Sinergie di Scuola

Ha fatto molto discutere la pubblicazione, i primi di febbraio, della nota prot. n. 674 del 3/02/2016, con la quale è stato trasmesso il vademecum elaborato dalla Polizia stradale, documento contenente nel dettaglio tutti gli accorgimenti necessari affinché il viaggio di istruzione effettuato dalla scuola si svolga nel miglior modo possibile. Queste, in sintesi, le indicazioni fornite:

Scelta dell’impresa di trasporto

Nella scelta, troppo spesso condizionata da considerazioni esclusivamente di ordine economico, deve essere osservata una procedura di trasparenza e comparazione dei preventivi, avendo cura di contemperare le esigenze di risparmio con le garanzie di sicurezza.

Le ditte devono preventivamente dimostrare, mediante apposita documentazione e se del caso autocertificazione:

  • di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente;
  • di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi;
  • di essere autorizzati all’esercizio della professione (AEP) e iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
  • di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei;
  • che il mezzo sia regolarmente dotato dello strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo del conducente (cronotachigrafo o tachigrafo digitale), coperto da polizza assicurativa RCA;
  • che il personale addetto alla guida sia titolare di rapporto di lavoro dipendente ovvero che sia titolare, socio o collaboratore dell’impresa stessa, in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL.

Il Dirigente scolastico dovrà altresì acquisire attraverso il servizio on-line INPS-INAIL il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.

Idoneità e condotta del conducente

L’idoneità alla guida del conducente è provata principalmente dal possesso della patente di guida categoria D e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone, in corso di validità, rilevabile dal documento stesso.

Il conducente deve portare al seguito, durante la guida, la dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa, che attesta la tipologia e la regolarità del rapporto di lavoro.

Nel corso del viaggio gli accompagnatori dovranno prestare attenzione al fatto che il conducente di un autobus non può assumere sostanze stupefacenti, psicotrope (psicofarmaci) né bevande alcoliche, neppure in modica quantità. Durante la guida egli non può far uso di apparecchi radiotelefonici o usare cuffie sonore, salvo apparecchi a viva voce o dotati di auricolare.

La verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo, per la sua complessità tecnica e giuridica, non può che essere rimessa agli organi di polizia stradale.

È tuttavia opportuno che gli accompagnatori sappiano che il conducente di un autobus deve rispettare:

  • il periodo di guida giornaliero;
  • il periodo di guida settimanale e bisettimanale;
  • fruire di pause giornaliere e di riposo giornaliero e settimanale.

Più semplice, probabilmente, è prestare attenzione alla velocità di guida, che deve sempre essere adeguata alle caratteristiche e condizioni della strada, del traffico e ad ogni altra circostanza prevedibile, nonché entro i limiti prescritti dalla segnaletica e imposti agli autobus: 80 km fuori del centro abitato e 100 km in autostrada.


Idoneità del veicolo

L’idoneità del veicolo è attestata essenzialmente dalla visita di revisione annuale, il cui esito è riportato sulla carta di circolazione.

In maniera empirica si dovrà prestare attenzione alle caratteristiche costruttive, funzionali e ad alcuni importanti dispositivi di equipaggiamento: l’usura degli pneumatici, l’efficienza dei dispositivi visivi, di illuminazione, dei retrovisori.

Se l’autobus è dotato di sistemi di ritenuta-cinture di sicurezza i passeggeri devono utilizzarli e devono essere informati, mediante cartelli-pittogrammi o sistemi audio visivi, di tale obbligo. Se il mancato uso riguarda un minore ne risponde il conducente o chi è tenuto alla sua sorveglianza, qualora si trovi a bordo del veicolo.

L’autobus deve, inoltre, essere dotato di estintori (almeno un estintore a schiuma da 5 litri, oppure in alternativa uno a neve carbonica da 2 kg fino a 30 posti, ovvero 2 estintori per autobus con più di 30 posti) e di “dischi” indicanti le velocità massime consentite, applicati nella parte posteriore del veicolo: 80 km/h e 100 km/h.

