Si riparla con insistenza in questo periodo del riscatto del diploma di laurea. Potrebbe essere infatti in arrivo una riformulazione dei criteri appositi, oggi particolarmente onerosi, per via della volontà espressa dal Governo Renzi di modificare sostanzialmente i contenuti della Riforma Fornero in materia pensionistica.
In sintesi, è intenzione del Governo consentire l’anticipo pensionistico (acronimo di A.PE) a favore di quei lavoratori pubblici e privati la cui data di nascita si collochi tra il 1950 e il 1955. Ed è in questo contesto che si è prospettata la necessità di consentire il riscatto del diploma di laurea, utile al raggiungimento del limite minimo di servizio previsto con una diversa formulazione dei criteri di riscatto, il cui pagamento oggi è particolarmente alto e per questa ragione induce molti lavoratori loro malgrado a rinunciare.
Quindi nell’A.PE saranno previsti diversi fattori che potranno aiutare sensibilmente i lavoratori interessati; tra questi si conoscono:
- il prestito previdenziale;
- il riscatto del diploma di laurea;
- il riscatto della previdenza integrativa.
In questo articolo vogliamo però approfondire il discorso legato al riscatto del diploma di laurea, cercando di capirne la convenienza o meno anche alla luce delle novità che si prospettano all’orizzonte.
Cos’è il riscatto
Quando parliamo di riscatto intendiamo innanzitutto la possibilità di aggiungere alla propria posizione contributiva un ulteriore periodo, privo di contribuzione, che può tornare utile ad andare in pensione prima (parliamo di acquisizione del diritto) e ad avere un trattamento pensionistico decisamente più favorevole (parliamo quindi di misura).
Con la Legge 247/2007 (Riforma del welfare) in vigore dal 1° gennaio 2008, sono state previste nuove e diverse modalità in materia di riscatto dei corsi universitari, in precedenza molto più restrittive così come previste dalla Legge 335/1995 (Legge Dini).
Questo lo stralcio della Legge 247/2007 che interessa il riscatto del diploma di laurea e le nuove modalità:
76. In attesa di una complessiva riforma dell’istituto della totalizzazione dei contributi assicurativi che riassorba e superi la ricongiunzione dei medesimi, sono adottate, a decorrere dal 1º gennaio 2008, le seguenti modifiche legislative:
a) all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, le parole: «di durata non inferiore a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non inferiore a tre anni»;
b) all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono soppresse le parole: «che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale».
77. All’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1º gennaio 2008»;
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l’attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all’INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell’interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. L’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo è fiscalmente deducibile dall’interessato; il contributo è altresì detraibile dall’imposta dovuta dai soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell’importo stesso.
5-ter. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione».
La norma attuale dunque considera vari fattori per determinare l’onere di riscatto dei corsi universitari, che pertanto non è uguale per tutti:
- età del richiedente (più si avanti nell’età più alto e l’onere);
- periodo complessivo da riscattare (in genere è tutto il corso di laurea);
- numero settimane accreditate al momento della domanda;
- retribuzione percepita al momento della domanda (pertanto più alta è la retribuzione più alto è l’onere richiesto per il riscatto).
Con riferimento al punto 4, ovviamente più alta è la retribuzione, maggiore sarà la contribuzione versata ai fini pensionistici: ciò determinerà un trattamento pensionistico più alto, e quindi più elevato sarà il costo del riscatto.
La base matematica che definirà il costo finale dell’operazione terrà conto dei fattori sopra indicati in conformità a rilevazioni demografico-previdenziali e della riserva matematica; con quest’ultimo termine si sta ad indicare quella quantità di denaro necessaria a coprire il maggiore impegno finanziario che lo Stato dovrà sostenere per corrispondere la pensione maggiorata, diretta conseguenza dell’aumento dell’anzianità di servizio prodotta dal riscatto.
