L’estate, come ben sanno gli addetti ai lavori, oltre ad essere tempo di ferie, è anche il momento in cui si definiscono gli organici del personale che, a partire da settembre, costituiranno la dotazione di risorse umane a disposizione di ciascuna Istituzione scolastica.
Durante tale periodo, secondo un’abitudine consolidata, si raccoglie l’auspicio – veicolato annualmente da dichiarazioni ministeriali – di conclusione delle operazioni di assegnazione del personale alle scuole prima dell’avvio del nuovo anno scolastico.
In questa prospettiva, per quanto riguarda il personale docente, l’attuale Ministro Marco Bussetti ha predisposto le condizioni per le nuove assunzioni in ruolo entro il 31 agosto 2018, utilizzando al 50% le graduatorie ad esaurimento e al 50% quelle del concorso 2016 o, nel caso che queste ultime risultino esaurite, quelle del concorso 2018 se predisposte nei termini.
Tra le questioni relative al reclutamento dei docenti va evidenziata, per quanti hanno superato il concorso riservato di cui al Decreto 85/2018, l’applicazione della procedura già enunciata dalla Legge 107/2015: l’ammissione alla Formazione iniziale e tirocinio (limitata alla frequenza del terzo anno di corso) prima dell’assunzione a tempo indeterminato.
Tali docenti, destinatari di un contratto annuale a tempo determinato, entreranno in ruolo con incarico triennale al termine dell’anno scolastico dopo aver sostenuto il colloquio con il Comitato di valutazione.
Per i docenti che dovranno svolgere il terzo anno del cosiddetto FIT è prevista l’individuazione delle sedi con priorità rispetto alle assegnazioni effettuate in favore di quanti individuati nell’ambito delle graduatorie a esaurimento.
Le assunzioni a tempo indeterminato degli aventi titolo tratti dalle graduatorie a esaurimento avranno luogo quindi dopo aver concluso le operazioni di immissione in ruolo dei vincitori di concorso, tenendo conto che i posti eventualmente non assegnati a questi ultimi nel precedente anno scolastico per mancata pubblicazione delle graduatorie di merito saranno attinti dal numero di quelli destinati ai docenti presenti nelle GaE.
I compiti del Ministero comprendono, poi, le operazioni inerenti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie degli insegnanti, che influenzeranno i numeri delle cattedre disponibili nei diversi contesti territoriali.
L’ottimistica previsione di sistemazione definitiva dei docenti prima dell’inizio delle lezioni deve, peraltro, tener conto di una serie di circostanze che abitualmente rendono difficile la realizzazione delle attese.
Lo scopo di questo contributo è quello di evidenziare alcuni elementi di criticità in tale operazione complessa che, quest’anno, ha preso avvio con la nota di istruzioni operative emanata il 29 marzo 2018 dal MIUR.
Principali novità
Tra le novità annunciate in quest’ultimo documento si annovera l’incremento di posti finalizzato alla revisione dei percorsi dell’istruzione professionale secondo quanto enunciato dal D.Lgs. 13/04/2017, n. 61, entrato in vigore il 31 maggio 2017.
Tale operazione, correlata alla nota ministeriale n. 6913 del 19/04/2018, con la quale viene trasmessa la bozza dei quadri orari con individuazione delle classi di concorso relative al primo biennio dei suddetti indirizzi di studio come stabilito dal D.Lgs. 61/2017, si completa con il Regolamento di cui al Decreto 24/05/2018, n. 92 in vigore dall’11 agosto 2018.
Per la realizzazione di questa innovazione (la cui attuazione concreta dovrà superare la delicata fase della prima applicazione) è stato stabilito l’unico aumento effettivo di cattedre per l’a.s. 2018/2019.
La costituzione, invece, di 800 posti comuni di potenziamento dell’infanzia, annunciata dalla sopra citata nota ministeriale e già previsti dal D.Lgs. 65 del 13/04/2017, non rappresenta, nei fatti, un incremento dell’organico.
