 legge 40/2007;
- tutta la gestione dei contributi deve essere improntata a criteri di «trasparenza ed efficienza», per cui: le famiglie devono essere informate in anticipo sulla destinazione dei contributi (anche per evitare versamenti indistinti), e alla fine dell’anno dovrà essere fornita rendicontazione «chiara ed esaustiva» alle famiglie.
Circolare U.S.R. Friuli Venezia Giulia del 2 maggio 2012, n. 4314
Questo documento ricalca fedelmente quanto riportato nella circolare ministeriale, ma offre in più una panoramica, molto utile, su contributi e tasse a carico delle famiglie, e sulla differenza tra i vari emolumenti. In particolare, oltre a ribadire quanto previsto dalla circolare MIUR, ricorda:
- che la scuola è obbligatoria e gratuita (e quindi non sono dovute “tasse”) fino ai primi tre anni del secondo ciclo di istruzione, salvo l’obbligo di rimborsare la scuola di alcune spese (es. contratto di assicurazione);
- che negli ultimi due anni di scuola secondaria superiore sono dovute delle contribuzioni obbligatorie (tassa di iscrizione, di frequenza, di esame, di rilascio diploma) direttamente allo Stato, e sono previste delle condizioni di esonero;
- che è vietato per le istituzioni scolastiche imporre coattivamente oneri alle famiglie;
- che è tuttavia possibile richiedere dei contributi volontari alle famiglie;
- che è indispensabile acquisire il parere dei genitori su come investire le risorse aggiuntive, e che «è doveroso precisare in modo dettagliato le entrate e le singole uscite», per far comprendere con esattezza come vengono utilizzate le risorse;
- che non può condizionarsi la volontà di non pagare il contributo ad una specifica richiesta di esonero (nella pratica, essendo il contributo volontario, il non versarlo non implica alcun bisogno di giustificazione né di comunicazione apposita);
- che il contributo può essere richiesto anche per le classi rientranti nell’obbligo scolastico.
Circolare U.S.R. Veneto del 2 aprile 2012, prot. 4394-C28a
Un’altra circolare di un Ufficio scolastico regionale prova anch’essa a fare un po’ di chiarezza sulla questione, distinguendo tra le tasse, espressione della potestà impositiva dello Stato e che vanno obbligatoriamente pagate quando previste, e i contributi che è possibile richiedere alle famiglie degli alunni iscritti per il finanziamento di attività di ampliamento dell’offerta formativa.
Le scuole, infatti, per la realizzazione di particolari iniziative e attività volte all’arricchimento dell’offerta formativa, fanno ricorso a finanziamenti privati compresi quelli delle famiglie degli alunni iscritti. Tale possibilità, del resto, è contemplata dal D.I. 44/2001 che, nell’ottica della riconosciuta autonomia giuridica alle scuole, ha previsto che «la riscossione delle rette, delle tasse dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura poste a carico degli alunni è effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postali». Tale previsione lascia intendere, pertanto, la riconosciuta facoltà alle scuole di richiedere contributi agli alunni, previsione precedentemente limitata dal R.D. 969/1924 (oggi abrogato dal D.Lgs. 179/09) agli Istituti Tecnici e Professionali, e dal R.D.L. 749/1924 agli Istituti Commerciali, che contemplavano la possibilità per le scuole di prevedere speciali contributi, con l’approvazione del Ministro, per spese di laboratorio, per le esercitazioni, ecc.
L’art. 53 del R.D.L. 749 del 1924, non abrogato dal Decreto sulla semplificazione normativa, prevede che le scuole che hanno al proprio interno laboratori «possono richiedere speciali contributi per le spese di laboratorio, per esercitazioni, per garanzia di danni, per consumo di materiale o per altro titolo».
Quindi, è generalmente prevista la facoltà, in capo alle scuole, di richiedere contributi agli alunni non solo per far fronte alle spese di laboratorio, ma anche per attività o progetti volti al miglioramento dell’offerta formativa. Naturalmente la decisione di richiedere contributi alle famiglie per la realizzazione di progetti, o per ulteriori azioni formative, deve essere condivisa dalle famiglie stesse, le quali partecipano, attraverso le rappresentanze dei genitori negli organi collegiali, alla redazione del programma annuale, in cui sono indicati i progetti e le risorse ad essi destinati (compresi i contributi degli alunni con le relative finalizzazioni) e all’approvazione del conto consuntivo.
Tali contributi però sono facoltativi e il versamento è lasciato alla libera determinazione delle famiglie e all’adempimento del quale non può subordinarsi la regolarità dell’iscrizione (subordinata solo al corretto pagamento delle tasse erariali). La possibilità di richiedere contributi volontari alle famiglie riguarda le scuole di ogni ordine e grado e quindi anche il segmento dell’obbligo scolastico.
Modalità di pagamento del contributo
È necessario che qualsiasi comunicazione alle famiglie contenga i dati essenziali per il pagamento del contributo, ed è auspicabile che le modalità siano le più semplici possibile.
Ebbene, è il caso di sottolineare (poiché si tratta di una delle normative meno applicate dalle amministrazioni, quando invece è estremamente utile), cosa disposto dal “decreto semplificazioni” di circa un anno fa.
Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante: “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” (Testo coordinato con la legge di conversione 4 aprile2012, n. 35), dispone:
Art. 6-ter – Modifica all’art. 5 del codice di cui al D.Lgs. 7/03/2005, n. 82, in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalità informatiche
1. All’articolo 5, comma 1, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine sono tenute:
a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell’utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;
b) a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella causale diversamento».
2. Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Da questa estate è quindi obbligatorio, per tutte le pubbliche amministrazioni, predisporre un codice IBAN “personale”, darne adeguato e costante risalto tramite il sito web istituzionale, e consentire (ovviamente) il pagamento tramite bonifico bancario.
È opportuno che tale disposto normativo sia adempiuto da tutte le amministrazioni che non si siano ancora adeguate, e che, in sede di invito al versamento dei contributi volontari, sia ribadito il codice IBAN tramite cui effettuare il bonifico bancario.
Detrazioni e deduzioni
Come abbiamo visto, i contributi volontari sono detraibili. La possibilità è prevista espressamente dall’art. 13, comma 3, legge 40/2007, che si riporta di seguito:
3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) è aggiunta la seguente: “i-septies-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”;
b) all’articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente: “o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”.
Come previsto dalla disposizione, il pagamento tramite bonifico bancario su codice IBAN della scuola è ipotesi contemplata come pienamente legittima per fruire della detrazione.
Indicazioni sulla comunicazione alle famiglie relativa ai contributi volontari
Le circolari indicate riportano i punti essenziali del procedimento relativo alla contribuzione volontaria.
Riassumendo, in caso di pronunciamento del Consiglio d’Istituto sul contributo volontario, consigliamo di predisporre adeguata comunicazione alle famiglie, che contenga come punti essenziali:
- le motivazioni della richiesta di contribuzione;
- la circolare ministeriale (da allegarsi);
- le indicazioni precise sulle finalità della contribuzione stessa e sul modo di utilizzo del contributo;
- le indicazioni sula rendicontazione, e sulle modalità con cui la stessa verrà resa;
- le informazioni necessarie per le deduzioni fiscali (con allegata normativa).
Quanto al merito della scelta, sono opportune a nostro avviso anche preventive valutazioni, sia generali che specifiche.
Valutazioni preventive e consigli operativi
In un momento di grave crisi economica come quello che stiamo vivendo, la richiesta di contributo deve essere assunta, e presentata, con molta delicatezza e attenzione. Prima di tutto, occorre dialogare con le famiglie come pari grado, come membri della stessa comunità, chiedendo e offrendo collaborazione e non esazione, solidarietà e non obbligo.
Tale atteggiamento si costruisce nel tempo, con una comunicazione costante e partecipata tra istituzione scolastica e famiglie.
Sarebbe anche necessario operare, prima della richiesta, una ricognizione, tramite le rappresentanze delle classi, al fine di verificare l’entità dei contributi volontari sia materiali sia erogati tramite i “fondo cassa”. Le direzioni scolastiche debbono farsi carico anche di questo coordinamento, non essendo tollerabile economicamente, per molte famiglie, erogare vari tipi di contribuzione volontaria, come esito negativo di comportamenti singoli non coordinati tra di loro.
Nella pratica, direzioni di scuole dove la contribuzione classe per classe è molto alta dovranno muoversi con maggiore cautela, per ovvi motivi di opportunità, nel richiedere contributi ulteriori.
Infine, nella comunicazione alle famiglie, è opportuno indicare quali strade si siano percorse per addivenire a forme di contribuzione ulteriori rispetto a quelle, ridotte all’osso, di derivazione statale.
Nel num. 12 – Ottobre 2011 di Sinergie di Scuola, ad esempio, avevamo trattato dei contratti di sponsorizzazione, misura offerta dalla legge cui le singole istituzioni scolastiche possono ricorrere, entro limiti precisi, per rimpinguare le proprie casse e risparmiare soldi.
Rimandiamo a quanto già ampiamente descritto, ricordando che sia la normativa statale che quella scolastica ribadiscono la possibilità di queste forme alternative di finanziamento.
Per tutte le amministrazioni pubbliche, vale quanto previsto dalla legge 449/1997, art. 43 commi 1 e 2, per cui:
Art. 43 – Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell’utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività
1. Al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonchè una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti [...]
Per le istituzioni scolastiche, in particolare, vale quanto disposto dall’art. 41 del D.M. 44/2001, per cui:
Art. 41 – Contratti di sponsorizzazione
1. Le istituzioni scolastiche possono concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati.
2. È accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e della adolescenza.
3. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.
A norma dell’art. 33 comma 2 del medesimo Decreto Ministeriale, la deliberazione in ordine ai contratti di sponsorizzazione spetta al Consiglio d’Istituto.
Il ricorso ai contratti di sponsorizzazione nelle scuole è ancora un caso raro. È pur vero che in qualche caso ha dato luogo a polemiche in ordine alla presunta “commercializzazione” del sapere e dell’apprendimento, ma la decisione in ordine a quale strada intraprendere nella scarsità dei mezzi è bene lasciarla alle famiglie, da parte delle direzioni scolastiche.
Tutte le possibilità offerte dalla legge vanno vagliate ed intraprese, e di queste si deve dar conto alle famiglie soprattutto nel momento in cui si richiedono contributi ulteriori alla tassazione ordinaria.
Senza che tutto questo, concludiamo, faccia venir meno, da parte delle comunità scolastiche, tutte le forme opportune di mobilitazione, segnalazione, anche di protesta, contro i pesantissimi tagli alla scuola.