Il tema degli obblighi dei Dirigenti scolastici nelle materie dell’anticorruzione e della trasparenza si arricchisce di un nuovo capitolo.
Dopo le varie interpretazioni istituzionali che hanno riguardato, per fare degli esempi, la questione della rotazione degli incarichi dei Dirigenti scolastici (con il riconosciuto ridotto rischio corruttivo delle Istituzioni scolastiche per la loro peculiarità, come da determinazione 241/2017, e della contenuta, per questo motivo, applicazione della disciplina dell’anticorruzione e della trasparenza), un recente intervento ANAC ha fatto nuovamente discutere il mondo della scuola e le organizzazioni sindacali rappresentative.
Riassumiamo la situazione: il 5 ottobre scorso, un comunicato sul sito ANAC rammenta che nelle scuole la “griglia di rilevazione” (ovvero l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell’OIV o strutture analoghe) «nelle more dell’individuazione di un organismo analogo all’OIV» è compito del Dirigente scolastico, «che predispone e trasmette la griglia di rilevazione con attestazione delle verifiche effettuate sugli obblighi di pubblicazione indicati nella delibera n. 201/2022».
«Successivamente alla trasmissione della griglia da parte del RPCT o del Dirigente scolastico» continua la nota «sarà cura di enti e scuole individuare al proprio interno l’OIV o organismo analogo cui affidare le funzioni in materia di attestazione degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 in vista delle future attestazioni».
La nota ha creato un certo malumore nel settore scolastico, compendiato in una serie di rimostranze, anche veementi, e interventi sindacali tesi a dimostrare, in disparte di evidenziate difficoltà e carico di lavoro amministrativo sempre maggiore, come:
- il D.Lgs. 150/2009, all’art. 74 comma 4, espressamente escluda la costituzione della figura dell’OIV nelle scuole e, di conseguenza, i relativi compiti;
- la competenza in ordine alla griglia di rilevazione sarebbe dei Direttori U.S.R., come noto R.P.C.T. delle Istituzioni scolastiche di riferimento e quindi obbligati alla redazione e trasmissione della griglia in base alle stesse disposizioni ANAC, es. delibera 294/2021, che prevede che la trasmissione sia ad opera dell’OIV o, in mancanza dell’RPCT.
A seguito di tali evidenziazioni, l’ANAC ha risposto con un comunicato dell’11 ottobre.
Premettendo che tutti gli enti pubblici sono tenuti ad osservare gli obblighi sulla trasparenza e ad implementare e monitorare la sezione “Amministrazione trasparente”, l’Autorità ha proseguito rammentando che «l’assolvimento degli obblighi va rispettato anche se, come nel caso degli Istituti scolastici, la norma non prevede la costituzione di OIV (Organismo indipendente di valutazione). L’assenza di OIV anzi deve portare alla ricerca delle soluzioni organizzative interne idonee a svolgere la funzione di attestazione in materia di trasparenza».
L’ANAC, nel medesimo comunicato, ha ricordato che, già nel 2016 (determinazione n. 430, recante “Linee guida sull’applicazione alle Istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla Legge 6/11/2012, n. 190, e al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33”) le incombenze relative alla trasparenza erano in capo al Dirigente scolastico quale responsabile della trasparenza, e che il comunicato del 5 ottobre era in linea con tali disposizioni, concludendo con la disponibilità a collaborare istituzionalmente e a favorire soluzioni organizzative più idonee per garantire la funzione di assolvimento degli obblighi di trasparenza.
Gli obblighi di trasparenza dei dirigenti pubblici
Quanto in premessa è utile per chiarire brevemente gli obblighi, dapprima, di tutti i dirigenti pubblici in ordine alla trasparenza, anche a prescindere dal ruolo del Responsabile Trasparenza e dell’OIV.
In disparte dell’evidenza che, di fatto, anche i Direttori dell’USR, in qualità di R.P.C.T., non potrebbero garantire gli adempimenti se non con la attiva collaborazione di ogni Istituzione scolastica, dato il numero molto elevato delle stesse in ogni Regione di riferimento, è opportuno ricordare quanto dispone l’art. 43, comma 3 del D.Lgs. 33/2013, norma cardine degli obblighi di trasparenza, che testualmente dispone che «I dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge».
Ne consegue che gli obblighi relativi alle comunicazioni e pubblicazioni siano in capo ai dirigenti pubblici tutti, che ben possono, anche nelle singole amministrazioni, essere coinvolti per la predisposizione delle griglie di rilevazione atte a dimostrare il rispetto degli adempimenti.
Gli obblighi di trasparenza dei Dirigenti scolastici
Il comunicato pubblicato da ANAC l’11/10/2022 richiama come visto le Linee guida per scuole approvate con deliberazione 430/2016. La deliberazione non solamente riportava, tra l’altro, nell’allegato 2, apposita tabella con gli obblighi di pubblicazione a carico di ogni Istituzione scolastica, ma rammentava esplicitamente:
- che il ruolo di Responsabile Corruzione spetta ad ogni Direttore USR, mentre i singoli dirigenti di ambito territoriale ricoprono il ruolo di referenti;
- che il ruolo di Responsabile della trasparenza spetta ad ogni Dirigente scolastico, e che «Questo consente di acquisire e gestire i dati direttamente alla fonte, assicurare una costante verifica sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e garantire la qualità dei dati pubblicati, come disposto dall’art. 6 del D.Lgs. 33/2013»;
- che «Il Responsabile della prevenzione della corruzione, nell’ambito della predisposizione del P.T.P.C., cura anche il coordinamento per le misure di trasparenza, verificando tra l’altro attraverso i referenti di ambito territoriale, per tutte le Istituzioni scolastiche rientranti nella propria sfera di competenza, che sia istituita la sezione “Amministrazione trasparente”», posizionata in modo chiaramente visibile nella homepage e mantenuta costantemente aggiornata che sia adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI);
- che ciascun Dirigente scolastico, in qualità di Responsabile della trasparenza, sentito il Consiglio di Istituto, adotta il PTTI dell’Istituzione scolastica.
Importanti novità sono state introdotte sul punto nel 2016, poiché, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016 proprio in tema di anticorruzione e trasparenza, la deliberazione ANAC 831/2016, di approvazione del P.N.A. del 2016, individua nei Direttori USR i Responsabili Anticorruzione e Trasparenza; l’individuazione si compendia poi nel D.M. 325/2017 dell’allora MIUR, che assegna le responsabilità ai singoli Direttori.
La medesima deliberazione ANAC, tuttavia, rammenta: «Quanto ai Dirigenti scolastici è opportuno che nei PTPC gli stessi siano responsabilizzati, in quanto dirigenti, in ordine alla elaborazione e pubblicazione dei dati sui siti web delle Istituzioni scolastiche presso cui prestano servizio. Attraverso un loro attivo e responsabile coinvolgimento all’interno del modello organizzativo dei flussi informativi, viene così assicurata la prossimità della trasparenza rispetto alla comunità scolastica di riferimento, con la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla normativa vigente sui siti delle singole Istituzioni scolastiche».
Alla luce di quanto richiamato, pare evidente che le Istituzioni scolastiche debbano comunque essere pienamente coinvolte nel rispetto degli obblighi di pubblicazione, e che i singoli Dirigenti scolastici, quali dirigenti pubblici, siano coinvolti in prima persona nel rispetto di detti obblighi, con precise responsabilità.
È auspicabile che il M.I. o singoli USR possano poi intervenire per chiarire i termini di singoli adempimenti, laddove non previsto nei singoli Piani, alla luce considerate le rinnovate indicazioni ANAC.