Il CCNL Scuola non riporta la casistica delle assenze per assolvere il compito di testimoniare in un giudizio penale e/o civile.
Come si deve comportare l’Amministrazione nel caso in cui un dipendente con incarico a tempo indeterminato o determinato chieda di assentarsi per testimoniare in giudizio?
Il dipendente è tenuto ad assentarsi perché, ai sensi degli articoli 132 e 133 del Codice di procedura penale e ai sensi dell’art. 255 del Codice di procedura Civile, nessuna persona può sottrarsi all’assolvimento di questo compito.
Quindi il datore di lavoro non può impedire al proprio dipendente di assentarsi dal posto di lavoro per andare a testimoniare.
Nel caso sia necessario, il Cancelliere presso l’ufficio giudiziario potrà rilasciare un apposito certificato per giustificare l’assenza.
Testimonianza a favore dell’Amministrazione
In assenza, quindi, di una specifica voce contrattuale, e tenuto conto che la testimonianza è un dovere del cittadino, è previsto che il dipendente debba assentarsi dal servizio e che l’assenza sarà giustificata per tutto il tempo necessario all’adempimento dell’obbligo, se la testimonianza è svolta nell’interesse dell’Amministrazione. Infatti, se la citazione a testimoniare si riferisce a fatti riguardanti l’Amministrazione, o meglio, deposizioni rese a favore o per conto della stessa, l’assenza è parificata a tutti gli effetti allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Testimonianza per altri motivi
Con riferimento, invece, alle citazioni per altri motivi, l’assenza sarà contabilizzata come ferie, permessi o recupero ore (pareri Aran 8/07/2004 e 1/04/2005, confermati dalla circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica).
In quest’ultima fattispecie e in sintesi, al dipendente spettano, in alternativa:
- 3 giorni retribuiti di permessi per motivi familiari o personali (art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale);
- permessi brevi da recuperare entro 60 giorni fino a 18 ore l’anno per i docenti e fino a 36 ore per gli ATA (o non superiori alla metà dell’orario giornaliero di servizio);
- 6 giorni di ferie, previsti per i docenti e senza oneri a carico dell’Amministrazione.
Nota Bene: per il personale a tempo determinato i permessi di cui al punto 1 non sono retribuiti e le ferie devono essere già maturate all’atto della richiesta.
È previsto il rimborso spese?
La risposta è contenuta negli artt. da 45 a 48 del d.P.R. n. 115/2002, i quali regolano il rimborso delle spese nel caso il dipendente sia chiamato in giudizio nell’interesse dell’Amministrazione.
Testimoni nel processo penale, civile, amm.vo e contabile
Art. 45 – Indennità per testimoni residenti
1. I testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all’interno del Comune in cui ha sede l’ufficio presso il quale essi sono sentiti, ovvero, per i testimoni non residenti nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo.
2. Ai testimoni residenti spetta l’indennità di euro 0,36 al giorno.
Art. 46 – Spese di viaggio e indennità per testimoni non residenti
1. Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall’autorità giudiziaria.
2. Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea.
3. Spetta, inoltre, l’indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l’indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell’esame. Quest’ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.
Art. 47 – Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi
1. Nessuna indennità spetta al testimone minore degli anni quattordici.
2. Il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46 spettano agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi, ai sensi dell’articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sempre che essi stessi non siano testimoni.
Art. 48 – Testimoni dipendenti pubblici
Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l’integrazione, sino a concorrenza dell’ordinario trattamento di missione, corrisposta dall’amministrazione di appartenenza.
Nel caso in cui il dipendente sia chiamato a testimoniare senza che l’Amministrazione sia coinvolta e quindi non vi sia un interesse specifico, non spetta alcun rimborso.