Gli Uffici Scolastici Regionali hanno avuto, infatti, il compito di distribuire tra le Istituzioni scolastiche questi ultimi posti – assegnati alle regioni seguendo il criterio numerico del maggior numero di alunni frequentanti – attingendo dall’organico degli altri ordini di scuola, secondo il principio di preferenza indicato dal Ministero. Si è partiti, quindi, dalla scuola secondaria di II grado, per poi individuare eventualmente i posti nell’ambito del contingente della scuola primaria e, in ultima istanza, in quello della scuola secondaria di I grado, anche se in qualche regione la ripartizione ha avuto luogo seguendo semplicemente il principio di facoltà delle compensazioni tra i vari gradi di scuola.
Leggendo i documenti ministeriali appare evidente che quest’anno, ad eccezione della situazione relativa all’istruzione professionale, il MIUR, previa autorizzazione del MEF, invece di aumentare le dotazioni ha attuato, piuttosto, uno spostamento di posti che ha comportato come conseguenza una riduzione dell’organico di fatto.
Il successivo Decreto Interministeriale del 15/05/2018 – inerente l’adeguamento dell’organico dell’autonomia alle situazioni di fatto – chiarisce che i fondi previsti nel pacchetto degli emendamenti approvati dalla legge di bilancio sono stati investiti per consolidare nell’organico di diritto i posti previsti in organico di fatto nell’a.s. 2017/2018.
In questo contesto va evidenziata la delicata questione del sostegno, la cui conferma senza aumenti, per l’a.s. 2018/2019, della precedente dotazione complessiva in organico di diritto comporta il mantenimento dell’istituto della deroga, con la conseguente situazione precaria sia per i docenti sia per i minori che avrebbero diritto ad un intervento specializzato e caratterizzato da continuità.
Operazioni di competenza dei Dirigenti scolastici
Tornando all’organico di fatto, si rileva che la limitazione delle risorse costituisce un vincolo che condiziona le operazioni di competenza dei Dirigenti scolastici.
Questi ultimi, oltre a dover assicurare il pieno rispetto delle disposizioni vigenti in base all’art. 2 del Decreto Legge 201/2002 (accorpamento delle classi per diminuzione del numero degli alunni), potrebbero trovarsi ad affrontare la difficile situazione relativa alla costituzione di classi fino a 31 unità.
Tale situazione potrebbe concretamente crearsi, ad esempio, nel secondo ciclo d’istruzione a seguito di incrementi di alunni conseguenti al mancato recupero dei debiti formativi.
In casi del genere, tuttavia, rimane ai Dirigenti scolastici la facoltà – prevista dall’art. 1, comma 7, lettera n della Legge 107/2015 – «di autorizzare, nei limiti dell’organico dell’autonomia assegnato, lo sdoppiamento di classi o l’articolazione dell’insegnamento di alcune discipline per gruppi separati, anche con riferimento al rispetto dei parametri relativi alla capienza delle aule scolastiche» (dalla citata nota MIUR del 29/03/2018.)
È di tutta evidenza, tuttavia, che un’operazione del genere può sottrarre risorse già virtualmente impegnate. Infatti, le modalità di gestione dell’organico dell’autonomia – ivi comprese le attività da destinare al potenziamento – vengono collegialmente individuate ed esplicitate nel PTOF prima dell’assegnazione dei nuovi docenti alle scuole, in base agli elementi emersi dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) e al conseguente Piano di Miglioramento.
A tal fine si rammenta che le Istituzioni scolastiche sono state chiamate a individuare il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia «in relazione all’offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali» (art. 1, comma 7 della Legge 107/2015).
Posti di potenziamento
Per quanto concerne il potenziamento in particolare, anche quest’anno i competenti Uffici Scolastici Regionali, su indicazione del Ministero, vagliano le richieste delle Istituzioni scolastiche senza perdere tuttavia di vista la necessità di evitare, a livello regionale, situazioni di eccessivo squilibrio nelle disponibilità totali del potenziamento, ma soprattutto senza creare situazioni di esubero.
La ridistribuzione dell’organico tra le diverse Istituzioni scolastiche autonome, gestita successivamente tramite gli Uffici Territoriali, è quindi finalizzata a rendere il più possibile omogenea la distribuzione dei posti tra le diverse classi di concorso.
