Sinergie di Scuola

Dopo una lunga attesa è entrato in vigore il 17/11/2018 il nuovo Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche Autonome, D.I. n. 129 del 28/08/2018. L’art. 1, comma 143 della Legge 107/2015 (La Buona Scuola), ne prevedeva l’uscita dopo 18 mesi dalla sua entrata in vigore, ma gli accadimenti politici e la relativa instabilità intervenuta ne hanno ritardato l’uscita.

Rimangono comunque valide, nelle parti non modificate dallo stesso regolamento, la C.M. prot. 8910 del 1/12/2011 e la C.M. prot. 2233 del 2/04/2012, che sono state utilissime per il Rinnovo Inventariale del 2012 e per aver sintetizzato con chiarezza tutte le procedure necessarie allo scarico inventariale.

Questo regolamento ricalca sicuramente l’impronta del D.I. 44/2001 perché discende dagli stessi fondamenti, cioè l’art. 21 della Legge 59/1997 e i suoi regolamenti attuativi, ma coglie le novità normative introdotte in questi 17 anni e si spinge a trattare in maniera innovativa argomenti anche scottanti, come i rapporti tra Dirigente scolastico e Direttore SGA e le competenze dei vari organi.

In questo articolo si vuole riprendere la materia della gestione dei beni della Scuola trattata nel num. 83 – Novembre 2018 di Sinergie di Scuola, verificando le innovazioni introdotte dal nuovo Regolamento, in particolare al Titolo III che si occupa di Gestione Patrimoniale – Beni e Inventari (articoli dal n. 29 al n. 37).

Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari

L’art. 29 al comma 3 introduce un’importante innovazione poiché, a seguito di delibera di approvazione del Consiglio di Istituto, rende obbligatoria l’introduzione di un proprio Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari di ogni Scuola. Tale Regolamento è determinante perché deve contenere disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all’iscrizione negli inventari, ai sensi dell’art. 31, comma 5 secondo le linee guida del MIUR.

Ogni Scuola, dopo l’approvazione, dovrà inviare tale Regolamento all’USR territorialmente competente. Aver previsto l’istituzione del Regolamento è un grande esercizio di autonomia, quell’autonomia che discende dalla Legge 59/1997 ma che non è mai stata introdotta veramente nelle Istituzioni Scolastiche. Inoltre, poiché il nuovo Regolamento di Contabilità stabilisce che non si inventariano gli oggetti e i materiali al di sotto di 200 euro (IVA compresa), il Regolamento sarà necessario per dare disposizioni per la gestione di questi materiali.

Consegnatario, sostituto Consegnatario e Subconsegnatario

L’art. 30 si occupa delle funzioni di Consegnatario, sostituto Consegnatario e Subconsegnatario.

Il Consegnatario nella Scuola è il Direttore SGA, come nel precedente Regolamento, ma il D.I. 129/2018 si spinge ad elencare quelle che sono le specifiche responsabilità del Direttore nella gestione dei beni, ferme restando quelle peculiari del Dirigente scolastico come rappresentante legale della Scuola. Il Direttore SGA provvederà quindi a:

  1. consegnare e gestire i beni dell’istituzione scolastica cercando di mantenere al meglio il patrimonio della scuola;
  2. distribuire gli oggetti di cancelleria, stampati e altro materiale nei vari uffici, aule speciali e laboratori;
  3. curare la manutenzione dei beni mobili e degli arredi d’ufficio, individuando le altre figure presenti nell’organigramma della scuola con particolari competenze e responsabilità che lo possono aiutare in questa attività;
  4. curare il livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici;
  5. vigilare sul regolare e corretto uso dei beni affidati agli utilizzatori finali che fruiscono del bene o conservano il materiale;
  6. vigilare, verificare e riscontrare il regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti con gli affidatari di forniture di beni e servizi.

Per le due competenze d ed e si intuisce come sia importante nelle Istituzioni Scolastiche l’istituzione di un magazzino con assegnato un assistente amministrativo che supporti il Direttore SGA, specialmente negli Istituti più grandi e complessi, a monitorare i consumi e vigilare sull’uso dei beni.

La f è un’altra importante competenza del Direttore SGA, che agisce su obbligatoria segnalazione del Dirigente scolastico nell’individuazione degli affidatari dei beni con le caratteristiche anche innovative segnalate nel successivo art. 35.

