Sinergie di Scuola

Ci avviciniamo alla conclusione dell’anno scolastico, e quindi è tempo di scrutini ed esami.

Capita purtroppo che le famiglie presentino ricorso verso le decisioni adottate dagli organi delle istituzioni scolastiche preposti alle valutazioni (Consigli di classe e Commissioni d’esame).

Per una buona gestione dei processi l’USR Toscana ha diffuso recentemente una circolare che si occupa proprio del contenzioso riguardante gli esiti degli scrutini e degli esami di Stato, partendo dal quadro normativo entro cui si inscrivono i reclami e i ricorsi avverso le procedure di valutazione degli istituti scolastici nonché le richieste di accesso agli atti, spesso preliminari rispetto alle contestazioni.

Accesso agli atti

Se la parte interessata ha necessità di estrarre copia degli atti di interesse è compito delle segreterie dell’istituto depositario degli atti consentire l’accesso, previa verifica della sussistenza dei presupposti previsti dalla Legge 241/1990 e secondo le modalità contemplate dal D.P.R. 184/2006.

Ferma restando la verifica dei suddetti presupposti, per gli atti relativi solo all’interessato (o minore rappresentato) l’accesso può avvenire anche informalmente; nel caso sia individuabile un controinteressato, l’accesso può avvenire solo formalmente.

Reclami e ricorsi

I provvedimenti adottati dagli organi collegiali della scuola e dalle commissioni d’esame riguardanti le valutazioni degli alunni sono atti definitivi, pertanto impugnabili in via giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Tali termini, in entrambi i casi, decorrono dalla pubblicazione all’Albo delle istituzioni scolastiche dei risultati degli scrutini e degli esami.

Il ricorso gerarchico, previsto in via generale dalla legge per gli atti amministrativi non definitivi, nello specifico caso non è esperibile, non solo perché detti atti sono definitivi ma anche perché non esiste un organo gerarchicamente superiore alle Commissioni d’esame e ai Consigli di classe. Pertanto, eventuali reclami avverso le procedure di scrutinio e di esame devono essere proposti alla stessa autorità responsabile dell’atto conclusivo del procedimento, ossia al Dirigente scolastico.

Ricevuto il reclamo, a conclusione dell’istruttoria, il Dirigente scolastico o dà seguito al reclamo stesso (invitando l’organo collegiale a rivedere e sanare eventuali anomalie riscontrate) oppure procede all’archiviazione (in caso di mancanza di riscontri). Si ricorda a tale riguardo che la conclusione del procedimento va comunque definita con atto espresso (cfr. art. 2 comma 1 della Legge 241/1990).

Nel caso in cui il reclamo attenga agli esiti degli esami di Stato di secondo grado, ove appaia necessaria una riconvocazione della commissione di esame (circostanza peraltro molto rara), deve essere inoltrata richiesta dal Dirigente scolastico direttamente all’Ufficio scolastico per competenza, dopo aver effettuato l’istruttoria e con nota motivata.

In caso di contenzioso, non appena l’Avvocatura dello Stato invii all’istituzione scolastica la richiesta di deduzioni e di atti, il Dirigente scolastico trasmetterà all’organo di patrocinio tutta la documentazione necessaria per consentire lo svolgimento della difesa. I documenti dovranno essere accompagnati da una specifica relazione del Dirigente scolastico o del Presidente della Commissione d’esame contenente puntuali considerazioni sulle contestazioni oggetto del ricorso, in particolare sui fatti narrati e sulle criticità in punto di procedura e di valutazione.

Per agevolare il lavoro di difesa dell’Avvocatura l’USP raccomanda di inoltrare, via email, la suddetta relazione agli indirizzi di posta elettronica che la stessa Avvocatura dello Stato ha indicato nella propria richiesta; inoltre di precisare, nella nota di accompagnamento alla documentazione, sia il nominativo dell’Avvocato dello Stato designato, sia il numero di contenzioso assegnato dalla difesa erariale alla causa in questione.