I titoli che si possono riscattare
È possibile riscattare il corso legale di laurea, compresa la laurea conseguita all’estero se riconosciuta da un’università italiana. Si possono inoltre riscattare i periodi di corsi professionali post-maturità. Quindi, a seguito di D.Lgs. 184 del 30/04/1997, artt. 2 e 3, sono riscattabili tutti quei periodi non coperti da contribuzione al termine del quale sono stati conseguiti:
Art. 2 – Corsi universitari di studio
1. La facoltà di riscatto prevista dall’articolo 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, è riconosciuta a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell’assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall’articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
3. L’onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall’articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995.
4. Ai fini del calcolo dell’onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l’attuazione dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Le tabelle vigenti sono adeguate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulla base di aggiornati coefficienti attuariali.
5. Per il calcolo dell’onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto.
Art. 3 – Riscatto di periodi di lavoro all’estero e di aspettativa
1. La facoltà di riscatto, prevista dall’articolo 51, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall’articolo 2-octies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è estesa a tutti gli iscritti ai Fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti ed il relativo onere è dovuto dall’assicurato nella misura intera.
2. Ai lavoratori, collocati in aspettativa ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 26, come integrata dalla legge 25 giugno 1985, n. 333, è data facoltà di procedere al riscatto, in tutto o in parte, dei periodi di fruizione dell’aspettativa medesima che non siano coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.
Non è possibile ovviamente riscattare gli anni universitari con iscrizione fuori corso e quelli coperti da contribuzione obbligatoria.
Calcolo dell’onere di riscatto
Tutti quei corsi di laurea aventi decorrenza prima del 1° gennaio 1996 rientrano nel sistema pensionistico con il calcolo retributivo, e possono ovviamente essere utili al raggiungimento del 18° anno di servizio al 31 dicembre 1995 che determina il calcolo dell’assegno di pensione con il sistema di calcolo interamente retributivo fino al 31 dicembre 2011 (la differenza sostanziale tra i due sistemi è che il primo prende in considerazione le retribuzioni godute nell’ultima parte del periodo d’attività, mentre il secondo considera l’ammontare dei contributi versati nell’arco della vita lavorativa).
Le stesse modalità di calcolo dell’onere per il riscatto sono diverse a seconda del sistema pensionistico in cui si ricade. Infatti, mentre nel caso di sistema pensionistico con il metodo totalmente retributivo e misto si prendono in esame diverse variabili come innanzi indicato, nel caso di sistema pensionistico con il metodo contributivo il costo del riscatto sarà calcolato per ciascun anno con applicazione alla retribuzione lorda percepita dal dipendente l’aliquota contributiva vigente nell’anno medesimo.
Per le domande di riscatto presentate con decorrenza 1ç gennaio 2008 si può versare l’onere di riscatto in unica soluzione oppure con dilazione in 120 rate mensili senza pagare gli interessi.
La possibilità di riscatto del diploma di laurea è consentita anche agli inoccupati cioè coloro che non sono iscritti ad alcun forma obbligatoria di previdenza. In questo specifico caso il contributo che si prende come riferimento è quello riferito ad artigiani e commercianti, ossia il 33% di € 15.000,00 per ogni anno da riscattare. Quindi, nel caso di soggetto inoccupato, l’onere per il riscatto del diploma di laurea corrisponde a € 20.000,00, sempre con riferimento ad un riscatto di anni 4. Specificità di questo riscatto è la detraibilità dall’imposta dovuta dai soggetti di cui l’interessato sia fiscalmente a carico nella misura del 19% che diventerà deducibile dall’imponibile fiscale qualora lo stesso sarà titolare di reddito personale. La deducibilità si traduce in un consistente risparmio tanto maggiore quanto più alto è il reddito e quindi in tal caso il costo del riscatto si riduce ed anche consistentemente.