Il Dirigente scolastico nomina con proprio provvedimento uno o più impiegati (si ritiene possano essere Assistenti Amministrativi) incaricati della sostituzione del consegnatario in caso di assenza o impedimento temporaneo. L’individuazione di tale figura si ritiene possa essere semplice per il Dirigente scolastico poiché il Direttore SGA individua sempre nel piano delle attività l’Assistente Amministrativo che lo sostituisce in caso di necessità. Obbligatoria l’individuazione del sostituto laddove esista un Assistente Amministrativo con una posizione ex art. 7 di secondo livello.

Nel caso di particolare complessità e di dislocazione dell’Istituzione Scolastica su più plessi, il Dirigente scolastico può nominare uno o più subconsegnatari che rispondono della consistenza e della conservazione dei beni ad essi affidati, e comunicano al consegnatario le variazioni intervenute durante l’esercizio finanziario con un apposito prospetto.

I consegnatari e i subconsegnatari non possono delegare le proprie funzioni ad altri soggetti, rimanendo ferrea – in ogni caso – la personale responsabilità dei medesimi e dei loro sostituti.

Il Regolamento prende in considerazione, nei commi 3 e 4 dell’art. 30, la situazione di scuole molto complesse con tanti laboratori, reparti di lavorazione, officine e di quelle dislocate su tanti plessi. In questi casi potrebbe essere utile per il consegnatario avere dei sub consegnatari che vigilino sui beni dislocati e riportino al consegnatario le variazioni intervenute per varie cause durante l’anno, con eventuali proposte di discarico inventariale per i beni distrutti o divenuti inservibili e di manutenzione più o meno consistente per quelli deteriorati. Tali individuazioni dovranno essere fatte su apposito prospetto.

Naturalmente queste figure saranno incaricate dal Dirigente scolastico ma, si ritiene, con grande accordo tra Dirigente scolastico e Direttore SGA per i naturali profili di fiducia che l’azione presenta.

Passaggio di consegne

Quando il Direttore SGA cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contradditorio con il consegnatario subentrante, in presenza del Dirigente scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto. L’operazione deve risultare da apposito verbale ed è effettuata entro 60 giorni dalla cessazione dell’ufficio.

L’art. 30, comma 5 del Regolamento statuisce che il passaggio di consegne deve essere effettuato tra il Direttore cessante e il Direttore subentrante (tra l’altro, la mancata formalizzazione del passaggio può dar luogo, ricorrendone i presupposti, ad ipotesi di responsabilità amministrativa, come pure evidenziato nella circolare 18/09/2008, n. 26/RGS).

Per evidenti ragioni documentali e di trasparenza, la suddetta operazione di passaggio di consegne deve risultare da un apposito verbale, nel quale devono essere sinteticamente riportati, previa ricognizione materiale in contraddittorio, la tipologia, la quantità e il valore complessivo dei beni inventariati esistenti al momento della consegna.

Qualora in quella circostanza dovessero emergere discordanze tra la situazione di fatto e quella di diritto, è necessario darne conto in moda esplicito e chiaro, indicando, se conosciute, le relative giustificazioni.

In proposito, si rammenta che il Regolamento attribuisce al Dirigente scolastico il potere di emettere il provvedimento formale di discarico dei beni nel quale deve essere indicato l’obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili.

È importante sottolineare che il suddetto provvedimento di discarico – il quale deve riportare, per ciascun bene mancante, la descrizione, gli elementi registrati in inventario e la motivazione dello scarico – non produce alcun effetto legale di liberazione, rimanendo impregiudicata l’eventuale azione di responsabilità amministrativa.

In proposito, è stato osservato che «il passaggio di consegne tra due agenti contabili non può consistere semplicemente in una generica verbalizzazione della “traditio” dei beni, ma deve assumere valore sostanziale, con una precisa e puntuale ricognizione delle giacenze, le cui risultanze devono concordare con i dati delle scritture contabili di riferimento [...]» (Corte dei Conti, sez. giurisd. Piemonte, sent. n. 344 del 27/06/2002).

