Capita purtroppo sovente che la scuola subisca furti di vario genere (arredi, materiale informatico...) oppure atti vandalici. In questi casi, cosa deve fare la Segreteria?
Molto spesso la scuola possiede un sistema di allarme, fornito dal proprietario dello stabile, ossia l’Amministrazione Comunale per gli Istituti Comprensivi e l’Amministrazione Provinciale per gli Istituti Superiori.
Ad ogni modo, la prima cosa da fare è una denuncia di smarrimento del bene, da presentare presso la locale stazione dei Carabinieri o il Commissariato di Pubblica Sicurezza competente. Può presentarsi a sporgere denuncia il rappresentante legale della scuola, o un suo delegato o il DSGA (che è il consegnatario dei beni).
Nella denuncia è indispensabile esporre i fatti in maniera specifica e circostanziata, arricchendo la dichiarazione di foto che possono costituire evidenze oggettive.
È importante sottolineare se c’è stato scasso, rottura di porte e di finestre; è altrettanto necessario fornire i dettagli dei beni mancanti e dei beni distrutti dall’atto vandalico che può essere associato al furto. Un elenco di questi beni può essere fornito a corredo della denuncia ed è assolutamente indispensabile inserire il numero di inventario del bene rubato, se questo rientra nei registri dei beni inventariati della scuola.
Il secondo adempimento riguarda una verifica dell’eventuale polizza assicurativa contro i furti stipulata dalla scuola. Se la scuola ha stipulato un’assicurazione specifica occorre esperire la pratica, inviando copia della denuncia alla Compagnia di riferimento per richiedere il rimborso del bene sottratto.
Il terzo adempimento riguarda lo scarico del bene dall’inventario. In proposito, occorre una specifica delibera del Consiglio d’Istituto di scarico del bene: una volta registrata la delibera e pubblicata all’Albo on-line, deve essere esperita la proposta di scarico e quindi il bene sarà eliminato dall’inventario.
Proposta di scarico del bene
Il Dirigente emana il provvedimento di eliminazione dall’inventario dei beni non più esistenti a scuola a causa del furto.
Nel provvedimento dovrà essere indicato l’eventuale obbligo di reintegro a carico dei responsabili (se si hanno le evidenze); in tutti i casi, al provvedimento va allegata la copia della denuncia presentata al Comando dei Carabinieri.
Nella denuncia dovranno essere analiticamente elencati i beni trafugati, pertanto dovrà essere effettuata una ricognizione dei beni per stabilire l’effettiva consistenza e la relativa perdita patrimoniale.
Se il ladro è interno alla scuola
A volte il furto rientra in un’altra fattispecie: avviene all’interno della scuola, tra gli stessi compagni. Per evitare questi fatti incresciosi, è indispensabile che l’Amministrazione dimostri che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto e cioè quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere, conformemente a quanto disposto dall’art. 2048 c.c.
Occorre adottare le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina fra gli allievi: si impartiscono disposizioni, generali o specifiche, nelle quali viene richiesto ai docenti di garantire la vigilanza sugli alunni e agli allievi di non portare con sé oggetti di valore.
Anche al personale ATA saranno fornite disposizioni per vigilare e per attuare correttivi, in modo da evitare intrusioni in classi vuote a causa degli spostamenti degli alunni in altri ambienti.
È consigliabile, a proposito, emanare apposita circolare per studenti, famiglie e personale, in cui si ribadisce la raccomandazione di non portare a scuola oggetti o strumenti di particolare valore, e che in ogni caso ognuno è responsabile dei propri effetti personali: la scuola non risponde di furti o danni di alcun tipo alle cose proprie.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui si verificassero comunque dei furti, si segue la prassi indicata. Occorre quindi avere, da parte dell’alunno o da chi ne fa le veci, una dettagliata relazione sui fatti, cui seguirà una denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
La scuola non può comunque rimborsare gli oggetti rubati.