Sinergie di Scuola

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21593 del 2017, che ha suscitato tanto clamore e molta preoccupazione nel mondo scolastico, è tornata ad occuparsi della responsabilità del personale scolastico, in particolare della Dirigente e del docente dell’ultima ora, in seguito alla morte di un alunno di prima media, investito dall’autobus all’uscita della scuola.

Precisiamo subito che la responsabilità del Dirigente è “in organizzando”: egli deve assumere ogni provvedimento indispensabile a garantire la sicurezza della scuola (v. art. 369, lett. d, D.Lgs. 297/1994) ed è tenuto a “interfacciarsi” con gli enti locali, quali comuni e province, che hanno competenze relative al circolo e all’istituto.

Ogni Dirigente scolastico deve, quindi, predisporre delle misure organizzative che possano garantire la sicurezza della propria scuola, tenendo conto di tutte le particolarità dei luoghi e delle persone, non risolvendosi in indicazioni puramente generiche e di principio, come quella che statuisce che «i docenti e i collaboratori scolastici vigileranno dentro e fuori le aule, nel cortile della scuola fino al cancello».

Come meglio vedremo in seguito, la vicenda analizzata dalla Corte di Cassazione insegna che il Dirigente deve garantire che i collaboratori scolastici siano davanti al portone di uscita della scuola a controllare il regolare deflusso e che, in caso di ritardo dell’autobus, si aspetti a far uscire i ragazzi sino a che tutti i mezzi di trasporto non si siano posizionati.

Gli insegnanti dell’ultima ora hanno, invece, l’obbligo di segnalare eventuali situazioni di pericolo e di vigilare gli alunni dal momento dell’uscita dall’aula fino al cancello esterno della scuola, ove avviene simbolicamente o materialmente la riconsegna dei medesimi ai genitori o chi ne fa le veci (per es. gli addetti ad uno scuolabus). Quindi collaboratori e docenti hanno una responsabilità in vigilando.

Da tali obblighi, sia in vigilando che in organizzando, discende che ogni volta che l’alunno cagiona un danno a se stesso, si delinea una responsabilità contrattuale dell’istituto scolastico rappresentato dal Dirigente e anche dall’insegnante (che era obbligato a vigilare), i quali dovranno provare di non essersi comportati con colpa e aver fatto quanto era in loro potere (sia dal punto di vista organizzativo, sia operativo) per evitare il verificarsi del danno al minore.

Il regolamento di Istituto

Ritornando all’esame dell’ordinanza che ci occupa, essa ha attribuito la responsabilità dell’omicidio colposo occorso al minore anche al Miur (in qualità di datore di lavoro sia del Dirigente, sia dell’insegnante) e al Comune che ha organizzato il servizio di trasporto pubblico (il cui autista ha investito lo studente), per la circostanza che gli allievi, terminata l’ultima ore di lezione, sono stati lasciati liberi sulla strada pubblica, nonostante il regolamento di istituto prevedesse una adeguata sorveglianza sino all’arrivo dei genitori o del conducente dell’autobus.

L’amministrazione scolastica si è difesa affermando che l’incidente è avvenuto all’esterno dell’edificio scolastico, ove non si estenderebbe l’obbligo di vigilanza dei minori da parte del corpo docente o del personale dipendente del MIUR, poiché la custodia degli alunni andrebbe confinata all’interno della sede della scuola durante lo svolgimento delle attività scolastiche e non in luoghi che non rientrano nella pertinenza dell’istituto.

Il punto di raccolta degli alunni è esterno al perimetro della scuola e, pertanto, non costituirebbe pertinenza della stessa, difettando, quindi, in radice, ogni obbligo di custodia dei minori.

La Cassazione, però, ha agevolmente respinto la tesi difensiva dell’amministrazione scolastica, proprio basandosi sul chiaro dettato dell’art. 3, lettere d ed f del regolamento d’istituto.

Tale articolo, infatti, poneva a carico del personale scolastico l’obbligo di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, e demandando al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino.

Da ciò si può con tutta evidenza ricavare che l’attività di vigilanza della quale l’amministrazione scolastica era onerata, non avrebbe dovuto arrestarsi sino a quando gli alunni non fossero stati presi in consegna da altri soggetti e, dunque, sottoposti ad altra vigilanza, nella specie quella del personale addetto al trasporto.