Nella fattispecie in cui dovessero emergere presupposti per l’azione di responsabilità amministrativa – essendo rimasta senza esito l’azione diretta dl reintegro o, in alternativa la rifusione del prezzo corrente del bene mancante – dovrà essere prodotta la relativa segnalazione alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, seguendo le indicazioni fornite con la nota del 2/08/2007, n. PG9434/2007P, del Procuratore Generale della Corte dei Conti.

A tal fine, da parte del Dirigente scolastico – nella sua veste di legale rappresentante e di responsabile della gestione e dei risultati concernenti l’Istituzione scolastica statale, a norma dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni – dovranno essere adottate le consequenziali idonee iniziative per consentire, ove possibile, il rispetto del predetto termine.

In particolare, il Dirigente scolastico avrà cura di individuare una data, d’intesa con i Direttori interessati, per procedere al passaggio di consegne, se del caso, adottando allo scopo un provvedimento formale.

Può comunque accadere che, malgrado le iniziative intraprese e in assenza di idonee motivazioni, non si concretizzi, nei termini sopra indicati, l’occasione per procedere al passaggio di consegne in contraddittorio.

A prescindere dall’ipotesi di comportamenti omissivi, negligenti o, peggio, ostruzionistici e dilatori da parte dei soggetti coinvolti – situazioni che potranno eventualmente dar luogo all’avvio di un procedimento disciplinare ovvero, nel caso di riscontrato danno erariale, giocare un ruolo nell’individuazione delle relative responsabilità – va comunque effettuato il passaggio di consegne dei beni, al fine di rendere trasparente la responsabilità delle gestioni di pertinenza.

Nel caso in cui non si verifichi il formale passaggio di consegne, il Direttore subentrante – sostanzialmente quale consegnatario di fatto, soprattutto con la predisposizione del conto del patrimonio in occasione del conto consuntivo – è corresponsabile in solido, unitamente al Direttore uscente, della gestione patrimoniale.

Qualora non si riesca a realizzare un normale passaggio di consegne, incomberà sempre sul Dirigente scolastico assumere l’iniziativa per regolarizzare la posizione del Direttore subentrante, quale consegnatario dei beni mobili nonché responsabile della gestione ordinaria di tutti i beni (immobili, mobili e valori).

In tale evenienza, con l’obiettivo di perfezionare il passaggio dl consegne non oltre il termine di 2 mesi dal momento in cui il Direttore subentrante ha assunto l’incarico, il Dirigente scolastico provvede ad inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento per mettere in mora il Direttore uscente – ai sensi e per gli effetti degli artt. 1219 e 2943 del codice civile – invitandolo a prendere parte, nella data e orari prefissati, alle operazioni dl passaggio di consegne in contraddittorio con il Direttore subentrante; con l’espressa avvertenza che, in difetto, e dando atto dell’assenza, si procederà egualmente a redigere il verbale previsto dal Regolamento con la partecipazione del medesimo Dirigente scolastico e con l’assistenza del Presidente del Consiglio d’Istituto (o di Circolo). Quest’ultimo, potrà anche delegare al riguardo un componente del medesimo Consiglio.

Ovviamente, la lettera di messa in mora dovrà essere partecipata, preferibilmente tramite consegna diretta, agli altri soggetti coinvolti (Direttore subentrante e Presidente del Consiglio d’Istituto).

Nel caso in cui il Direttore uscente non ottemperasse all’invito senza idonea giustificazione e, comunque, qualora dovesse prospettare un rinvio incompatibile con le tempistiche sopra esplicitate, il Dirigente scolastico e il Direttore subentrante, con l’assistenza del Presidente del Consiglio d’Istituto, procederanno – previa ricognizione materiale, adottando, se del caso, anche il metodo del campionamento – a redigere e sottoscrivere il verbale di passaggio di consegne, avendo cura di evidenziare in modo compiuto e documentabile le ragioni che hanno condotto a seguire tale procedimento.

Per evidenti ragioni di trasparenza, il predetto verbale deve essere tempestivamente trasmesso al Direttore cessante, in modo da renderlo partecipe delle operazioni compiute e delle relative risultanze, al fine di poter formulare le proprie controdeduzioni.

In ogni caso, qualora in sede di passaggio di consegne – sia in contraddittorio, sia nella forma suppletiva appena delineata – dovessero emergere delle mancanze, sarà il Dirigente scolastico ad operare gli opportuni accertamenti volti ad individuare la sussistenza di eventuali ipotesi di responsabilità amministrativa.

