Le casistiche che rientrano nella fattispecie del “mandato amministrativo” sono principalmente di due tipi: permessi e aspettativa.
Il mandato amministrativo è collegato agli incarichi elettivi di:
- consigliere provinciale, comunale o di quartiere: per i giorni di convocazione dei consigli e con intero trattamento economico (art. 4 Legge 27/12/1985 n. 816, art. 79 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 68 D.Lgs. 30/03/2001 e art. 35 del CCNL del 24/07/2003), il personale è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall’inizio dell’anno scolastico, una dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo. Inoltre è tenuto a comunicare mensilmente alla scuola la conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati. Nel caso il docente presti servizio in più scuole, la dichiarazione va presentata a tutte le scuole interessate;
- parlamentare nazionale, europeo, regionale: per tutto il periodo del mandato, senza assegni, il personale può fruire dell’indennità parlamentare o regionale ovvero optare per il trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza (art. 68 D.Lgs. 30/03/2001, n. 165).
Quali diritti
L’art. 79 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 prevede che i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto a non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva.
Inoltre, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata i lavoratori dipendenti che fanno parte:
- delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane;
- degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali;
- delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite;
- delle commissioni comunali previste per legge;
- delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari.
Il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.
I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui sopra, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
Tutti i suddetti permessi sono retribuiti.
Esistono poi anche dei permessi non retribuiti: infatti, i lavoratori dipendenti hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato.
Ad ogni modo, l’attività e i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono e ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell’ente.
Cosa prevede il CCNL Scuola
L’art. 38, intitolato “Permessi ed assenze del personale docente chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive”, dispone che nei confronti del personale docente chiamato a ricoprire cariche elettive, si applicano le norme di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e di cui all’art. 68 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165.
Il personale che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi previsti è tenuto a presentare ogni trimestre alla scuola in cui presta servizio, a partire dall’inizio dell’anno scolastico, apposita dichiarazione circa gli impegni da assolvere nel trimestre successivo, connessi alla carica ricoperta, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati.
Nel caso in cui il docente presti servizio in più scuole, la predetta dichiarazione va presentata a tutte le scuole interessate.
Qualora le assenze dal servizio derivanti dall’assolvimento degli impegni dichiarati non consentano al docente di assicurare la necessaria continuità didattica nella classe o nelle classi cui sia assegnato, può farsi luogo alla nomina di un supplente per il periodo strettamente indispensabile e, comunque, sino al massimo di un mese, durata prorogabile soltanto ove se ne ponga l’esigenza in relazione a quanto dichiarato nella comunicazione mensile, sempreché non sia possibile provvedere con altro personale docente in soprannumero o a disposizione.
Per tutta la durata della nomina del supplente il docente, nei periodi in cui non sia impegnato nell’assolvimento dei compiti connessi alla carica ricoperta, è utilizzato nell’ambito della scuola e per le esigenze di essa, nei limiti dell’orario obbligatorio di servizio, prioritariamente per le supplenze e per i corsi di recupero.
La programmazione di tali assenze non ha alcun valore sostitutivo della documentazione espressamente richiesta dal D.Lgs.267/2000, che dovrà essere prodotta tempestivamente dall’interessato.
Le novità dal 2008
Nel 2008 sono state introdotte delle modifiche dalla Legge Finanziaria annuale, che ha stabilito i nuovi limiti al collocamento in aspettativa non retribuita spettante ai lavoratori dipendenti della scuola per il periodo di espletamento del mandato elettivo a livello locale.
Vediamo le casistiche alla luce di queste novità:
Amministratori locali aventi diritto all’aspettativa non retribuita e alla copertura contributiva
L’obbligo contributivo è a carico dell’amministrazione locale presso cui viene espletato il mandato per sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali delle aree metropolitane, presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché membri delle giunte di comuni e province
Fanno eccezione gli assessori di comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e i presidenti di consigli di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti. In questo caso l’obbligo contributivo è a carico dell’amministrazione di appartenenza che ha concesso l’aspettativa.
Amministratori locali aventi diritto all’aspettativa con copertura contributiva a proprio carico
A decorrere dal 1° gennaio 2008 i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, compresi i consiglieri delle comunità montane, possono essere collocati in aspettativa non retribuita per l’intero periodo di espletamento del mandato.
In questo caso l’obbligo dell’intero pagamento degli oneri contributivi (quota ente + quota dipendente) è a carico del consigliere, ma l’amministrazione locale dove si svolge il mandato provvederà al versamento dei contributi.
È indispensabile che l’Amministrazione acquisisca la relativa delega da parte dell’eletto, oltre che la denuncia mensile analitica.
Amministratori di enti locali non ricompresi nei punti precedenti
Le restanti figure di amministratori locali non incluse nella innovata disciplina e sopra non riportati (ad esempio i membri delle giunte metropolitane, gli assessori delle comunità montane ecc.) non hanno alcun diritto all’aspettativa.