Le relativamente nuove regole sulla gestione “manageriale” del personale da parte dei Dirigenti scolastici pongono nuovi dubbi di legittimità sul comportamento da tenere in relazione ad un evento che interessa piuttosto frequentemente il personale scolastico, ovvero lo sciopero.
In questo ambito può verificarsi una certa difficoltà comportamentale. A fronte, infatti, di una produzione documentale di derivazione sindacale vastissima, si riscontra invece una casistica piuttosto scarna da parte della giurisprudenza e della dottrina “istituzionale” (es. ARAN), mentre la normativa, sul tema, è risalente nel tempo.
Normativa vigente
Risulta ancora vigente per il settore Scuola l’accordo nazionale allegato al CCNL del 1999, che regola l’attuazione della legge 146/90, ovvero lo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Il testo dell’Accordo è reperibile facilmente; consigliamo di tener conto di quanto riportato nel sito della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, che riporta, oltre all’accordo, anche qualche orientamento della Commnissione stessa.
Ricordiamo brevemente che l’art. 1 dell’accordo prevede che i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale della Scuola sono:
a) l’istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall’art. 1 della legge 12/06/1990, n. 146, comma 2, lettera d);
b) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell’integrità fisica delle persone;
c) attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;
d) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.
I servizi di cui alle lettere b), c) e d) sono considerati per gli aspetti strettamente connessi e collegati al servizio di cui alla lettera a).
In questo ambito deve essere sempre assicurata, tuttavia, effettività e continuità di una serie di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati. Si tratta di:
- attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
- attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di Stato conclusivi del primo ciclo, esami di qualifica professionale e di licenza d’arte, esami di abilitazione all’insegnamento del grado preparatorio, esami di Stato conclusivi del secondo ciclo);
- vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
- vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
- attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all’allevamento del bestiame;
- raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
- adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, secondo modalità da definire in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche;
- servizi indispensabili nelle istituzioni educative, come indicati nelle precedenti lettere c) e d), con particolare riferimento alla cucina, alla mensa e alla vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne.
Le prestazioni indispensabili vanno garantite da personale organizzato in contingenti.
Obbligo di informazione
Obbligo specifico dei Dirigenti scolastici è l’informazione, sia in rapporto con il personale che nei confronti delle famiglie cui è diretto non lo sciopero, ma il disservizio conseguente all’astensione dal lavoro.
È loro prescritto di invitare il personale a comunicare, volontariamente, l’adesione allo sciopero entro 10 giorni dalla comunicazione della proclamazione dello stesso, o entro cinque per lo sciopero proclamato per più comparti. Scaduti questi termini, possono valutarsi le riduzioni eventuali del servizio. A norma del comma 4 dell’art. 2, poi «I Capi d’istituto, in occasione di ciascuno sciopero, individuano – sulla base anche della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali – i nominativi del personale da includere nei contingenti di cui al precedente comma 2, in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili».
Le modalità di comunicazione e informazione alle famiglie possono declinarsi anche alla luce delle nuove tecnologie e dei divieti espressamente imposti dalla normativa più recente (si pensi, ad esempio, al divieto di utilizzo del fax all’interno delle pubbliche amministrazioni).
L’utilizzo del sito web istituzionale o delle caselle di posta elettronica possono essere strade praticabili di cui va valutato l’utilizzo.
Precettazione del personale ATA per apertura dei plessi scolastici
Costituisce comportamento antisindacale precettare il personale al solo fine di aprire le scuole per consentire l’ingresso degli alunni. Lo ha stabilito una sentenza del tribunale di Mantova del 2004 (dal sito della CGIL), che rammenta l’accordo esecutivo della legge 146 e l’elenco della serie di ipotesi per cui deve essere garantito il servizio pubblico. Tra queste ipotesi, per il Tribunale di Mantova, non rientra l’apertura dei plessi. La sentenza si incentra in realtà principalmente sui tempi di comunicazione della precettazione, che debbono essere rispettati pedisssequamente; in caso contrario, si inibiscono i legittimi diritti allo sciopero del personale.
Se lo sciopero interessa tutti i collaboratori scolastici è quindi legittimo disporre la chiusura dell’istituto scolastico.
Sciopero durante le prove Invalsi
Grande rilievo sugli organi di informazione sindacale, e sicuro interesse per i Dirigenti scolastici, ha avuto la sentenza del Tribunale di Roma, n. 16718/2012 (dal sito CGIL), davvero rilevante sotto vari profili.
L’oggetto della questione verteva sulla sostituzione di due insegnanti, aderenti allo sciopero nei giorni di somministrazione delle prove Invalsi. La sentenza ha posto l’accento su come «la sostituzione del personale in sciopero è stata disposta non per lo svolgimento delle attività specificatamente indicate dall’art. 2 legge 146/90 e dall’art. 2 [...] dell’Accordo allegato al CCNL 1998-2001 del comparto scuola, non rientrando lo svolgimento dell’attività di somministrazione delle prove Invalsi nella tipologia dei servizi essenziali ivi previsti, da considerarsi tassativa».
La sentenza ribadisce un orientamento già espresso, quello cioè di ritenere tassativa (e non derogabile né interpretabile estensivamente) l’elencazione dei servizi essenziali come declinata dall’Accordo allegato al CCNL del 1999; è evidente quindi che è opportuno evitare qualsiasi deviazione dalle ipotesi in quella sede disciplinate.
La pronuncia introduce un ulteriore spunto di riflessione sulle vetustà di accordi e contratti che, nell’attesa di rinnovi che non arrivano mai anche per le note vicende del blocco della contrattazione, comportano la non adeguatezza nel merito a previsioni “nuove” (le prove Invalsi sono state introdotte nel 2007) di prescrizioni non più adeguate (a prescindere dal merito se le prove Invalsi possano essere considerate prestazioni essenziali).
Sostituzione del personale scioperante
Il sito Unicobas Livorno riporta il testo di una sentenza estremamente articolata. La pronuncia del Tribunale di Livorno del 2011 interviene a proposito della sostituzione, operata con altro personale docente, di un professore in sciopero. La pronuncia ha il pregio di ricostruire, in modo approfondito e con linguaggio chiaro, il funzionamento dello sciopero nei servizi pubblici essenziali e nel comparto Scuola.
In particolare, pone l’accento sul fatto che non siano ritenuti dalla legge indispensabili le attività educative svolte dal personale docente (attività ordinaria di insegnamento e adempimenti aministrativi svolti dai professori).
Nel caso di specie, i sostituti del docente assente per sciopero avevano tenuto e aggiornato il registro delle presenze e anche interrogato gli allievi. Tali attività, non ritenute indispensabili dalla disciplina collettiva e dalla legge, non possono essere derogate dal Dirigente scolastico, che, non avendo vigilato sul divieto (violato, di fatto) di sostituire il docente assente per sciopero, ha limitato l’effetto dello sciopero stesso e costituito condotta avversa alla libertà sindacale, anche in assenza (come nel caso in questione) della volontà e conoscenza precisa del dirigente in ordine alla condotta tenuta dai docenti sostituti.
La breve ricognizione svolta dimostra come la gestione della materia dello sciopero sia una delle più spinose da affrontare da parte dell’amministrazione scolastica, ed evidenzia l’importanza di un aggiornamento costante anche alla luce di interpretazioni di una disciplina ferma da anni.