Per completezza si aggiunge che il Regolamento non contempla la possibilità di apporre la clausola della riserva al passaggio di consegne, per cui tale opzione è da ritenersi preclusa.

Gli inventari

L’art. 31 definisce le caratteristiche degli Inventari dei vari beni che costituiscono il patrimonio delle Istituzioni Scolastiche, classificati in:

  • Beni mobili
  • Beni di valore storico-artistico
  • Libri e materiale bibliografico
  • Valori mobiliari
  • Veicoli e natanti
  • Beni immobili

Per tutti questi beni valgono le regole del codice civile riguardo all’inventariazione e quanto dispone la C.M. n. 8910 del 1/12/2011.

Per ogni bene andrà indicato:

  • il numero di inventario e la data di iscrizione;
  • la specie e il numero del documento che dà diritto al carico o allo scarico (fattura, autorizzazione all’alienazione ecc.);
  • la provenienza o la destinazione del bene;
  • la descrizione del bene in maniera da essere facilmente individuabile;
  • il valore di carico o di scarico che va riportato nelle colonne generali di carico e di scarico e nella colonna corrispondente alla categoria del bene;
  • eventuali ricavi da alienazioni;
  • eventuali osservazioni e annotazioni.

Per i beni immobili, nell’apposito registro devono essere annotati, tra gli altri, tutti i dati catastali, il valore e l’eventuale rendita annua, l’eventuale esistenza di diritti a favore di terzi, la destinazione d’uso e l’utilizzo attuale.

Relativamente ai beni di valore storico-artistico, viene evidenziata la necessità di una corretta conservazione dei documenti che attestino l’avvenuta stima del valore, nonché ogni altro elemento necessario al fine di una puntuale identificazione delle caratteristiche del bene in ordine alla sua specifica qualificazione.

Per quanto attiene all’inventario dei libri e del materiale bibliografico dovranno essere seguite modalità di tenuta analoghe a quelle previste per gli altri beni mobili.

I valori mobiliari, invece, sono registrati specificando la tipologia, il valore, l’emittente e la scadenza del titolo. Il comma 4 dell’art. 31 stabilisce: «I beni mobili e immobili appartenenti a soggetti terzi, pubblici o privati, concessi a qualsiasi titolo alle istituzioni scolastiche, sono iscritti in appositi e separati inventari, con l’indicazione della denominazione del soggetto concedente, del titolo di concessione e delle disposizioni impartite dai soggetti concedenti».

Nelle scuole primarie i Comuni, e nelle secondarie di secondo grado le Province, concedono alle Scuole arredi e suppellettili che vengono utilizzati con lo scopo primario di rispondere alle esigenze primarie degli studenti.

Tali Enti conservano elenchi numerati, cioè l’inventario, di questi arredi, e una copia viene inviata alla Scuola e sottoscritta dal Dirigente scolastico e dal Direttore SGA che è anche il consegnatario dei beni stessi.

Il Regolamento, superando quanto precisato dalla Circolare MIUR prot. n. 2233 del 2/04/2012, stabilisce al comma 5 una novità importante già accennata, e cioè che non si iscrivono in inventario i beni mobili di valore pari o inferiore a 200 euro (IVA compresa), salvo comunque che non costituiscano elementi di una universalità di beni mobili aventi valore superiore a detto importo.

La nota 2233/2012 stabiliva il valore in 10 euro, e si può ben comprendere come questo valore obbligasse ad inventariare quasi tutti i beni acquistati, con grande difficoltà per la gestione nel tempo di questi beni che molto presto dovevano essere scaricati per la notevole consunzione e obsolescenza. Tuttavia, sia la circolare che il nuovo Regolamento stabiliscono che non devono essere inventariati anche gli oggetti di facile consumo e fragili destinati a deteriorarsi rapidamente.

Non si inventariano inoltre le riviste, le pubblicazioni periodiche e i libri destinati alle biblioteche di classe, che devono essere però conservati nei modi stabiliti dal Regolamento di Istituto specifico.

Il comma 9 stabilisce che ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni e ogni dieci anni al rinnovo inventariale e alla rivalutazione dei beni secondo quanto stabilito dalle CC.MM. n. 8910 del 1/12/2011 e n. 2233 del 2/04/2012.