Documentazione

Di seguito il medesimo Ufficio provinciale riassume, a titolo esemplificativo, i principali documenti che devono essere particolarmente curati per una buona gestione dei relativi processi e che devono essere trasmessi all’Avvocatura dello Stato nel caso venga proposto ricorso al TAR:

  1. i registri personali dei docenti riferiti alla posizione dell’alunno (con gli omissis su tutti gli altri alunni);
  2. le parti del registro di classe in cui sono annotati i comportamenti rilevanti dell’alunno tenuti in considerazione per la valutazione finale (ove nell’anno si siano poste questioni di disciplina, oltreché di profitto);
  3. i verbali dei consigli di classe in cui si è discusso dell’alunno (con gli omissis consueti per le parti che non riguardano tale aspetto);
  4. gli interventi individualizzati che sono stati svolti o l’indicazione e le ragioni del mancato svolgimento;
  5. le comunicazioni alla famiglia;
  6. i criteri precedentemente adottati dal Collegio da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale (art. 6, comma 1 dell’O.M. 92/2007);
  7. le proposte di voto e giudizi motivati della proposta di voto dei singoli docenti (art. 6, comma 2 dell’O.M. 92/2007);
  8. i criteri preventivamente stabiliti in base ai quali il Consiglio di Classe ha proceduto alla valutazione delle possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero;
  9. per la secondaria di secondo grado (3°, 4° e 5° anno) gli elementi aggiuntivi (di cui all’art. 11, comma 2 del D.P.R. 323/1998) effettivamente individuati per lo studente in oggetto, che, in caso di ammissione alla classe successiva, avrebbero concorso all’interno della fascia di oscillazione stabilita dalla media dei voti, alla determinazione del credito scolastico;
  10. il monte ore annuo effettivamente svolto dallo studente, il suo piano annuo personalizzato, le deroghe alla frequenza minima stabilite dal collegio dei docenti;
  11. (solo in caso di non promozione agli esami) i criteri di correzione e di valutazione formati alla prima riunione della commissione di esame o in ogni caso stabiliti e verbalizzati prima dell’inizio delle correzioni;
  12. (solo in caso di non promozione agli esami) i verbali delle correzioni e delle valutazioni delle prove scritte e del colloquio;
  13. (solo in caso di non promozione agli esami) il documento dell’esito dello scrutinio pubblicato all’albo;
  14. ogni altro documento utile in ragione del contenuto dell’impugnazione.

Alcune sentenze

Insindacabilità della valutazione

La sentenza del Tar Lazio 23/07/2008, n. 7262 osserva che la giurisprudenza maggioritaria ha sempre affermato come le valutazioni sulla preparazione degli studenti siano espressione di considerazioni di natura tecnico/didattica, non sindacabili nel merito, se non in caso di manifeste contraddizioni o illogicità nel procedimento di assegnazione dei voti.

In tale direzione, anche le eventuali irregolarità dei verbali e degli atti della commissione finiscono per essere del tutto irrilevanti quando è manifesto che la bocciatura sia esclusivamente il frutto di impegno nello studio complessivamente insufficiente.

Se va male solo la prova orale

La Commissione, pur tenendo conto delle prove scritte, non può operare con criteri di automaticità e considerare superato l’esame di Stato solo perché tali prove sono risultate positive.

In un caso esaminato dal Consiglio di Stato, Sez. IV, 26/06/2013, n. 2370, nonostante il superamento della prova scritta, si è evidenziato che la prova orale «è comunque un segmento importante del complesso esame previsto per superare il prestigioso concorso de quo; che, seppur rara, è fisiologica l’evenienza che nel corso della prova orale il candidato non riesca ad esprimere il suo sapere; che in tale evenienza la Commissione non può che prendere atto della circostanza che la prova è stata insufficiente, e da ciò trarre le doverose conclusioni».

Assenza di docente agli scrutini finali

È illegittima la bocciatura di uno studente se al Consiglio di classe per gli scrutini di fine anno non hanno partecipato uno o più professori?

Il Tar Lazio, Sez. III Bis, 25/08/2010, n. 31634 ha dato risposta positiva al quesito, sostenendo che «il Consiglio di classe opera come un Collegio perfetto e come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici. In caso di assenza per giustificati motivi il docente interessato deve essere sostituito, con incarico del Dirigente scolastico, da un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola».

Indicazione dei voti contro e a favore

Il TAR Lombardia n. 2330/2011 ha chiarito che «per ciò che concerne l’indicazione dei docenti che si sono espressi a favore e contro la decisione assunta dall’organo collegiale, ritiene il Collegio che nei verbali delle deliberazioni di scrutinio dei consigli di classe tale indicazione non sia necessaria, in quanto l’attestazione che in favore della decisione finale si è espressa la maggioranza dei docenti costituisce elemento di per sé sufficiente per apprezzare la legittimità della deliberazione assunta dall’organo».

Per approfondimenti si veda anche l’articolo di Alberto Torri “Quando è legittimo bocciare uno studente?” in Sinergie di Scuola n. 50 – giugno 2015.

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