La copertura assicurativa R.C.A. è rilevabile dal certificato assicurativo, che deve trovarsi a bordo del veicolo. Il numero massimo di persone che l’autobus può trasportare può invece essere tratto dalla carta di circolazione.

Intervento della Polizia stradale

Data la particolare dimensione tecnica e giuridica della materia, si potrà e dovrà richiedere la collaborazione e l’intervento degli Uffici della Polizia Stradale territorialmente competenti, già sensibilizzati a tal riguardo dalla propria Direzione centrale, ogni qualvolta ritenuto opportuno, in particolare prima di intraprendere il viaggio e durante lo stesso se la condotta del conducente o l’idoneità del veicolo non dovessero rispondere ai requisiti sopra delineati.

Per consentire alla Polizia Stradale di organizzare i servizi di controllo, compatibilmente con le altre attività istituzionali e fatte salve eventuali emergenze, i Dirigenti scolastici avranno cura di inviare alla Sezione Polizia Stradale del capoluogo di provincia della località in cui avrà inizio il viaggio, una comunicazione secondo lo schema allegato alla nota. Resta inteso che, in presenza di evidenti situazioni che possono compromettere la sicurezza della circolazione e l’incolumità dei trasportati, in qualsiasi momento, l’intervento degli organi di Polizia Stradale deve essere richiesto tramite i tradizionali numeri di emergenza.


Le reazioni politiche e sindacali

Come già detto, la pubblicazione della circolare del MIUR ha suscitato non poche polemiche.

Dapprima, il Movimento 5 Stelle, a voce della deputata Silvia Chimienti, ha presentato un’interrogazione parlamentare.

«Francamente – si legge in un comunicato del 3 marzo – manca soltanto che il MIUR chieda agli insegnanti di guidare il pullman della gita e, già che c’è, di cambiare l’olio e dare una pulita ai vetri. La circolare appena emanata dal ministero dell’Istruzione è fuori dal mondo: il docente dovrebbe accertarsi, oltre che dell’incolumità dei suoi studenti, anche delle condizioni di salute del conducente e dello stato del mezzo di trasporto, “empiricamente”. Di questa circolare chiediamo conto al ministero dell’Istruzione: non si può chiedere agli insegnanti di assumersi anche questa responsabilità e sarebbe quantomeno opportuno che la stessa venisse ritirata».

«Se è del tutto logico e comprensibile che gli insegnanti si occupino della sicurezza degli studenti, appare davvero folle che gli stessi dovrebbero anche verificare, tra le varie, l’affidabilità dell’azienda che offre il mezzo di trasporto, le condizioni di salute e lucidità dell’autista e lo stato di usura delle gomme, l’idoneità delle cinture di sicurezza e del sistema di illuminazione del mezzo. È incomprensibile come al ministero non si siano resi conto del fatto che questa misura, oltre ad essere irricevibile, sia offensiva nei confronti del nostro corpo insegnante. Chiediamo che questa assurdità abbia immediatamente fine, siamo oltre il ridicolo».

Poco dopo, anche i Sindacati hanno incominciato a chiedere chiarimenti e il ritiro della circolare.

La Flc Cgil evidenzia gli aspetti controversi della circolare e dell’allegato vademecum, secondo i quali il “docente-poliziotto” (così viene definito dal Sindacato) dovrebbe:

  • verificare l’idoneità e la condotta del conducente e l’idoneità del veicolo;
  • prestare attenzione al fatto che il conducente non può assumere sostanze stupefacenti, psicotrope (psicofarmaci) né bevande alcoliche, neppure in modica quantità;
  • prestare attenzione al fatto che egli non può fare uso di apparecchi radiotelefonici o usare cuffie sonore, salvo apparecchi a viva voce o dotati di auricolare;
  • verificare che il conducente di un autobus rispetti il periodo di guida giornaliero, il periodo di guida settimanale e bisettimanale, fruisca di pause giornaliere e di riposo giornaliero e settimanale;
  • prestare attenzione alla velocità tenuta, che deve sempre essere adeguata alle caratteristiche e condizioni della strada, del traffico e ad ogni altra circostanza prevedibile, nonché entro i limiti prescritti dalla segnaletica e imposti agli autobus;
  • in maniera empirica, prestare attenzione alle caratteristiche costruttive, funzionali e ad alcuni importanti dispositivi di equipaggiamento: l’usura degli pneumatici, l’efficienza dei dispositivi visivi, di illuminazione, dei retrovisori.