Il Regolamento di contabilità, stabilendo che tale ricognizione deve essere effettuata almeno ogni cinque anni, non vieta che sia effettuata anche più spesso. Infatti, va comunque compiuta:

  • ad ogni passaggio di consegne;
  • su iniziativa del consegnatario quando lo ritenga necessario e in base a quanto disposto dalla Circolare MEF n. 26 del 18/09/2008);
  • su richiesta degli organi di controllo.

L’elenco degli eventi che determinano l’iscrizione dei beni ad inventario è il seguente:

  • acquisto di un bene;
  • donazione di un bene a favore di un Istituto Scolastico;
  • produzione di un bene;
  • rinvenimento, all’interno della procedura di ricognizione di un bene non inventariato;
  • passaggio di beni tra Istituzioni Scolastiche e/o tra Istituzioni Scolastiche e altre Amministrazioni pubbliche.

Valore inventariale

Secondo quanto riportato nell’art. 32, il valore inventariale dei beni attribuito all’atto dell’iscrizione e per le varie categorie elencate deve essere così determinato:

  • prezzo di fattura, IVA compresa, per gli oggetti acquistati;
  • valore di stima per gli oggetti pervenuti in dono;
  • prezzo di copertina per i libri;
  • prezzo di costo per gli oggetti prodotti nei laboratori e officine della scuola.

Nel caso di beni di valore storico e artistico per la procedura di stima deve essere interessata la commissione preposta in seno alla competente Soprintendenza.

Per i beni prodotti a scuola il valore sarà pari alla somma del costo delle componenti esclusa la manodopera; per le opere di ingegno andrà stimato invece tramite fonti certificate il valore di mercato. Qualora tale criterio non fosse applicabile, il valore è stimato a partire dalle ore uomo impiegate.

I titoli e gli altri valori mobiliari pubblici e privati vengono iscritti al prezzo di borsa del giorno precedente la compilazione dell’inventario se il prezzo è inferiore al valore nominale o al valore nominale se il prezzo è superiore. Va indicata anche la rendita e la data di scadenza.

Ogni variazione in aumento o in diminuzione dei beni è annotato in ordine cronologico nell’inventario di riferimento.

Ai sensi dell’art. 31, comma 7 del D.I. 129/2018, qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni soggetti ad inventario è annotata, in ordine cronologico, nell’inventario di riferimento.

Variazioni in aumento:
  • Acquisto di nuovi beni;
  • Beni ricevuti in donazione, eredità, legati. Si ricorda che le Istituzioni Scolastiche possono accettare donazioni, eredità o legati anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le finalità indicate dal donante, dal legatario o dal de cuius non contrastino con le finalità istituzionali. Inoltre, è da rilevare che tutte le liberalità acquisite, entrando a far parte del patrimonio scolastico, sono sottoposte alle norme sulle scritture contabili e inventariali;
  • Beni prodotti direttamente dai laboratori e officine annesse alle Scuole;
  • Sopravvenienze positive (beni rinvenuti) o trasferiti da altre Istituzioni Scolastiche e/o Pubbliche Amministrazioni.
Variazioni in diminuzione:
  • Eliminazione dei beni dall’inventario.

Eliminazione dei beni dall’inventario

L’art. 33 si occupa delle procedure di eliminazione dei beni dall’Inventario. Le relative indicazioni non si discostano da quanto precedentemente stabilito e analiticamente specificato dalla nota 2233/2012.

In sintesi: in caso di eliminazione di materiali e beni mancanti per furto, per causa di forza maggiore o perché divenuti inservibili, il Decreto di eliminazione del Dirigente scolastico dovrà indicare con un’adeguata motivazione l’avvenuto accertamento di inesistenza di cause di responsabilità amministrativa. Se si tratta di materiali mancanti per furto al Decreto del Dirigente scolastico va allegata copia della denuncia presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza.

Se si elimina materiale reso inservibile all’uso sarà necessario allegare il verbale della Commissione prevista dall’art. 34 del Regolamento.

Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili

L’art. 34 stabilisce che i materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli obsoleti e quelli non più utilizzati sono ceduti dall’istituzione previa determinazione del loro valore, calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell’usato per beni simili, individuato da apposita commissione interna.