Coloro che producono la domanda di riscatto, che è sempre conveniente presentarla quanto prima, una volta ricevuta la determinazione di riscatto da parte dell’ente previdenziale, hanno 90 giorni di tempo per accettare o meno il provvedimento. In questo periodo dovranno analizzare attentamente gli effetti di tutta l’operazione e soprattutto valutarne gli effetti sull’assegno di pensione derivante.
Viste le novità possibili in arrivo, è comunque consigliabile, per tutti coloro che hanno conseguito un diploma di laurea e intendano riscattarlo, pazientare qualche altro mese per comprendere fino in fondo la portata delle nuove norme. Questo perché, in presenza di determinati requisiti contributivi e di servizio con l’introduzione dell’A.PE, potrebbe esserci un’autentica convenienza soprattutto dal punto di vista dei costi al riscatto del titolo e al conseguente accesso al trattamento pensionistico anticipato.
Presentazione della domanda
La domanda può essere presentata alla sede INPS territorialmente competente per residenza, allegando la documentazione richiesta o dove previsto in via diretta al sito internet dell’Istituto (www.inps.it).
La facoltà di riscatto è concessa anche ai superstiti del lavoratore o del pensionato deceduto.
Come si paga
Il pagamento si effettua utilizzando gli appositi bollettini MAV inviati dall’INPS con il provvedimento di accoglimento.
I bollettini possono essere pagati presso qualsiasi sportello bancario senza costi aggiuntivi e presso tutti gli uffici postali, pagando la commissione postale vigente.
È inoltre possibile stampare i bollettini MAV direttamente dal sito seguendo il seguente percorso: www.inps.it > Portale dei Pagamenti > riscatti ricongiunzioni e rendite. Per accedere al servizio è necessario il codice fiscale e il codice PIN rilasciato dall’Istituto.
È anche possibile, comunicando il numero della pratica e il codice fiscale, effettuare il pagamento rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”, on-line o tramite Contact center.
Quando si paga
Il pagamento può essere effettuato:
- in unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento;
- in forma rateale.
Pagamento rateale
È concesso il pagamento in forma rateale se:
- il richiedente non è pensionato;
- i contributi riscattati non siano da utilizzare immediatamente per il diritto ad una trattamento pensionistico.
In caso di versamento rateale:
- il numero delle rate mensili non può essere superiore a 60 con eccezione del riscatto del periodo del corso legale di laurea relativo a domande presentate dopo il 31 dicembre 2007 il cui onere può essere corrisposto in un massimo di 120 rate mensili senza interessi accessori;
- l’importo dell’onere di riscatto deve essere maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente;
- l’importo dell’onere deve essere suddiviso in rate mensili consecutive d’importo unitario non inferiore a € 27,00;
- la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla notifica di accoglimento della domanda di riscatto.
Il pagamento rateale deve essere interrotto e il residuo onere deve essere pagato in unica soluzione se, nel corso della dilazione, l’interessato perfeziona il diritto a pensione e presenta la relativa domanda.
Cos’altro si può riscattare
Oltre alla laurea, è consentito riscattare i periodi non coperti da contribuzione relativi a:
- attività lavorativa svolta all’estero in Paesi non convenzionati;
- astensione facoltativa per maternità che si colloca al di fuori del rapporto di lavoro;
- anni di praticantato effettuati dai Promotori finanziari;
- attività svolta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per periodi antecedenti il 1° aprile 1996;
- periodi non lavorati e privi di contribuzione previsti da specifiche disposizioni di legge e comunque successivi al 31 dicembre 1996;
- periodi di lavoro svolto con contratto part-time;
- periodi di lavoro socialmente utili per la copertura delle settimane utili per il calcolo della misura delle pensioni;
- ulteriori periodi di riscatto previsti da specifiche disposizioni di legge.
Anche in questi casi, l’importo da pagare (onere di riscatto) viene notificato dall’INPS con il provvedimento di accoglimento della domanda di riscatto.
Nel provvedimento di accoglimento, notificato a mezzo raccomandata, sono indicate le modalità da seguire per il pagamento e sono precisati i termini previsti per effettuare il versamento.