Il tema del lavoro riveste carattere di centralità nella vita sociale e lavorativa di ogni individuo.
Dal contratto di lavoro scaturisce il rapporto giuridico (rapporto di lavoro) caratterizzato da due tipologie di obbligazioni a carico rispettivamente del:
- lavoratore: obbligazione alla prestazione lavorativa;
- datore di lavoro: obbligazione della retribuzione.
La disciplina è dettata da molteplici fonti normative, tra le quali rilevano:
- il Codice civile, Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, dedica il Libro V “Del lavoro” distinguendo anche le differenti tipologie di lavoro (es. autonomo, subordinato);
- la Carta costituzionale del 1948:
- agli artt. 1 e 4 pone il lavoro come base fondante della democrazia repubblicana e lo si riconosce a tutti i cittadini sia in termini di diritto che di dovere;
- al Titolo III della Carta Costituzione prende in esame il lavoro in riferimento ai rapporti economici assicurando ad esempio la tutela, la formazione, la retribuzione, la parità tra uomo e donna, le tutele sociali;
- agli artt. 39 e 40 detta disposizioni in tema di organizzazione sindacale e di diritto di sciopero;
- la Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) si snoda lungo tre filoni: della libertà e dignità del lavoratore, della libertà sindacale, dell’attività sindacale;
- la Legge 30/2003 (Riforma Biagi) approvata a seguito della Strategia europea per l’occupazione in risposta all’esigenza di cooperazione e coordinamento delle politiche occupazionali fra gli Stati aderenti all’Unione Europea, introduce forme di flessibilità e nuove tipologie di contratto, riforma il collocamento e il contratto di apprendistato, regolamenta il lavoro a progetto o occasionale;
- il D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Legge 183/2014 (Jobs Act) pone l’accento sul contratto a tempo indeterminato, ritenendolo la forma comune del rapporto di lavoro subordinato e precisando che si tratta di contratto a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio. In riferimento al contratto a tempo determinato interviene invece limitandone la durata a 36 mesi, durata ulteriormente ridotta dalla successiva Legge 96/2018 (Decreto Dignità, D.L. 87/2018) che ne pone il limite di durata a 12 mesi con la deroga a 24 mesi solo in presenza di esigenze temporanee e oggettive; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria; per sostituzione di lavoratori. Tali limitazioni non si applicano ai contratti stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni. In materia scolastica si deve a tale ultima disposizione la trasformazione dei contratti a tempo indeterminato dei docenti con diploma magistrale – dichiarati illegittimi dal Consiglio di Stato – in contratti a tempo determinato con termine al 30 giugno 2019 e la conseguente previsione per tali docenti di un concorso straordinario per titoli ed esami (solo prova orale).
Il pubblico impiego
In tema di pubblico impiego occorre in primis definirne l’ambito esaminando la previsione dell’art. 114 della Costituzione («La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato») e dell’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico sul pubblico impiego) che detta la definizione di Pubblica Amministrazione. Da tale esame emerge che le Istituzioni scolastiche sono annoverate tra le P.A.
Occorre poi tener presente che i rapporti di lavoro erano inizialmente regolamentati in maniera differente tra settore pubblico e privato attraverso la soggezione, rispettivamente:
- a norme di diritto pubblico che prevedevano l’emanazione, da parte della P.A., di un provvedimento autoritativo (cd. atto unilaterale di nomina) in una relazione di sottomissione-protezione tra cittadino e Amministrazione di appartenenza. L’Amministrazione agisce con una posizione di supremazia verso il lavoratore, emette provvedimenti amministrativi di costituzione, modificazione, estinzione del rapporto di lavoro;
- a norme di diritto privato (Codice civile, CCNL) dando luogo alla stipula di un contratto di lavoro individuale.
A seguito dell’approvazione dello Statuto dei lavoratori nel 1970 le Organizzazioni sindacali spingono per un progressivo avvicinamento tra le due discipline fino all’introduzione, ad opera della Legge 29/03/1983, n. 93 (Legge Quadro sul pubblico impiego), degli accordi collettivi e della contrattazione collettiva nel pubblico impiego. Differenze permangono tuttavia ad esempio nel recepimento del contratto collettivo, che nell’ambito del rapporto di lavoro privato è immediatamente efficace ed operativo, necessitando invece per il pubblico impiego di un atto di recepimento da parte della Amministrazione (D.P.R.). Si avvia un processo di riforma del sistema della Pubblica Amministrazione che va sotto il nome di “privatizzazione del pubblico impiego” e che vede modificate le fonti normative che regolamentano il rapporto di lavoro pubblico (dal diritto pubblico al diritto privato e quindi al Codice civile, cosiddetta “contrattualizzazione del pubblico impiego”). Tutte le disposizioni vigenti in tema di pubblico impiego vengono raccolte e coordinate nel D.Lgs. 165/2001, in seguito modificato da norme quali il D.Lgs. 150/2009 (Riforma Brunetta) e la Legge 124/2015 (Riforma Madia).