La responsabilità (anche) della preside e dell’insegnante dell’ultima ora non viene meno neanche nel caso in cui nel processo penale attinente all’omicidio (colposo) dell’alunno, essi siano stati prosciolti per intervenuta prescrizione del reato. Il giudizio penale, infatti, segue logiche e arriva a conclusioni non vincolanti per il giudizio che si svolge innanzi al giudice civile, il quale può ritenere colpevoli, dal punto di vista del risarcimento dei danni conseguenti l’incidente occorso al minore, gli stessi soggetti considerati non più sanzionabili dal punto di vista penale.

Precedenti nella giurisprudenza

La Cassazione, attraverso la sentenza n. 17574/2010, ha precisato che non può essere messa in dubbio l’esistenza di una posizione di garanzia, cioè un obbligo di tutela dell’incolumità psicofisica degli alunni, in capo agli addetti al servizio scolastico nei confronti dei minori affidati alla scuola sino all’arrivo dei mezzi di trasporto pubblici.

Posizione che si configura diversamente a seconda, da un lato, dell’età e del grado di maturazione raggiunto dagli allievi, oltre che delle circostanze del caso concreto.

Come già precisato commentando la precedente sentenza degli Ermellini, la suddetta posizione di garanzia deriva dall’accoglimento della domanda di iscrizione dell’allievo e dal suo inserimento nell’organizzazione scolastica. Il contenuto di queste obbligazioni comprende senz’altro il garantire la sicurezza e l’incolumità dei discenti nel tempo in cui fruiscono della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, al fine di evitare che l’allievo procuri danno agli altri e a se stesso.

Per il caso di non presenza del mezzo di trasporto pubblico, i ragazzi debbono tornare indietro con l’insegnante, in attesa dell’arrivo dell’autobus.

Detta responsabilità perciò opera anche quando l’incidente avvenga non solo all’interno dell’istituto e durante lo svolgimento delle normali attività scolastiche, ossia in una situazione cioè che rientra tipicamente nel dovere di vigilanza, ma anche all’uscita dalla scuola, quando i ragazzi hanno già varcato i “confini” dell’istituto.

Nel caso concreto, sono stati chiamati a rispondere dell’incidente, ciascuno per la condotta specificatamente contestata, il guidatore dell’autobus, cui si è addebitato di aver condotto il mezzo a velocità troppo alta (25 km/h) e comunque di non essersi fermato in presenza dei ragazzi che uscivano da scuola; l’insegnante di educazione fisica che aveva effettuato la lezione dell’ultima ora di scuola prima dell’uscita, per aver violato il contratto collettivo di categoria e del regolamento che imponevano di assistere all’uscita degli alunni dall’istituto, prevedendo che gli alunni stessi, compresi quelli della scuola media, dovessero essere fatti scendere e salire dai mezzi davanti al portone della scuola e attribuivano all’insegnante la vigilanza in caso di ritardo dei mezzi, prevedendo, per il caso di ritardo notevole, che i minori fossero consegnati alla forza pubblica; la preside dell’istituto per avere omesso di far rispettare agli insegnanti gli obblighi previsti per garantire la incolumità degli alunni, in violazione dei doveri inerenti la funzione direttiva di cui era titolare, previsti dal D.Lgs. 297/1994, art. 396, capi 1 e 2, lett. c, d, l, e art. 491, capo 2, lett. b, pur essendo a conoscenza della esistente prassi per la quale gli alunni non venivano fatti scendere e salire dai mezzi; due dipendenti comunali, rispettivamente responsabili del servizio comunale della pubblica istruzione e di quello di polizia municipale, per colpa generica in relazione all’orario di arrivo dell’autobus di linea alla scuola, coincidente con l’uscita dei ragazzi (mentre avrebbe dovuto essere anticipato in modo da poter aver tempo di fermarsi prima del loro arrivo) e per colpa specifica (art. 157 C.d.S. e art. 352 reg. C.d.S.) per non aver fatto delimitare con apposita segnaletica orizzontale e verticale spazi idonei alla fermata dell’autobus, consentendo invece una indisciplinata, caotica e pericolosa circolazione dei mezzi di trasporto contestualmente all’ora di uscita dalla scuola.