Riguardo al potenziamento, oggi esteso anche alla scuola dell’infanzia, appare opportuno approfondire alcune riflessioni su una delle principali difficoltà di gestione dell’organico dell’autonomia da parte del Capo d’Istituto, ultimo responsabile del capitale umano deputato ad un funzionamento efficace dell’Istituzione scolastica.
Uno dei nodi più complicati da sciogliere riguarda la non corrispondenza tra le esigenze evidenziate in ordine agli obiettivi formativi prioritari – scelti da ogni Istituto tra quelli esplicitati nell’art. 1, comma 7 della Legge 107/2015 e contrassegnati con lettere dell’alfabeto dalla a alla s – e le competenze dei nuovi docenti assegnati all’inizio del nuovo anno scolastico.
Oltretutto, quest’anno è stato siglato un accordo con il quale è stato “tolto” al Dirigente scolastico il compito, previsto dalla Legge 107/2015, di effettuare la chiamata diretta dei docenti (denominata “chiamata per competenze”): gli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento su ambito territoriale per l’a.s. 2018/2019 e quelli che saranno assunti in ruolo a partire dal 1° settembre 2018 saranno assegnati alle scuole sulla base dei rispettivi punteggi, nonché tenendo conto delle precedenze esplicitate nell’art. 13 del CCNL.
È appena il caso di evidenziare la difficoltà che può rappresentare l’utilizzo, da parte dei docenti, del portale nel quale vanno inseriti i dati: si tratta di uno strumento che non ammette errore in quanto non consente di modificare le scelte espresse.
In ogni caso, l’eliminazione della cosiddetta chiamata per competenze è stata accolta favorevolmente da parte di tutte le componenti scolastiche in quanto non costituiva una soluzione efficace al problema della non corrispondenza tra le competenze dei nuovi docenti e quelle necessarie per la realizzazione del PTOF.
Non è stata, tuttavia, indicata una soluzione alternativa per superare le difficoltà, riscontrate in una buona percentuale di casi, di adattamento da parte degli insegnanti di nuovo ingresso alle esigenze espresse nel Piano, con conseguente, sensibile insoddisfazione e graduale demotivazione da parte degli stessi.
Del resto, secondo la nota ministeriale n. 6900/2011, l’assegnazione dei docenti che assumono servizio per la prima volta nell’Istituto avviene, di norma, sui posti vacanti dopo le sistemazioni dei docenti già appartenenti all’organico nel precedente anno scolastico.
Quale potrebbe essere, per un Dirigente scolastico, una strada alternativa da seguire mettendo in conto la possibilità che i docenti assegnati non assicurino la piena realizzazione delle attività di potenziamento previste dal PTOF?
Probabilmente, bisognerebbe utilizzare una logica diversa da quella che vede l’assegnazione delle cattedre di potenziamento agli “ultimi arrivati”, quelli che ancora non riescono ad avere la fortuna di insegnare “regolarmente” in una o più classi le materie di competenza.
A tale proposito sembra interessante rivisitare due note del MIUR, la n. 2805/2015 e soprattutto la n. 2609/2016, la cui sostanza è quella di ribadire la necessità di integrazione tra posti comuni e di potenziamento nell’ambito dell’organico dell’autonomia nell’ottica della valorizzazione della professionalità di ogni docente.
Giova osservare che l’integrazione in questione può comportare anche l’impiego dei docenti in gradi di istruzione inferiore, purché, come viene affermato nel comma 79 della Legge 107/2015, i docenti posseggano idonei titoli di studio.
Si tratta di strutturare preventivamente un impianto gestionale in cui, in coerenza con le necessità descritte nel PTOF, viene individuato e consolidato per i singoli membri del corpo docente uno spazio progettuale e di potenziamento oltre l’ordinaria attività curricolare, che vada ad integrarsi con quello dei colleghi.
Una progettazione d’Istituto ben costruita e consolidata consente, nel tempo, di attenuare anche le annuali difficoltà di gestione delle cattedre assegnate in base ai “pacchetti orari” da combinare.
In tale ottica, inoltre, anche l’annosa questione delle sostituzioni dei docenti assenti (previste tra le possibilità d’impiego dei docenti di potenziamento) potrebbe rappresentare per ciascun insegnante chiamato a sostituire il collega un’occasione per realizzare attività progettuali coerenti con il PTOF.
