Il nuovo Regolamento di contabilità (D.I. 129/2018) si occupa della gestione del Patrimonio e degli Inventari nel titolo III, precisamente con gli artt. dal 29 al 39.
Mantengono la loro validità, almeno nelle parti non modificate dallo stesso Regolamento, le CC.MM. del MIUR 8910/2011 e 2233/2012, che hanno dettato regole specifiche per le scuole soprattutto per la gestione del rinnovo inventariale, l’eliminazione dei beni obsoleti, di risulta e inservibili al processo didattico e per il discarico inventariale.
In particolare la C.M. 2233/2012, in relazione alla cessione dei beni a seguito della loro eliminazione dall’inventario, fa riferimento all’art. 52 del precedente Regolamento di contabilità (D.I. 44/2001), che viene riproposto nell’art. 34 di quello ora in vigore nella seguente formulazione: «i materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli obsoleti e quelli non più utilizzati sono ceduti dall’istituzione previa determinazione del loro valore, calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell’usato per beni simili, individuato da apposita commissione interna».
Quindi, l’art. 33 del D.I. 129/2018 si occupa nello specifico di eliminazione dei beni dall’inventario e della relativa documentazione a corredo in tutte le varie tipologie: materiali di risulta, beni obsoleti non più funzionanti, furto e causa di forza maggiore; mentre il successivo art. 34 consente alle Istituzioni Scolastiche di procedere alla cessione di alcuni di questi beni dopo aver espletato le procedure del caso.
Nomina della Commissione Tecnica
Il primo step previsto è la nomina della Commissione Tecnica, la cui composizione e il cui funzionamento sono disciplinati dal regolamento interno della Istituzione scolastica statale di cui all’art. 29 del D.I. 129/2018.
La Commissione deve essere nominata dal Dirigente che ne designa i componenti, almeno tre (e comunque sempre in numero dispari), preferibilmente con competenze o cognizioni tecniche, nell’ambito del personale docente e ATA. Per ragioni di trasparenza e neutralità non dovrebbero far parte della stessa né il Dirigente scolastico, né il Direttore SGA, in quanto il primo firma il verbale di eliminazione dei beni dall’inventario e il DSGA è il consegnatario dei beni.
La Commissione ha il compito di verificare lo stato dei beni, attestando, in uno specifico verbale, che sono inservibili all’uso ovvero non più funzionali all’attività istituzionale. Deve inoltre determinare il relativo valore dei beni oggetto di valutazione.
La Commissione, poiché agisce collegialmente, non può funzionare con meno di tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza relativa; nella sua prima riunione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento e conclude i propri lavori con un verbale a firma di tutti i componenti.
Le operazioni di verbalizzazione sono effettuate dalla Commissione che nomina nel proprio interno un componente con funzioni di segretario.
Contratti di vendita
Sempre l’art. 34 del Regolamento di contabilità prevede la possibilità per l’Istituzione Scolastica di stipulare contratti di vendita dei beni fuori uso, dei beni obsoleti e di quelli non più utilizzabili.
Il contratto di vendita è disciplinato dall’art. 1470 e seguenti del Codice Civile, in cui è contenuta la definizione di compravendita e la normativa di riferimento: «la vendita è un contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo». In termini tecnici si tratta di un contratto traslativo di proprietà.
Nel primo dei riferimenti normativi che regolamentano il contratto di vendita (o compravendita) si stabiliscono alcuni principi cardine dell’istituto giuridico: è un contratto a titolo oneroso, volontario e comporta il trasferimento di una proprietà o di altro diritto di godimento.
Oggetto del contratto di vendita è la cessione o il trasferimento di una proprietà o di un altro diritto; presupposto della compravendita è dunque non soltanto il possesso di un bene o diritto da alienare, ma anche la volontà del compratore al pagamento del corrispettivo stabilito.
Affinché possa esistere un contratto di vendita è dunque fondamentale che il trasferimento di una proprietà o altro diritto sia quantificato con un prezzo determinato o determinabile, cioè una somma di denaro stabilita nello stesso contratto dal venditore, da terzi ovvero desumibile.
Il prezzo è quindi un elemento fondamentale affinché si possa parlare di contratto di vendita. Il contratto di vendita è nullo quando non è possibile stabilire un prezzo per la compravendita.
