Il D.Lgs. 75/2017, con gli artt. 8 e 22 comma 12, ha modificato l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 (“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”); sono state infatti previste delle importanti novità relative alla trasmissione, all’Anagrafe delle prestazioni, degli incarichi conferiti dal 1° gennaio 2018.
L’esatto adempimento degli obblighi riveste particolare importanza. La Corte dei Conti ha avuto modo di pronunciarsi e condannare, in sede di giudizio per danno erariale, anche solo per l’inesatta trasmissione dei dati: si cita, solo a titolo di esempio, la sentenza di condanna della sezione giurisdizionale per il Lazio, n. 424 del 2014, con cui venne sanzionato un dipendente comunale per omessa pubblicazione e comunicazione al Dipartimento Funzione Pubblica di incarichi esterni conferiti.
Sull’argomento in esame, il Dipartimento Funzione Pubblica, a questo link, riporta indicazioni e invita alla partecipazione a webinar per gestire le modifiche intervenute.
Cosa cambia in concreto
Non è facile districarsi, in ambito meramente normativo, nel continuo modificarsi di leggi e atti; solo l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, per esempio, è stato modificato ben dodici volte, e la materia stessa delle pubblicazioni e comunicazioni incarichi è corredata da altre disposizioni, come il D.Lgs. 33/2013 (artt. 15 e 18) e le Linee Guida ANAC (Determinazione 1310/2016 e Delibera 50/2013).
Per quanto riguarda esclusivamente i nuovi adempimenti, può soccorrere l’esame congiunto dei commi precedenti, come modificati dalla novella in vigore dall’inizio del prossimo anno.
Analizzando dapprima il dettato normativo, si riportano testualmente le modifiche recate ai commi 12, 13 e 14 del citato art. 53, con breve raffronto con le disposizioni previgenti.
Nuovo testo comma 12:
Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto.
Raffronto con previgente comma 12: la disposizione è stata ridotta e semplificata. Nel vecchio testo si prevedeva l’obbligo di accompagnare la comunicazione con dettagliata relazione indicante norme di riferimento, ragioni dell’incarico, criteri di scelta e altro. È stata eliminata anche la prescrizione, effettivamente ridondante, di dover rendere la comunicazione anche nel caso negativo, ovvero quando non si fossero conferiti e/o autorizzati incarichi nell’anno precedente.
Nuovo testo comma 13:
Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
Raffronto con previgente comma 13: la disposizione previgente prevedeva che detta comunicazione dovesse essere resa «entro il 30 giugno di ciascun anno». L’adempimento rimane con il nuovo testo, ma la comunicazione deve essere resa «tempestivamente»; l’obbligo quindi viene razionalizzato, ma non consente dilazioni, imponendo la comunicazione dell’incarico, proprio o conferito da altri, nell’immediatezza dello stesso.
Nuovo testo comma 14:
Al fine della verifica dell’applicazione delle norme di cui all’art. 1, commi 123 e 127, della Legge 23/12/1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal D.Lgs. 14//03/2013, n. 33, i dati di cui agli artt. 15 e 18 del medesimo D.Lgs. 33/2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico nonché l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.
Raffronto con previgente comma 14: anche in questo caso, vanno comunicati «tempestivamente» (mentre nella versione previgente il termine era il 30 giugno), i dati di cui agli artt. 15 e 18 del D.Lgs. 33/2013; si rammenta che gli incarichi di cui all’art. 15 sono quelli di collaborazione e consulenza (con varia documentazione come estremi dell’atto, curriculum vitae, compensi ecc.), mentre quelli di cui all’art. 18 sono gli incarichi conferiti ai propri dipendenti (dipendenti pubblici, anche in questo caso con corredo di documentazione attinente).
Nella nuova disposizione, viene eliminato il riferimento a «i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d’ufficio»; la previsione (alla luce del generale divieto, più volte ribadito dalla magistratura contabile e correlato al canone dell’onnicomprensività dei compensi nel pubblico impiego), di conferire incarichi retribuiti per mansioni ricomprese nei doveri di ufficio, trova la sua giustificazione nell’ovvia presunzione del buon andamento dell’azione amministrativa.
Come evidente, il nuovo testo poi opera una connessione tra comunicazioni e pubblicazioni obbligatorie prescritte dal Decreto Trasparenza. Vengono poimantenute le previsioni in ordine alle banche dati e gli obblighi di comunicazione nei confronti del Dipartimento Funzione Pubblica; in tal proposito, sorprende che l’opera di razionalizzazione operata non abbia coinvolto il comma 5-bis dell’art. 1 del D.L. 101/2013, convertito con Legge 125/2013, a norma del quale:
5-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 trasmettono, entro il 31 dicembre 2013, i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato.
Tale norma, che non indica in realtà a quale organo inviare la comunicazione, dovrebbe ritenersi superata dalle disposizioni sopravvenute ( sul punto già esistenti prima del comma 5-bis citato); dobbiamo dar conto tuttavia che risulta ancora la vigenza di detta disposizione.
Può destare perplessità, infine, la permanenza dell’ultima comunicazione prevista, ovvero l’informativa, alla Corte dei Conti dal Dipartimento Funzione Pubblica, della Amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione degli incarichi esterni; la previsione va letta in concomitanza con l’espunzione dell’obbligo (prima contenuto nel comma 12) di comunicare anche la situazione di non aver conferito incarichi nell’anno di riferimento.
Le Amministrazioni non conferenti incarichi quindi, pur sollevate dall’obbligo di comunicare tale situazione al Dipartimento Funzione Pubblica, potranno essere segnalate alla Corte dei Conti, con conseguenze che ignoriamo (è probabile ci possa essere una indagine conoscitiva da parte della magistratura contabile).
Per le specifiche tecniche relative alle modalità di inserimento dati nel sistema, si rimanda alle citate indicazioni fornite dal Dipartimento Funzione Pubblica.