L’art. 102 della Costituzione, al comma 3 riserva alla legge ordinaria come regolare i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.
La realizzazione di quanto previsto nell’art. 102 trova la sua attuazione nella formazione della Corte d’Assise, organo giurisdizionale competente a giudicare i reati più gravi sia in primo grado che in appello.
La Corte di Assise, regolata dalla Legge 10/04/1951, n. 287, è costituita da due giudici togati e da sei giudici popolari che costituiscono un unico collegio.
Gli artt. 9 e 10 della sopraccitata Legge stabiliscono i requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise che risultano essere i seguenti:
Corte di assise
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
Corti di assise di appello
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
Al fine di essere inseriti negli elenchi della Corte di Assise o della Corte di Assise di appello occorre fare istanza al Comune di residenza (vedi fac-simile allegato).
Ai sensi dell’art. 1 della Legge 27/12/1956, n. 1441, «Nell’assumere l’ufficio per la sessione alla quale sono stati chiamati a partecipare, i giudici popolari, invitati dal presidente nell’aula delle pubbliche udienze ed alla presenza del pubblico ministero, prestano giuramento con la seguente formula [...]».
Il giudice popolare che, senza un giustificato motivo, non si presenti all’udienza è condannato al pagamento di una somma da 2,58 a 15,49 euro, nonché alle spese dell’eventuale sospensione o rinvio del dibattimento.
Si può essere esonerati presentando un certificato medico della ASL prima della comparizione o durante la seduta di comparizione per il giuramento.
Permessi e compensi per il personale scolastico
Al personale scolastico nominato giudice popolare spetta un compenso giornaliero di € 25,82 per ogni giorno di effettivo servizio e un rimborso per spese di viaggio se la funzione è prestata fuori del comune di residenza.
Il datore di lavoro della persona chiamata a svolgere le funzioni di Giudice popolare è obbligato a concedere un permesso per tutta la durata dell’incarico.
Pertanto il personale scolastico chiamato a ricoprire il ruolo di giudice popolare presso le Corti di Assise non può sottrarsi al relativo assolvimento, essendo tale funzione obbligatoria, irrinunciabile, e di indiscutibile interesse pubblico. Lo stesso personale deve pertanto essere messo nelle condizioni di potere ricoprire il ruolo di giudice popolare senza subire alcun pregiudizio.
Al personale scolastico che si assenti dal servizio per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare si applica la medesima disciplina prevista per i lavoratori che siano chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive, i quali hanno diritto a percepire, durante tutto il relativo periodo di assenza, la normale retribuzione (ARAN – Orientamenti applicativi_M49).
Sarà autorizzata l’assenza per il tempo strettamente necessario all’espletamento della funzione di giudice popolare per il personale a tempo indeterminato, mentre per quello a tempo determinato l’assenza sarà autorizzata entro la durata del contratto di lavoro.
Il personale scolastico presenterà, assieme all’istanza di richiesta di permesso retribuito, la nomina di giudice popolare e dopo, a giustificazione, verrà presentata dallo stesso personale dichiarazione rilasciata dalla competente autorità giudiziaria dell’avvenuto svolgimento della funzione di giudice popolare.
L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio, pertanto il dipendente che si assenta per svolgere tale funzione va considerato in servizio a tutti gli effetti. Il servizio sarà valido ai fini del trattamento di quiescenza, ai fini della maturazione del diritto alle ferie e ai fini della progressione di carriera.
La normativa di riferimento
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007
Art. 15 – Permessi retribuiti
7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
Legge 10/04/1951, n. 287
Riordinamento dei giudizi di Assise (GU Serie Generale n.102 del 7/05/1951)
Art. 11 – Carattere obbligatorio dell’ufficio - Condizione giuridica del giudice popolare
L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio.
I giudici popolari delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, durante il tempo della sessione in cui prestano servizio effettivo, sono parificati rispettivamente ai giudici di grado sesto e ai consiglieri di Corte di appello nell’ordine delle precedenze nelle funzioni e cerimonie pubbliche.
Art. 34 – Sanzioni per omessa presentazione
Il giudice popolare che, chiamato a prestare servizio, non si presenta senza giustificato motivo, può essere condannato, con decreto motivato, dal presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello al pagamento di una somma da, lire cinquemila a, trentamila a favore della cassa delle ammende, e alle spese dell’eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento cagionato dalla sua assenza, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato.
Il decreto può essere revocato dallo stesso presidente qualora il condannato, entro quindici giorni dalla notificazione, dimostri di essersi trovato nella impossibilità di presentarsi.