Spezzoni orari
Nel novero delle risorse dell’organico di fatto che il Dirigente scolastico deve gestire direttamente rientrano anche le cattedre dell’organico di fatto e gli spezzoni superiori alle 6 ore non assegnati nella fase delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, nonché i cosiddetti “spezzoni orari”, cioè le ore non associate ad alcuna cattedra.
Questo ambito, che ha sempre costituito un grave intoppo ad un ordinato avvio dell’anno scolastico, mette in campo l’annosa questione delle graduatorie ad esaurimento il cui aggiornamento, previsto nel 2017 per il triennio successivo, è stato rimandato all’anno scolastico 2018/2019 dal cosiddetto “Decreto mille proroghe” convertito nella Legge 21/2016. In conseguenza di ciò, le prime fasce delle graduatorie di Istituto saranno aggiornate solo a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020.
La questione, infine, inerente gli spezzoni, in particolare quelli inferiori o uguali a 6 ore che non concorrono a costituire cattedre o posti orario e che non derivano dalla frantumazione di posti o cattedre, pone il Dirigente scolastico nella condizione di dover considerare quali primi destinatari i supplenti inseriti nelle graduatorie d’Istituto che hanno diritto al completamento dell’orario cattedra.
Tale opportunità condiziona peraltro fortemente la formulazione degli orari delle lezioni, che prima di considerare i criteri di opportunità didattica debbono necessariamente adattarsi alle esigenze di insegnanti presenti in più sedi.
La situazione del personale ATA
Nella consapevolezza di non aver esaurito tutte le argomentazioni utili a rappresentare la complessità della procedura relativa agli organici dei docenti e all’assegnazione di questi ultimi alle classi, a conclusione di questa riflessione appare indispensabile un accenno alla situazione relativa al personale ATA.
Il Decreto Interministeriale concernente la determinazione degli organici di diritto del personale ATA per l’a.s. 2018/2019, trasmesso con nota ministeriale n. 29073 del 22/06/2018, nel ribadire che, ai sensi della Legge 107/2015, il fabbisogno dei posti ATA è stato dichiarato da ogni Istituzione scolastica nel piano triennale dell’offerta formativa, richiama l’attenzione degli USR sulla necessità di tener conto di quanto stabilito dall’art. 1, comma 334, della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015). Citando quest’ultima normativa, «in considerazione di un generale processo di digitalizzazione e incremento dell’efficienza dei processi e delle lavorazioni» si prevede la «revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unità; b) una riduzione nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016».
Anche nel caso del personale ATA, quindi, prevale la logica economica su quella delle esigenze espresse dalle singole Istituzioni scolastiche.
La nota MIUR n. 32989 del 20/07/2018 riguardante l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto per il personale ATA per l’a.s. 2018/2019 si limita a fornire ai competenti Uffici Scolastici Regionali una generica indicazione per valutare l’attivazione di ulteriori posti.
Si parla, infatti, di «valutare prioritariamente le esigenze connesse alla presenza di alunni con disabilità, procedere all’attivazione di ulteriori posti nelle situazioni in cui non sia possibile in altro modo garantire le necessarie condizioni di sicurezza e di incolumità degli alunni, salvaguardare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche con un elevato numero di plessi, garantire la copertura dei tempi scuola previsti dai piani triennali dell’offerta formativa, assicurare un adeguato livello di sicurezza nell’utilizzo dei laboratori, fornendo il numero necessario di assistenti tecnici». I numeri, però, non sembrano garantire la possibilità concreta di realizzare quanto enunciato.
Permane, inoltre, il grave problema della carenza dei DSGA, che sta comportando l’affidamento in reggenza di molti Istituti (analogamente a quanto accade per i Dirigenti scolastici).
In questo difficile frangente il Capo d’Istituto deve assegnare il personale ATA alle sedi associate, alle succursali e ai plessi fornendo un’ informativa sindacale ai sensi dell’art. 6 del CCNL. prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.
Nonostante tutto, si va avanti, sperando – come sempre – che alla fine si riesca a trovare il miglior assetto possibile con le (scarse) risorse disponibili, potenziate soprattutto dalla buona volontà di moltissimi operatori scolastici.