Compiti che, secondo la Flc Cgil, non possono competere ai docenti. «Per questo, se non vogliamo che i docenti smettano di organizzare gite scolastiche e viaggi di istruzione, se non vogliamo danneggiare anche il settore e, soprattutto, se vogliamo continuare ad offrire ai nostri ragazzi le opportunità culturali che gite e viaggi possono offrire, si ritiri la nota e si prendano altre misure (controlli preventivi da parte di specialisti, massimali assicurativi, meno burocrazia)».


Le FAQ del MIUR

In risposta alle problematiche sollevate, il MIUR, ancora una volta, ricorre ad una serie di FAQ, che vorrebbero chiarire (ma in realtà sollevano ulteriori polemiche), i veri compiti delle scuole e dei docenti.

Ecco come risponde il Ministero alle principali domande:

1. La nota prot. n. 674 del 3/02/2016 attribuisce nuove responsabilità ai docenti accompagnatori in merito all’organizzazione dei viaggi di istruzione?

No, la nota non attribuisce nuove responsabilità ai docenti e Dirigenti scolastici. In particolare, per quanto attiene agli accertamenti circa lo stato dei mezzi di trasporto, si tratta di documenti e verifiche che la scuola è tenuta a richiedere alla società di trasporti che viene di volta in volta individuata.

2. I docenti hanno la responsabilità sulla condotta del conducente?

Il Vademecum realizzato dalla Polizia Stradale, che il MIUR ha trasmesso alle scuole con la nota prot. n. 674/2016, ribadisce le responsabilità in capo al conducente che deve mantenere, per tutta la durata del viaggio, un comportamento che non esponga a rischi le persone trasportate. In questo caso, la responsabilità della condotta è solo del conducente medesimo e la verifica dell’idoneità alla guida dello stesso ricade sulla società dei trasporti per la quale presta servizio. Non è compito quindi del personale docente o del Dirigente scolastico l’accertamento di detta idoneità.

Il Vademecum elaborato dalla Polizia stradale effettua un puntuale riepilogo degli obblighi previsti dalle norme di condotta, e invita gli insegnanti a segnalare alla Polizia medesima, in una dimensione di esercizio di senso civico, eventuali comportamenti considerati a rischio dei quali dovessero avere testimonianza diretta (come ad esempio parlare al cellulare, ascoltare musica con auricolari, bere alcolici o mangiare alla guida ecc.).

La nota prot. n. 674 del 3/02/2016 annulla o sostituisce la precedente circolare prot. n. 291 del 14/10/1992?

La nota prot. n. 674 del 3/02/2016 non sostituisce ed annulla la validità della precedente circolare prot. n. 291 del 14/10/1992. La circolare del ‘92 infatti riguarda diversi aspetti dell’organizzazione delle visite di istruzione: le finalità didattiche, la differenziazione dei diversi tipi di viaggi di istruzione, il richiamo alle modalità di partecipazione dei docenti accompagnatori ecc., ed infine la scelta del mezzo di trasporto e dell’agenzia di viaggio.

Si tratta di una circolare onnicomprensiva che affronta l’organizzazione della visita di istruzione sia sotto il profilo didattico che tecnico.

Prima di intraprendere un viaggio o una visita di istruzione e sempre obbligatorio darne comunicazione o richiedere l’intervento della Polizia stradale?