Le P.A. in regime “privatizzato” operano con i poteri dei datori di lavoro privato e sono vincolate all’osservanza delle norme stipulate dal suo rappresentante legale (ARAN), contenute nei rispettivi CCNL di settore; i lavoratori sono vincolati allo stesso CCNL in forza del rinvio espresso contenuto nel contratto individuale di lavoro sottoscritto.
La contrattazione collettiva
I dipendenti delle P.A. sono aggregati in comparti che per effetto del CCNQ del 13/07/2016 sono stati ridotti da 8 a 4, ad oggi: Funzioni centrali, Funzioni locali, Istruzione e Ricerca, Sanità. La regolamentazione del rapporto di lavoro in ogni comparto o area della P.A. è contenuta nel Contrato Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).
A livello di Contrattazione collettiva nazionale per il pubblico impiego:
- la parte pubblica è rappresentata dall’Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), investita di rappresentanza legale delle P.A., la quale:
- ammette alla contrattazione collettiva nazionale solo le OO.SS. che abbiano nel comparto o area almeno una rappresentatività non inferiore al 5% (derivante dalla media tra il dato associativo e il dato elettorale);
- sottoscrive i contratti collettivi;
- il D.Lgs. 165/2001 all’art. 40 delimita la contrattazione collettiva alla disciplina del rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali con le relative modalità di svolgimento;
- si prevedono differenti momenti e livelli di contrattazione:
- il Contratto Collettivo Nazionale Quadro (CCNQ) fissa le regole della contrattazione valide per tutta la P.A.;
- il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) concerne le singole Amministrazioni e regolamenta nelle materie ed entro i limiti fissati dal rispettivo CCNL;
- il Contratto Integrativo Regionale (CIR) regolamenta le materie previste dal CCNL a livello di singola regione;
- nella scuola la Contrattazione Integrativa di Istituto detta regole valevoli per la singola Istituzione scolastica.
Nel settore Istruzione risulta attualmente vigente:
- il CCNL Istruzione e Ricerca siglato il 19/04/2018, valido per il triennio 2016-2018 e articolato in una parte comune (artt. 1-21) e in quattro sezioni (per l’Istruzione artt. 22-40);
- il CCNL relativo al personale del Comparto Scuola siglato il 29/11/2007, valido per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007 (in quanto compatibile con le disposizioni successive).
La contrattazione nelle scuole
A livello di singola Istituzione scolastica, la contrattazione integrativa si svolge tra la parte pubblica, rappresentata dal Dirigente scolastico, e la parte sindacale, rappresentata:
- dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) individuata nel numero di 3 unità nelle Amministrazioni fino a 200 dipendenti;
- dai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL (liberi di essere presenti o meno).
Le relazioni sindacali si articolano secondo due modelli, così come prevede il CCNL 2018 in ossequio all’art. 9 del D.Lgs. 165/2001:
- la partecipazione, finalizzata al dialogo costruttivo tra le parti e articolata in Informazione, Confronto, Organismo paritetico di partecipazione;
- la contrattazione integrativa, finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti.
a) Partecipazione
Informazione: (ex informazione preventiva nel CCNL/2007)
Consiste nella trasmissione da parte dell’Amministrazione ai soggetti sindacali, di dati ed elementi conoscitivi al fine di conoscere ed esaminare le questioni da trattare. È data dal Dirigente scolastico, in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico, circa:
- le misure che intende adottare sulla gestione del personale, organizzazione scolastica, sicurezza, risorse economiche;
- le conseguenti scelte, del Collegio docenti e Consiglio di Istituto, trasfuse nel PTOF e nel Piano attività docenti e ATA.
È il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali ed è propedeutica alla contrattazione. Sono oggetto di informazione:
- tutte le materie del confronto e della contrattazione;
- la proposta di formazione delle classi e degli organici;
- i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.