Detta Commissione Tecnica – la cui composizione e il cui funzionamento saranno opportunamente disciplinati dal Regolamento interno della Istituzione scolastica statale – deve essere nominata dal Dirigente che ne designa i componenti, almeno tre (e comunque sempre in numero dispari), preferibilmente con competenze o cognizioni tecniche, nell’ambito del personale docente e ATA Per intuibili ragioni di trasparenza e neutralità non dovrebbero farne parte né il Dirigente scolastico, né il Direttore SGA.

La Commissione ha il compito di verificare lo stato dei beni, attestando in uno specifico verbale che sono inservibili all’uso, ovvero non più funzionali all’attività istituzionale. Deve inoltre determinare il relativo valore dei beni oggetto di valutazione.

La Commissione, poiché agisce collegialmente, non può funzionare con meno di tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza relativa; essa nella sua prima riunione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento.

La Commissione deve concludere i propri lavori con un verbale a firma di tutti i componenti. Le operazioni di verbalizzazione sono effettuate direttamente dalla Commissione che provvede alla nomina nel proprio interno di un componente con funzioni di segretario.

Per i materiali mancanti per furto o causa di forza maggiore al provvedimento del Dirigente scolastico va allegata la relazione del Direttore SGA che chiarisca le circostanze che hanno determinato la sottrazione o la perdita del bene.

Custodia del materiale di laboratori e officine

L’art. 35 del Regolamento prevede un’altra importante novità in relazione alla custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori ed officine.

Il precedente Regolamento lo affidava a cura del Direttore SGA, su indicazione vincolante del Dirigente, ai rispettivi docenti utilizzatori; quello attualmente in vigore consente di allargare la competenza anche agli Assistenti Tecnici assegnati ai vari laboratori.

Questa possibilità è molto importante per gli Istituti Secondari Superiori dove operano gli Assistenti Tecnici: questo personale conosce approfonditamente le attrezzature dei vari laboratori e le loro caratteristiche, e spesso è competente anche alla manutenzione dei vari apparati.

L’affidamento ai docenti e tecnici individuati dal Dirigente scolastico avviene da apposito verbale al quale sono allegati gli elenchi descrittivi dell’oggetto dell’affidamento in duplice copia. Una copia di questi documenti, sottoscritti entrambi dal Direttore SGA e dall’interessato, è custodita dal Direttore SGA.

La responsabilità dell’affidatario è quella di vigilare sulle attrezzature e i materiali dei vari laboratori assegnati e annotare tutto quanto interviene durante l’affido.

Al termine l’affidatario stilerà una relazione in cui individuerà le attrezzature che necessitano di essere sostituite perché obsolete, quelle destinatarie di interventi di manutenzione più specifica e tecnicamente più sofisticata e una sua proposta su eventuali nuovi acquisti e ammodernamenti del laboratorio.

La responsabilità dell’affidatario cessa con la riconsegna degli elenchi descrittivi e della sopracitata relazione.

Se più docenti e tecnici sono assegnati allo stesso laboratorio, il Dirigente scolastico individuerà quello che lo occupa per un tempo maggiore di ore e che ha competenze tecniche maggiormente certificate.

Opere dell’ingegno

All’art. 36 viene riproposto il tema delle Opere dell’ingegno presente anche nel precedente Regolamento del 2001, con un nuovo comma 5.

Riproponiamo tutto l’articolo perché, negli anni passati, soprattutto dopo l’entrata massiccia dei PON e dei programmi europei nella vita scolastica, la tutela dell’opera dell’ingegno ha assunto sempre maggiore importanza:

1. Il diritto d’autore sulle opere dell’ingegno di carattere creativo prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche, curricolari e non curricolari, rientranti nelle finalità formative istituzionali spetta all’istituzione scolastica, che lo esercita secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
2. È sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità dell’opera, nei limiti previsti dalla normativa di settore vigente.
3. Il dirigente dell’istituzione scolastica provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto dell’istituto, nonché per il suo esercizio, nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio d’istituto.
4. Lo sfruttamento economico delle opere dell’ingegno di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio d’istituto. Qualora l’autore o uno dei coautori dell’opera abbiano invitato il Consiglio d’istituto a intraprendere iniziative finalizzate allo sfruttamento economico e questi ometta di provvedere entro i successivi novanta giorni, l’autore o il coautore che ha effettuato l’invito può autonomamente intraprendere tali attività.
5. All’istituzione Scolastica spetta la metà dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell’opera. La parte restante compete all’autore o ai coautori.