La compravendita è un contratto ad effetti reali: con un contratto di vendita il venditore trasferisce il proprio diritto su un bene o una proprietà al compratore.
Gli effetti giuridici e il passaggio di proprietà dal venditore all’acquirente si hanno al momento in cui le parti del contratto raggiungono l’accordo, anche quando il bene non è ancora stato consegnato e il prezzo non è ancora stato pagato: si parla a tal proposito di “negozio consensuale” del contratto di vendita.
Per la compravendita vale il principio generale della libertà di forma, eccetto particolari eccezioni riferite alla natura specifica del bene oggetto del contratto.
Per le Istituzioni Scolastiche comunque l’unica forma prevista per i contratti è quella scritta.
La procedura
Per la conclusione di questi contratti di vendita sono necessari i seguenti adempimenti:
- costituzione della commissione interna;
- la procedura di discarico dei beni fuori uso e non più utilizzabili;
- pubblicazione dell’avviso d’asta per i beni osboleti utilizzabili per altri scopi;
- comunicato agli alunni e al personale della scuola;
- aggiudicazione della gara;
- stipula del contratto a trattativa privata con il migliore offerente.
La Commissione di cui sopra, nominata ai sensi dell’art. 34 del D.I. 129/2018, consegna al Dirigente scolastico l’elenco dei beni da cedere con relativa assegnazione del valore da porre a base d’asta.
Il Dirigente scolastico provvede all’emanazione di un avviso d’asta da pubblicare sul sito internet della scuola e da comunicare agli alunni.
La pubblicazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data stabilita per l’aggiudicazione della gara.
L’avviso d’asta deve contenere il giorno e l’ora in cui avverrà l’aggiudicazione, il prezzo posto a base della gara, nonché le modalità di presentazione delle offerte.
Il prezzo da porre a base d’asta è quello del valore del bene risultante dall’inventario o il valore dell’usato di beni simili e comunque quello stabilito dalla Commissione.
Le offerte devono essere segrete e devono pervenire all’Istituzione Scolastica in busta chiusa entro la data stabilita.
Nel giorno stabilito per l’asta, sulla base delle offerte pervenute, si procede all’aggiudicazione al concorrente che ha offerto il prezzo migliore, superiore o almeno uguale a quello indicato nell’avviso d’asta.
L’asta si conclude con la stesura del verbale di aggiudicazione. Si procede poi con la stipula del contratto di vendita dei materiali oggetto dell’asta fra il Dirigente scolastico e l’aggiudicatario.
I beni di proprietà della Scuola sono posti in vendita nelle condizioni comunicate nell’avviso d’asta ed eventualmente visionate dagli interessati con l’impossibilità di far valere qualsiasi difetto riscontrato successivamente alla vendita. La Scuola pertanto non rilascia alcuna garanzia sul funzionamento dei beni poiché ceduti in quanto inutilizzati e obsoleti.
Sono a carico dell’acquirente anche gli oneri legati all’eventuale smaltimento dei beni, soprattutto quelli elettrici ed elettronici ed ogni altra spesa legata al ritiro del bene ed all’eventuale registrazione del contratto di vendita.
Se c’è una sola offerta
Nell’avviso d’asta si può prevedere l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. Nel caso in cui la gara sia andata deserta, si procederà con le modalità seguenti:
- vendita mediante trattativa privata, se esiste qualche acquirente;
- in mancanza di acquirenti i beni possono essere ceduti a titolo gratuito. La cessione gratuita può essere fatta sia a favore di privati, sia di enti;
- i soli beni non più utilizzabili per fini istituzionali possono essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre istituzioni scolastiche o altri enti pubblici;
- nell’impossibilità di rimettere a chicchessia i beni si procederà alla eliminazione dei materiali che potrà avvenire con i sistemi vigenti della raccolta rifiuti. Si dovrà tenere conto delle varie tipologie di beni da eliminare compatibilmente alle norme esistenti per i rifiuti elettrici ed elettronici.
Lo scarico inventariale
Il Dirigente scolastico autorizza, con provvedimento formale, il consegnatario a provvedere alla cancellazione del bene in inventario, e libera consegnatario e affidatari dalle responsabilità di custodia e gestione connesse. Lo scarico inventariale deve essere proposto dal DSGA consegnatario dei beni al Dirigente scolastico. Al provvedimento dirigenziale deve essere allegato il verbale della commissione.