L’incarico di RSPP (Responsabile per la sicurezza, prevenzione e protezione) all’interno di una scuola richiede competenze specifiche e prevede una serie di adempimenti piuttosto delicati e complessi, ai quali deve corrispondere una retribuzione adeguata. Per tale ragione, è incongruo un compenso di 1.500 euro annui a fronte della complessità di operazioni richieste all’Rspp, per violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e logicità.
Così si è espresso il Tar per la Puglia, con sentenza n. 1844/2014, sul ricorso proposto dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce contro un Istituto della stessa provincia per l’annullamento di un bando di gara, relativo al conferimento di incarico di durata annuale di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”, indetto dal Dirigente scolastico dell’Istituto, nella parte in cui prevede quale compenso per il professionista aggiudicatario l’importo di «euro 1.500,00 omnicomprensivo (ritenute fiscali, vitto, spese viaggio, alloggio, assicurazione infortuni e quant’altro collegato, connesso o, comunque, dipendente all’effettuazione della prestazione) di ogni ritenuta di legge, anche se a carico dell’Amministrazione».
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce ha impugnato il bando, lamentando, in sintesi, la violazione del principio di proporzionalità, logicità e ragionevolezza rispetto all’oggetto dell’appalto, ingiustizia manifesta, eccesso di potere, violazione del principio di non discriminazione, violazione del principio di par condicio, concorrenza e libera partecipazione alle procedure concorsuali, violazione degli artt. 36 e 41 della Costituzione.
Il Tar ha ritenuto il ricorso fondato, anche se con alcuni limiti. In particolare, il Tribunale ha accolto il rilievo relativo alla violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e logicità, perché l’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 dispone che «L’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l’affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice».
Inoltre, a tutela della qualità delle prestazioni, il legislatore nazionale ha posto specifiche norme volte a garantire che il corrispettivo offerto dall’appaltatore nelle gare pubbliche sia proporzionato e sufficiente rispetto all’oggetto dell’appalto. Il riferimento è agli artt. 86 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 in materia di verifica dell’anomalia delle offerte, la cui finalità «è quella di evitare che offerte troppo basse espongano l’Amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore a quella richiesta, o con modalità esecutive in violazione di norme, con la conseguenza di far sorgere contestazioni e ricorsi. L’appalto deve quindi essere aggiudicato a soggetti che abbiano prestato offerte che, avuto riguardo alle caratteristiche specifiche della prestazione richiesta, risultino complessivamente proporzionate sotto il profilo economico all’insieme dei costi, rischi ed oneri che l’esecuzione della prestazione comporta a carico dell’appaltatore [...]».
Ancora, «Il meccanismo previsto per l’eliminazione delle offerte ingiustificatamente anomale dal novero di quelle ammesse ad una gara è teso ad evitare che possa risultare aggiudicataria di una gara una ditta che, per l’esiguità del prezzo offerto, non sia poi in grado di assicurare una prestazione adeguata alle esigenze che l’amministrazione vuole soddisfare con l’appalto indetto».
Nel caso specifico, a fronte della prestazione professionale complessa e specializzata richiesta, l’Istituto scolastico ha previsto un compenso manifestamente e palesemente incongruo e inadeguato. Tanto è ancora più evidente se si considera che il predetto importo includeva anche le spese vive da sostenere per l’espletamento dell’incarico (spese di viaggio, assicurazione, materiale di consumo, disponibilità di specifici programmi) e, inoltre, che lo stesso incarico doveva essere espletato su due plessi scolastici situati in Comuni diversi, distanti quasi 20 chilometri uno dall’altro.
La determinazione dell’importo dell’affidamento non può essere connotata da arbitrarietà: le stazioni appaltanti non possono, quindi, porre a base di gara un importo senza un minimo di analisi che consenta di comprendere le modalità esatte di determinazione dell’importo e senza motivare il percorso tecnico-logico seguito nella determinazione del valore stesso.
Nel caso di specie, al contrario, nel bando di gara non vi era traccia alcuna dei criteri di calcolo specificamente utilizzati dall’Istituto per la quantificazione del corrispettivo. E per tale ragione la procedura di gara è da ritenersi nulla.