Le opere dell’ingegno compongono, insieme alle invenzioni industriali e ai modelli industriali, la categoria delle creazioni intellettuali che l’ordinamento italiano tutela.

Sono opere dell’ingegno le idee creative che riguardano l’ambito culturale. Indipendentemente dal fatto che esse siano idonee ad essere sfruttate economicamente le opere dell’ingegno sono tutelate con il diritto d’autore.

Il diritto d’autore tutela gli elementi dell’opera dell’ingegno che hanno carattere rappresentativo e non la mera idea dalla quale hanno origine. Esso comporta il sorgere in capo all’autore dell’opera di diritti di natura morale e diritti di natura patrimoniale.

Il diritto morale è il diritto dell’autore ad essere riconosciuto ideatore dell’opera. Esso è assoluto, inalienabile e imprescrittibile.

Il diritto patrimoniale si estrinseca nel diritto a riprodurre l’opera in più esemplari, nel diritto di trascrizione dell’opera orale, nel diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico, nel diritto di comunicazione, nel diritto di distribuzione, nel diritto di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta, nel diritto di noleggio e di dare in prestito. Esso si prescrive in settanta anni dalla morte dell’autore, anche se l’opera viene pubblicata postuma.

Il diritto patrimoniale d’autore può essere ceduto. Sono esempi di trasmissione del diritto patrimoniale d’autore il contratto di edizione e il contratto di rappresentazione. Quest’ultimo riguarda le opere teatrali, cinematografiche, coreografiche ecc., e consiste nel consentire che l’opera venga riprodotta, eseguita o rappresentata in pubblico a fronte di un determinato corrispettivo. Il contratto di edizione, invece, è quello con il quale l’opera viene ceduta dietro corrispettivo a un editore che la riproduce e la mette in vendita.

La tutelabilità del software è stata ed è ancora oggetto di ampi e aspri dibattiti. Ad oggi, per disciplina generale, i programmi per pc e le banche dati sono protetti dal diritto d’autore, in quanto considerati comunemente creazioni intellettuali.

Così come avviene per tutte le altre creazioni intellettuali, anche nel caso del software non può essere tutelata la semplice idea ma soltanto il codice sorgente o il codice oggetto del programma, ovverosia l’estrinsecazione dell’idea, in qualsiasi forma essi si esprimano. I diritti che ne derivano sono, anche in questo caso, di natura morale e patrimoniale.

Benché la Convenzione sulla concessione di brevetti europei, all’art. 52 comma 2 riconduca i software in quanto tali tra le opere che non possono essere considerate invenzioni, occorre precisare che, laddove il programma per elaboratore sia in grado di risolvere in maniera innovativa rispetto allo stato dell’arte problemi di natura tecnica, esso può essere oggetto anche di tutela brevettuale. Ciò sempre in presenza dei requisiti di brevettabilità richiesti a tutte le invenzioni industriali.

La scuola pertanto può esercitare quanto previsto dalla normativa vigente per il riconoscimento del diritto d’autore per le opere dell’ingegno prodotte da docenti e alunni durante attività curricolari ed extracurricolari. Lo sfruttamento delle opere dell’ingegno viene deliberato dal Consiglio di Istituto e il Dirigente scolastico provvede ad effettuare la procedura. Se il Consiglio di Istituto non provvede entro 90 giorni a deliberare in merito allo sfruttamento economico dell’opera, l’autore o gli autori richiedenti possono agire autonomamente. In ogni caso alla scuola sarà riconosciuto il 50% dei proventi derivanti.

