Sinergie di Scuola

L’art. 15, comma 7 del Contratto Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola prevede che il dipendente abbia diritto ad «altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge».

In armonizzazione con l’art. 26, comma 14 della Legge 448/1998, che specifica la possibilità, per i soli docenti e Dirigenti scolastici che abbiano superato il periodo di prova per l’immissione in ruolo, di fruire di un periodo di aspettativa non retribuita, si colloca l’anno sabbatico (un anno scolastico ogni 10 anni).

Si tratta di una forma di aspettativa non retribuita (per la quale il dipendente può provvedere a proprio carico alla copertura degli oneri finanziari), che permette di vivere un anno di riflessione importante per la propria formazione.

Come fare richiesta

Il personale docente interessato deve presentare domanda, in carta libera, al proprio Dirigente scolastico, indicando:

  • il periodo di aspettativa richiesto;
  • il riferimento all’articolo di legge.

Non c’è bisogno di un’autocertificazione oppure di motivare la richiesta o di presentare certificazioni a corredo della domanda.

Il Dirigente scolastico ovviamente presenterà l’istanza al Dirigente dell’Ambito territoriale competente.

Modalità di fruizione

Secondo il Ministero del Tesoro, il Dirigente deve valutare le esigenze di servizio per poter concedere il periodo di aspettativa: per questo motivo, la nota del Ministero Tesoro del 26/04/2000, afferma che «sarebbe opportuno, [...] che l’aspettativa [...] venisse fruita in un’unica soluzione – nel limite massimo di un anno scolastico ogni dieci anni – al fine di garantire la continuità didattica, prevedendo, altresì, la possibilità di cumulo con le altre fattispecie di aspettativa già previste dalla normativa contrattuale».

Il periodo dedicato all’anno sabbatico non può quindi essere frazionato e deve essere richiesto per un intero anno scolastico, può essere cumulato ad altri tipologie di aspettative e, comunque, il Dirigente ne valuta l’opportunità, in base alle esigenze di servizio, anche se l’aspettativa è un diritto del lavoratore.

Discrezionalità del Dirigente?

Quest’ultimo concetto è stato specificato dalla Circolare Ministeriale n. 96 del 28/03/2000, che recita: «la richiesta di fruizione del periodo di assenza in parola, avanzata dall’interessato, è sottratta all’apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione; tale aspettativa non può essere oggetto di frazionamento, così che l’avvenuta fruizione di un periodo di durata inferiore a dodici mesi, a norma del richiamato art. 26 (Legge 448/98 ndr) esaurisce il diritto dell’interessato a chiedere ulteriori periodi di aspettativa nell’arco del decennio in considerazione».

Il MIUR, però, si è espresso in contrasto alla Nota del Ministero del Tesoro 26/04/2000, sottraendo al Dirigente scolastico la discrezionalità della concessione dell’aspettativa.

Alla luce quindi delle disposizioni del nostro Ministero, si evidenzia come il Dirigente non abbia potere discrezionale in questa tipologia di permesso.

In effetti, nel momento in cui il dipendente presenta la domanda per ottenere l’aspettativa annuale per curare la propria formazione, il Dirigente può solo decretare il periodo indicato ed esperire tutte le prescritte procedure.

Adempimenti amministrativi

Quindi il Dirigente:

  • prende atto della richiesta del dipendente;
  • emette il decreto previsto ed effettua tutte le procedure ad esso correlate;
  • invia i decreti alla Ragioneria Territoriale dello Stato secondo le procedure indicate;
  • registra l’assenza del dipendente nel proprio sistema gestionale;
  • registra l’assenza al SIDI e sul fascicolo personale del dipendente, in modo che ne rimanga traccia nello Stato Matricolare;
  • provvede a nominare un supplente con le procedure previste.

Il decreto di attribuzione è emesso con la dicitura di Aspettativa per anno sabbatico senza assegni, quindi, come citato dalla Nota del Ministero del Tesoro del 26/04/2000, l’aspettativa per anno sabbatico è «una tipologia aggiuntiva di quella per motivi di famiglia e di studio già prevista dall’ art. 24 del CCNL 4/8/1995 (ora art. 18) [...] dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. 10/01/1957, n. 3, per l’aspettativa per motivi di famiglia [...]; il periodo di aspettativa in oggetto, come disposto dal citato art. 69, non va computato ai fini di carriera né del trattamento di quiescenza e previdenza, salvo che a tali ultimi fini il personale interessato non provveda, come consentito dal secondo periodo della norma in oggetto, al pagamento dei relativi oneri previdenziali, con le modalità stabilite dall’art. 5 del D.L.vo 16/09/1996, n. 564».

Occorre quindi registrare i periodi di assenza anche perché questi non valgono ai fini della quiescenza e della previdenza (a meno che il dipendente non provveda personalmente al pagamento degli oneri), non valgono per la tredicesima, per le ferie, per l’attribuzione del punteggio nella continuità nella sede di servizio e interrompono lo scatto di carriera economica.

Cumulo con altri periodi di aspettativa

Dopo il periodo di aspettativa che il dipendente richiede per dedicarsi alla formazione per il proprio miglioramento professionale, è possibile richiedere un ulteriore periodo di aspettativa, ai sensi dell’art. 18, comma 3 del CCNL 2007, per effettuare un altro lavoro, purché nel rispetto e con i limiti previsti dalle normative che vincolano tutti i pubblici dipendenti e che prevedono il regime delle incompatibilità stabilite dall’art. 60 del T.U. n. 3/1957, dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e, per tutti i docenti, dall’art. 508 del D.Lgs. 297/1994 e senza soluzione di continuità. Non è necessaria, difatti, la presa di servizio tra un periodo di aspettativa e l’altro.

Rientro anticipato

Non è ammesso il rientro anticipato del dipendente, come espresso anche dai Pareri ARAN SCU025 e SCU039.

Svolgimento di altra attività

Sempre nel rispetto delle norme che determinano il regime delle incompatibilità e con la prescritta autorizzazione del Dirigente scolastico, durante l’anno sabbatico il personale può svolgere incarichi di attività occasionali, purché coesistano le seguenti condizioni:

  • la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico;
  • il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
  • la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento (cfr. Circolare Funzione Pubblica n. 3/1997).
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