No, non è obbligatorio né comunicare la partenza né richiedere l’intervento preventivo. Chi finora si rivolgeva alla Polizia Locale può continuare a farlo. La nota informa che c’è la possibilità di rivolgersi anche alla Sezione di Polizia Stradale più vicina alla scuola e richiedere l’intervento della stessa per un controllo del mezzo di trasporto e la verifica dell’idoneità del veicolo e del conducente la mattina, prima della partenza, in caso sorgano dubbi sulla regolarità degli stessi.

La richiesta del controllo del mezzo di trasporto e la verifica dell’idoneità del veicolo e del conducente da parte della Polizia stradale va fatta solo per viaggi di istruzione superiori ad un giorno?

No la richiesta di intervento della Polizia stradale può essere fatta anche qualora il viaggio di istruzione sia di una sola giornata.

Come posso richiedere l’intervento della Polizia stradale?

In caso di necessità l’intervento andrà richiesto telefonicamente utilizzando il numero di emergenza (112 – 113). La compilazione e l’invio del modulo 2 (allegato alla nota) alla sezione della Polizia Stradale della provincia dove ha sede la scuola, non va utilizzato per richiedere l’intervento della Polizia Stradale, ma per segnalare il viaggio e agevolare la programmazione dei controlli lungo l’itinerario, che saranno effettuati a campione.


Ma la polemica continua…

Come già detto, queste FAQ, anziché rassicurare, hanno ulteriormente esacerbato gli animi.

Dichiara Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti: «Gli insegnanti sono esterrefatti e arrabbiati per gli obblighi imposti con questa famigerata circolare e perciò il MIUR ha pubblicato alcune faq che smentiscono, o sembrano smentire, quanto disposto precedentemente. Però il ministero dimentica che, mentre le circolari equivalgono ad atti amministrativi, le faq sono prive di valore giuridico. I dirigenti di numerose scuole, infatti, stanno a loro volta emanando circolari che impongono ai docenti, in occasione di gite e viaggi, obblighi semplicemente al di fuori di ogni logica e delle competenze del personale docente».

«Il MIUR la smetta, dunque, di ricorrere a inutili faq, che rischiano soltanto di alimentare ulteriormente la confusione, e intervenga con urgenza ritirando la circolare».

L’incontro con i Sindacati

Su spinta dei Sindacati, finalmente, il 23 marzo si è tenuto un incontro al MIUR che potrebbe (il condizionale è d’obbligo) risolvere la questione.

Scrive lo Snals Confsal: «Ha introdotto i lavori il direttore, dott.ssa Boda, che ha affermato di voler intraprendere un metodo di lavoro basato sul confronto preventivo con le OO.SS. prima dell’emanazione di disposizioni per le scuole. In questo contesto ha spiegato l’iter dell’emanazione della nota contestata che non voleva introdurre in alcun modo nuovi oneri e responsabilità per il personale della scuola, ma che era nata da una interlocuzione con il ministero degli interni e i vertici della la polizia stradale.

La Dott.sa Boda nella sua risposta ha accolto le richieste del sindacato e si è impegnata ad emanare una circolare sostitutiva in cui verranno recepiti gli impegni assunti durante l’incontro. Ha, su precisa richiesta del sindacato, accettato di inviarla alle OO.SS. sotto forma di bozza prima della sua emanazione, in modo da poter recepire eventuali osservazioni, integrazioni o modifiche che si ritenessero necessarie».

Secondo quanto riportato dalla Flc Cgil, la dott.ssa Boda «ha inoltre chiesto di esprimersi in merito alla proposta di istituire, unicamente ai fini della sicurezza, un portale nazionale in cui registrare le gite scolastiche, soprattutto quelle che si svolgono all’estero, in modo tale che le autorità e lo stesso MIUR possano intervenire e informare prontamente avendo sempre aggiornato il quadro della situazione».

A tale proposito, sempre la Flc Cgil ha evidenziato che «per quanto riguarda l’istituzione del portale, funzionale soprattutto alla tutela per le gite all’estero, è misura positiva se ben calibrata e semplice da gestire, senza farla diventare, per le disfunzioni SIDI, un’altra complicazione per le scuole».

Non resta dunque che attendere questa nuova circolare sostitutiva, che si spera non tardi a venire.

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