Sinergie di Scuola

Il tema delle gravi patologie è di grande interesse per i lavoratori pubblici e per gli operatori che gestiscono il personale, considerato che si verifica, purtroppo, con relativa frequenza (peraltro destinata ad incrementarsi visto il progressivo innalzamento dell’età media dei dipendenti pubblici), e coniuga temi delicatissimi come le assenze per malattia per danni gravi alla salute e la retribuzione; ciò nonostante, è trattato con una certa genericità da parte del legislatore.

Una prima lettura della ipotesi di CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, da poco siglato e riportato sul sito dell’ARAN, reca qualche chiarimento in tema di terapie ricorrenti e certificazioni connesse, ma non sembra chiarire il significato di gravi patologie, sul quale, quindi, ricorrono interpretazioni istituzionali e giurisprudenziali; delle più recenti diamo conto di seguito.

Norme sulle gravi patologie

Le gravi patologie, ricordiamo, rilevano sia a fini economici che lavorativi, poiché i periodi in questione comportano un regime di maggior favore con effetti sia sulle retribuzioni (che non subiscono decurtazioni) sia sul periodo di comporto (periodo relativo al massimo consentito di assenze per malattia in un dato periodo) che, se imputabile a tali motivi, non subisce incrementi.

Sul tema delle decurtazioni stipendiali, il Decreto Legge 112/2008, convertito con Legge 133/2008, all’art. 71 dispone così: «per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni [...] nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso o continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio».

La norma, ancora vigente nel testo originale (tranne qualche modifica subita ad opera del D.Lgs. 150/2009), ricorda comunque che «resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita».

La disposizione è rivolta a tutti i pubblici dipendenti, ma il regime specifico (lo ricorda anche la circolare n. 8/2010 del Ministro per la pubblica amministrazione), può variare secondo quanto previsto dai singoli CCNL di settore.

Un regime di maggior favore per il settore scolastico lo prevede l’art. 17, comma 9 del relativo CCNL, per cui «in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia [...] oltre ai giorni di ricovero di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti spetta l’intera retribuzione».

Interpretazioni degli Uffici Scolastici Regionali

Alcuni Uffici Scolastici Regionali, come l’USR Calabria con la circolare dell’aprile 2013, hanno specificato che la gravità della patologia non può essere certamente sottoposta alla valutazione discrezionale del Dirigente scolastico, occorrendo la diagnosi dal medico curante. La circolare poi associa la gravità della patologie alle terapie invalidanti, per la fruizione del regime di maggior favore, conformemente al parere ARAN del 28/01/2011, per cui «In questo ambito, dunque, alla luce di quanto previsto anche dall’art.17, comma 9, del CCNL 2006/2009 in materia di assenze per malattia, non sono comprese tutte le assenze dovute a patologie gravi, ma quelle relative ai casi di terapia con ricovero ospedaliero, day hospital o ambulatorio comprendendo, ai fini del beneficio, anche le giornate di assenza dovute agli effetti diretti e /o collaterali provocati dalle terapie, purchè anch’essi certificati secondo la normativa vigente».

Il riferimento è a quelle terapie che «pongono il dipendente trattato in condizioni di temporanea incapacità alla prestazione lavorativa».

Fondamentale importanza ha in questo caso la certificazione medica, che deve indicare la gravità della patologia, il tipo di terapia e i suoi effetti invalidanti, ma anche gli eventuali effetti “a distanza” delle terapie stesse, specificando dei giorni di effettuazione e, in maniera distinta, i giorni interessati dagli effetti negativi.

Sempre lo stesso USR, con il parere 8077 del giugno 2013, ribadisce il regime di maggior favore anche per gli accertamenti di controllo e prevenzione, che siano connessi, con nesso causale preciso, con lo stato invalidante. Sulla stessa linea, l’USR Umbria, con parere 6587 del 2015, ha chiarito che le conseguenze previste dall’art. 17 del CCNL sono quelle certificate delle terapie, e che «in detta dizione deve farsi rientrare qualsiasi effetto derivante dalle stesse, facendosi ricomprendere anche le eventuali visite specialistiche che si ritengano necessarie ai fini della corretta effettuazione della terapia, purché risulti con esattezza nella certificazione e venga rilasciata una specifica attestazione della visita specialistica effettuata e del periodo in cui si è svolta, al fine di giustificare l’eventuale assenza per l’intera giornata dal servizio».

Gravi patologie e certificazione

Anche in tema di certificazione delle gravi patologie, e di individuazione del soggetto certificante, pare continuino a sussistere dubbi.

Recentemente, in argomento è intervenuta la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l’Emilia Romagna, con la sentenza 90/2018. La Procura, in sede di appello,aveva contestato il percepimento, da parte di una insegnante, dell’intera retribuzione per periodi di assenza, che non erano riferibili, secondo la Procura, a “gravi patologie”, per inidoneità delle certificazioni mediche. La Procura citava anche i Dirigenti scolastici che avrebbero disatteso l’obbligo di disporre la visita fiscale.

In sede di giudizio, la Corte, dapprima, rileva che «[...] Non è precisato cosa debba intendersi per “grave patologia”, né chi sia titolare del potere di certificazione della sussistenza della “grave patologia” e della idoneità delle conseguenze delle terapie a giustificare l’assenza [...]», confermando così una certa carenza normativa a contrattuale sul punto.

Riguardo, invece, ai soggetti certificatori, il giudice contabile ritiene che «non può che concordarsi con quanto affermato nella sentenza di prime cure, secondo la quale il [...] nella qualità di medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, e, quindi, nell’esercizio di una pubblica funzione, era legittimato pienamente a rilasciare la certificazione relativa alla sussistenza dei presupposti di applicabilità del citato articolo 17, comma 9». La Corte, sul punto, concorda con le indicazioni dell’USR Puglia, contenute nella circolare 3059/2013, per cui la gravità della patologie deve essere comprovata, dal dipendente, mediante certificazione medica della ASL o del medico curante, oppure dello specialista operante presso gli ambulatori stessi.

Nel caso di specie peraltro, era stata fornita ampia ed esauriente documentazione medica, che descriveva nello specifico patologia (per inciso, tumorale) sofferta e conseguenze fisiche, causate dalla patologia e delle terapie prescritte. Proprio sul punto della gravità della patologia, la Corte analizza la precisa documentazione medica della dipendente, ritenendo assolutamente adeguato lo scenario descritto ai fini della ricomprensione nella tipologia di cui all’art. 17 comma 9 CCNL.

Anche se la vicenda descritta si conclude con la reiezione delle obiezioni della Procura, resta evidente che se le aule del giudice contabile riportano questi accadimenti, sarebbe necessario intervenire con maggiore precisione, da parte del legislatore, per fugare qualsiasi residuo dubbio e incertezza, stante la delicatezza del tema e la gravità delle conseguenze in caso di incertezza interpretativa.

© 2024 HomoFaber Edizioni Srl - Tutti i diritti riservati. Sono vietate la copia e la riproduzione senza autorizzazione scritta. Sono ammesse brevi citazioni ed estratti indicando espressamente la fonte (Sinergie di Scuola) e il link alla home page del sito.