È stato accertato dai giudici di entrambi i gradi di giudizio, che l’insegnante dell’ultima ora, al termine della lezione di ginnastica, aveva fatto uscire i ragazzi dalla porta della palestra che affacciava direttamente sulla strada e costituiva una delle normali uscite dalla scuola, secondo una prassi normalmente seguita da tutti gli insegnanti della scuola, dove non era prevista alcuna organizzazione o sorveglianza dell’arrivo, dei movimenti e della discesa e salita dei ragazzi sui mezzi che effettuavano il servizio di trasporto alla scuola; si è altresì accertato che tale servizio era assicurato da parte di ben sette pullman, di cui sei erano pulmini appositamente destinati al servizio di scuolabus, ed uno, quello che aveva causato l’incidente, era invece un autobus di linea che però, a seguito di apposito accordo tra la società che lo aveva in gestione ed il Comune, in coincidenza con gli orari di entrata e di uscita dalla scuola, modificava il proprio percorso per poter effettuare una fermata nei pressi della scuola e così poter effettuare il trasporto di un gruppo di alunni che abitavano in una zona da tale autobus raggiunta; in particolare, mentre i pulmini dello scuolabus sostavano nel piazzale già prima dell’orario di scuola per attendere da fermi l’uscita dei ragazzi, non vi era invece nessuna precisa regolamentazione del servizio di tale autobus che, essendo vincolato alle fermate di linea, arrivava alla scuola dopo che gli alunni ne erano già usciti, non aveva uno spazio fisso per far salire e scendere i ragazzi ma si fermava a discrezione dell’autista dove, secondo la specifica situazione del momento, vi era più spazio o era più agevole la manovra, per poi ripartire.

I giudici hanno verificato che i ragazzi si affollavano disordinatamente sulla strada in attesa del loro autobus in gruppetti formati da allievi di varie classi che si radunavano insieme solo in relazione alla zona di residenza.

L’incidente è avvenuto nel momento in cui l’autobus stava svoltando per entrare nel cortile della scuola, allorché alcuni ragazzi, vedendolo arrivare e riconoscendolo come il proprio, si erano avvicinati, spostandosi dal marciapiede verso la porta della corriera, “appiccicati” quasi alla stessa, di modo che un alunno (per una causa non sicuramente accertata, forse perché urtato dalla portiera del mezzo che il conducente aveva già aperto – secondo la sentenza di primo grado – o forse perché spinto da un ragazzo più grande, secondo il giudice di appello) è caduto proprio a ridosso dell’autobus in movimento che ha continuato la sua marcia, schiacciando il corpo del ragazzo e provocandone l’immediato decesso.

Principi generali

Da quanto emerso nelle pronunce sopra citate, si possono ricavare i seguenti principi:

  1. disciplina, nel regolamento di istituto, chiara delle modalità di vigilanza degli alunni, con particolare attenzione all’entrata e all’uscita da scuola, da effettuarsi comunque per tutta la durata dell’affidamento dei minori, fino al momento del subentro, anche potenziale, dei genitori o di chi per loro (es. l’autista dell’autobus di linea del Comune);
  2. assicurazione, da parte degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, di una costante e attenta vigilanza sul comportamento degli alunni durante l’orario scolastico, intervalli, uscite ed entrate comprese;
  3. spiegazione puntuale e dettagliata agli alunni delle regole di comportamento da seguire prima di svolgere qualsiasi attività, specie quelle comportanti spostamenti e corsa;
  4. riunioni ad avvio di anno scolastico con i genitori e gli addetti alla vigilanza stradale (polizia municipale e stradale) per valutare in concreto la sicurezza del ritorno a casa degli alunni quando non accompagnati;
  5. coinvolgimento del competente ente locale in materia di organizzazione del servizio di trasporto degli alunni, se attivato.

In tutto ciò, emerge con chiarezza il ruolo particolarmente delicato, ma decisivo, del Dirigente scolastico, che dovrà pertanto “mettere nero su bianco” chiare ed esaustive disposizioni organizzative e di servizio nei confronti del personale interno alla scuola, anche ad evidenti fini documentali. Tali disposizioni, emanabili anche da soggetti a ciò delegati dal Dirigente, costituiscono un valido ausilio in caso di contenzioso e vanno archiviate con estrema cura. Un’efficace formulazione del regolamento d’istituto, con chiare descrizioni dei compiti di ciascun addetto alla vigilanza, può sostituire l’adozione di singole numerose disposizioni di servizio ma, in tal caso, si deve effettuare un’adeguata e documentata attività di informazione nei confronti del personale.

I recenti interventi legislativi

Il 30 novembre scorso sono state approvate definitivamente le nuove norme sull’accompagnamento dei minori di 14 anni previste dalla legge di conversione del cosiddetto Decreto Legge fiscale.

D’ora in poi i genitori delle ragazze e dei ragazzi minori di 14 anni potranno legittimamente autorizzare le scuole frequentate dai propri figli a consentirne l’uscita autonoma dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo di autoresponsabilizzazione.

Il rilascio dell’autorizzazione da parte della famiglia avrà l’effetto di esonerare il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.

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