La proprietà industriale

L’art. 37 del nuovo Regolamento si occupa di un argomento nuovo che non compariva nel precedente, la proprietà industriale. Di seguito l’articolato in vigore:

1. Ferme restando le norme vigenti in materia di diritto morale d’autore, spettano all’istituzione scolastica i diritti di proprietà industriale, come disciplinati dalle disposizioni in materia, su marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali prodotti nello svolgimento delle attività scolastiche, curricolari e non curricolari, rientranti nelle finalità formative istituzionali.
2. Il dirigente dell’istituzione scolastica provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per l’acquisto del diritto di proprietà industriale dell’istituto, nonché per il suo esercizio, nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio d’istituto.
3. Lo sfruttamento economico dei diritti di proprietà industriale è deliberato dal Consiglio d’istituto. Qualora l’autore o uno dei coautori dell’opera abbiano invitato il Consiglio d’istituto a intraprendere iniziative finalizzate allo sfruttamento economico e questi ometta di provvedere entro i successivi novanta giorni, l’autore o il coautore che ha effettuato l’invito può autonomamente intraprendere tali attività.
4. All’istituzione scolastica spetta la metà dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico del diritto di proprietà industriale. La parte restante compete all’autore o ai coautori.

Queste categorie sono espressamente previste dal Codice della proprietà industriale, il quale precisa, inoltre, che i diritti di proprietà industriale si possono acquistare mediante brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti dal codice stesso. In particolare, sono oggetto di brevettazione «le invenzioni, modelli di utilità e nuove varietà vegetali» mentre «i marchi, disegni e modelli, topografie dei prodotti a semiconduttori» sono oggetto di registrazione.

Tanto la brevettazione quanto la registrazione sono procedimenti amministrativi che seguono il seguente iter: l’interessato fa apposita istanza all’Ufficio italiano brevetti e marchi, il quale, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge, rilascia l’atto amministrativo che a seconda dei casi prende il nome di “brevetto” o “registrazione”. Questo si sostanzia in un atto amministrativo con duplice natura: da un lato dichiarativa, perché accerta la sussistenza dei requisiti di legge, e dall’altro costitutiva in quanto è tramite esso che il titolare acquisisce i relativi diritti.

A seconda dell’ambito territoriale nel quale l’inventore intende proteggere la propria invenzione, si può scegliere un diverso tipo di domanda brevettuale: brevetto italiano, brevetto europeo, brevetto internazionale. Come è agevole intuire, più ampia è l’area geografica per il quale si chiede la brevettazione, maggiori sono i costi economici.

Il brevetto è un titolo giuridico che assicura al suo inventore o creatore un diritto di utilizzazione esclusiva per un periodo di tempo determinato.

La legge detta una disciplina particolare per le invenzioni realizzate dal lavoratore nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato. Il lavoratore inventore ha il diritto morale ad essere riconosciuto autore dell’invenzione ma il diritto patrimoniale al rilascio del brevetto viene attribuito, in linea di principio, al datore di lavoro.

Oltre che individuale, l’invenzione può essere di gruppo quando è il risultato dell’attività inventiva di più persone che collaborano su un unico progetto. In tal caso sono considerati coinventori solo i soggetti che abbiano effettivamente svolto attività inventiva in relazione al progetto e non coloro che hanno svolto mera attività manuale.

Questo articolo del nuovo Regolamento ripropone quanto stabilito nel precedente art. 36, opere dell’ingegno, ampliando la disciplina ai brevetti industriali.

Sicuramente il Legislatore ha voluto riconoscere alla scuola l’apertura di questi ultimi tre anni al mondo industriale e del lavoro in genere, con l’Alternanza scuola-lavoro, fiore all’occhiello della Legge 107/2015. Con l’Alternanza e gli innumerevoli progetti scolastici attivati sono stati prodotti tanti materiali di ricerca che possono ritrovare spazio nelle previsioni del Regolamento sullo sfruttamento di opere originali. Lo sfruttamento di proprietà industriali frutterà comunque alla scuola il 50% dei proventi incamerati.

Conclusioni

Pur non avendo stravolto la materia della gestione del patrimonio della scuola rispetto al precedente, questo Regolamento introduce norme migliorative e più al passo con i tempi, capaci sicuramente di migliorare le procedure e le attività degli operatori coinvolti.

Un esercizio di autonomia e organizzazione sarà la stesura del regolamento sulla gestione dei beni e inventari che le scuole dovranno fare da subito e che il Consiglio di Istituto dovrà deliberare.

In proposito, sul nostro sito proponiamo una bozza di regolamento che vuol essere solo un primo contributo per soddisfare questa importante competenza.

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