Confronto
È una modalità di relazione (cd. dialogo approfondito) ispirata ai principi di “correttezza e buona fede tra le parti” che consente ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure di organizzazione lavorativa che l’Amministrazione intende adottare. Sono materie sottratte alla contrattazione in quanto riservate alla P.A., ma con tale modalità i soggetti sindacali possono esprimere valutazioni e partecipare costruttivamente.
Modalità di svolgimento:
- il Dirigente scolastico invia gli elementi conoscitivi relativi alle misure da adottare;
- le RSU e/o OO.SS. possono richiedere l’attivazione del confronto entro 5 giorni dall’informazione;
- il confronto deve concludersi entro 15 giorni e al termine è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
Sono oggetto di confronto:
- l’articolazione dell’orario del personale Docente/ATA;
- i criteri per l’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite col FIS;
- i criteri per le assegnazioni alle sedi di servizio del personale Docente/ATA;
- i criteri di fruizione dei permessi aggiornamento.
Organismo paritetico per l’innovazione
Ha la finalità di coinvolgere le OO.SS. nell’organizzazione dell’Amministrazione in tema di progettualità complessa e sperimentale (es. progetti di organizzazione e innovazione, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo, misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e burnout.
b) Contrattazione integrativa
È triennale, i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati annualmente. I termini previsti sono:
- avvio della sessione negoziale: entro il 15 settembre;
- durata minima delle sessioni negoziali: 45 giorni;
- termine della contrattazione: entro il 30 novembre.
Se le parti non giungono all’accordo l’Amministrazione è autorizzata a procedere unilateralmente, in via provvisoria e proseguendo le trattative. Gli atti compiuti nelle situazioni di mancato accordo sono sottoposte alle stesse procedure di controllo degli accordi medesimi.
Sono oggetto di contrattazione:
- l’attuazione norme sicurezza luoghi lavoro;
- i criteri di ripartizione delle risorse FIS;
- i criteri per l’attribuzione di compensi accessori al personale docente e ATA;
- i criteri per la determinazione dei compensi per la valorizzazione del personale (Bonus Merito docenti);
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali;
- l’individuazione delle fasce temporali di flessibilità in entrata/uscita del personale ATA;
- i criteri di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente;
- i criteri di utilizzo delle strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e familiare (diritto alla disconnessione);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica.
Accesso agli atti
Particolarmente discusso è il tema dell’accesso ad atti e informazioni da parte delle OO.SS., che ha visto nel tempo diverse sentenze contrastanti anche dovute alla mutata contrattazione collettiva nazionale di settore. Si evidenziano le seguenti sentenze e circolari in merito al diritto delle OO.SS. a conoscere i dati nominativi della distribuzione dei compensi accessori:
- il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza 18/12/2017 n. 5937 si esprime in senso contrario;
- il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza 20/07/2018 n. 4417 si esprime a favore;
- il TAR Veneto, Sez. I, con sentenza 23/10/2020 n. 982 si esprime in senso contrario ritenendo che la richiesta dell’OO.SS. si configurasse come una «irrituale finalità di controllo generalizzato a carico dell’attività della Pubblica Amministrazione»;
- il Garante privacy con nota del 28/12/2020 n. 49472 sottolinea che la normativa non consente la comunicazione alle OO.SS. dei singoli nominativi e relative somme liquidate con il FIS essendo possibile comunicare solo l’ammontare complessivo del trattamento accessorio (fatte salve le modalità previste dal diritto di accesso documentale);
- il M.I., , con nota 594 del 20/04/2021 (“Comunicazione di dati personali del personale scolastico alle organizzazioni sindacali”), richiamando il parere del Garante privacy, fa presente che nel nuovo CCNL 2018 Istruzione e Ricerca attualmente vigente, non è stato riportato l’art. 6, comma 2, lett. n previsto invece dal CCNL 2007 Scuola che disponeva che si potessero rendere noti, in sede di informazione successiva, i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il FIS;
- recentissima è la sentenza del 30/08/2021, n. 6098 del Consiglio di Stato, Sez. VI che, evidenziando come l’art. 6 del CCNL 2007 non sia più applicabile, ritiene che siano sufficienti ai fini della verifica dei criteri utilizzati, i documenti recanti gli importi corrisposti in forma aggregata. Una richiesta in senso contrario configurerebbe un inammissibile controllo generalizzato dell’azione pubblica.