Sinergie di Scuola

Come già accennato più volte su queste pagine, l’istituto della malattia sollecita dubbi relativi alla normativa in vigore e alla vastità dei casi possibili, accresciuti dall’assenza di normativa sul punto (prima di tutto contrattuale) e da mancanza di indicazioni pratiche recenti in sede istituzionale.

Analizziamo brevemente alcuni casi di possibile interesse.

Il caso della “ricaduta”

Un caso di frequente configurazione pratica lo presentano le cosiddette “ricadute”, connesse a quei certificati medici che presentino questa dicitura e che intervengano di seguito a precedenti certificati, ponendo il problema di applicazione delle trattenute previste dal D.L. 112/2008 (convertito nella Legge 133/2008).

Ricordiamo preliminarmente che l’art. 71 del richiamato decreto dispone così:

Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

La disposizione prescrive che il trattamento economico fondamentale (escluso ogni trattamento accessorio) è regime operante nei primi dieci giorni di assenza.

Alla luce di quanto testualmente riportato, la diagnosi “ricaduta” non pare, in quanto tale, avere supporto normativo quale causa autonoma di esenzione dalle decurtazioni.

La circolare n. 8/2008 della Funzione Pubblica, comunque, chiarisce come di seguito:

La norma prescrive una decurtazione “permanente” nel senso che la trattenuta opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni. Pertanto, nel caso di assenza protratta per un periodo superiore a dieci giorni (ad esempio per undici giorni o più) i primi dieci giorni debbono essere assoggettati alle ritenute prescritte mentre per i successivi occorre applicare il regime giuridico - economico previsto dai CCNL ed accordi di comparto per le assenze per malattia. In sostanza, i dieci giorni non sono un contingente predefinito massimo esaurito il quale si applicano le regole contrattuali e l’assenza per malattia che si protrae oltre il decimo giorno non consente la corresponsione della retribuzione contrattuale (individuata dai CCNL e dagli accordi di comparto) a partire dal primo giorno, ma il trattamento deve essere comunque “scontato” relativamente ai primi dieci giorni.

Chiarito quindi che le decurtazioni operano nei primi 10 giorni di ogni singola assenza, bisogna individuare i casi per i quali i successivi giorni possano essere “legati” ai primi dieci al fine di non operare le decurtazioni per i giorni successivi.

Ebbene, la circolare n. 7 della Funzione Pubblica, sempre del 2008, chiarisce che:

Quanto all’individuazione del “periodo superiore a dieci giorni”, la fattispecie si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell’intera assenza sia nell’ipotesi in cui in occasione dell’evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante altro/i certificato/i, sempre che l’assenza sia continuativa (“malattia protratta”).

Quindi, l’esenzione dalla decurtazione non sembra possa derivare dal termine “ricaduta” contenuto nella prognosi, quanto all’unicità dell’evento morboso, che può essere ricollegata a due o più certificati ma solo se si tratta di malattia “protratta” ovvero assenza continuativa.

Tutto quanto espresso vale, ricordiamo, fatto salvo il regime di maggior favore previsto dall’art. 71 (infortunio sul lavoro o assenza per causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, assenze relative a patologie gravi che richiedono terapie salvavita); se il lavoratore, eccettuati questi casi, dopo i primi 10 giorni di assenza, rientri in servizio (quindi l’assenza non è continuativa), le decurtazioni operano per entrambi i periodi di malattia.

Malattia e stato patologico connesso ad invalidità riconosciuta

Il certificato di malattia attestante l’assenza di un dipendente potrebbe indicare diciture da cui emerga la connessione dello stato patologico a situazione di invalidità riconosciuta, ipotesi che potrebbe ingenerare il dubbio sull’applicabilità delle decurtazioni economiche sopra previste.

La dicitura può, nella pratica, venir riportata nel certificato medico per indicare una delle casistiche per le quali il Decreto 18/12/2009, n. 206 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione (allora così denominato), integrato dalla circolare n. 8/2010, prevede l’esenzione dall’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità.

Sono infatti esentati dall’obbligo di reperibilità i lavoratori assenti per malattia per:

  1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  2. infortuni sul lavoro;
  3. malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
  4. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Questa esenzione non sembra riguardare le decurtazioni previste dalla Legge Brunetta.

L’art.71, comma 1, della Legge 133/2008, di conversione del Decreto Legge 25/06/2008, n. 112, prevede espressamente che «fatto salvo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore» la decurtazione retributiva non si debba operare per «le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita». Nell’elencazione suddetta, che è tassativa, non rientrano gli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Quindi, nel caso in questione, non bisogna disporre la visita fiscale, mentre è necessario operare la decurtazione economica prevista dal D.L. 112 e inoltre computare l’assenza ai fini del superamento del periodo di comporto.

A tale proposito, come chiarito dall’ARAN con orientamento applicativo SCU_022, il CCNL Scuola, all’art. 17, comma 9, si rammenti che «in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione».

Questa fattispecie, che costituisce un’estensione favorevole ai dipendenti tipica del CCNL Scuola (non replicata in altri contratti) rappresenta una delle poche forme di elasticità nella materia, che come sappiamo e come ribadito da numerose circolari ormai risalenti nel tempo, riporta una casistica da intendersi in maniera tassativa.

Certificati medici per malattia bambino e invio telematico

Forse qualcuno ricorderà che il D.L. 179/2012 (convertito nella Legge 221/2012), art. 7 comma 3, aveva previsto l’obbligo di comunicare per via telematica anche i certificati dei pediatri attestanti la malattia del figlio, necessari per fruire del relativo congedo. La medesima legge prevedeva la necessità di un decreto attuativo, da adottarsi entro il 30 giugno 2013. Ebbene, una pagina dell’INPS informa che la riforma necessita ancora del decreto attuativo, e che, di conseguenza, non è operante.

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