Nel momento del decesso del lavoratore sorgono i diritti alla liquidazione di spettanze retributive già maturate ma non ancora liquidate.
Queste possono configurarsi in:
- somme afferenti allo stipendio sino al momento del decesso;
- somme maturate ma non ancora godute.
Nel dettaglio, appartengono alla categoria a) le somme maturate dal lavoratore per effetto della prestazione lavorativa resa fino al momento del decesso e non ancora liquidate attraverso l’emissione del cedolino (retribuzione, straordinario, tredicesima mensilità ecc.).
Per queste somme, che costituiscono parte dell’asse ereditario, occorre seguire quanto disposto dalla sentenza della Cassazione civile, sez. lav., 13/05/1982, n. 2981. Queste somme sono dipendenti dall’accettazione dell’eredità da parte degli eredi.
Alla categoria b) appartengono le somme indicate all’art. 2122 cc., che non costituiscono l’asse ereditario e che non sono soggette all’accettazione dell’eredità (come ad esempio le ferie non godute).
Ai sensi dell’art. 2122 c.c:
In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.
È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l’attribuzione e la ripartizione delle indennità.
Le indennità di cui all’art. 2118 e 2120 sono:
- indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso;
- trattamento di fine rapporto.
È comunque di competenza degli eredi procedere all’invio, alla scuola di servizio, di un’istanza per ottenere il Tfr o Tfs (ex buonuscita), ricordando di riportare nella stessa i nominativi e i riferimenti di tutti gli eredi legittimi, nonché la percentuale ad ognuno spettante e la modalità di pagamento richiesta. Questo perché, in assenza di specifiche indicazioni testamentarie, si applica la legittima.
All’istanza dovrà dunque essere allegata la dichiarazione di atto notorio degli eredi contente tutti i dati relativi al decesso del de cuius, i dati anagrafici degli eredi, allo stato di famiglia storico ecc.), sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
Anche la richiesta di indennità sostitutiva di preavviso e della liquidazione delle ferie non godute devono essere presentate con una domanda specifica che deve contenere tutte le indicazioni espresse nella domanda per ottenere la liquidazione.
L’indennità di preavviso consiste nella liquidazione di quattro mensilità a favore degli eredi.
Il coniuge superstite, i figli minori o i figli maggiorenni iscritti a corsi di studi riconosciuti dall’ordinamento, hanno diritto alla pensione di reversibilità.
La richiesta per ottenere la pensione di reversibilità deve contenere tutte le indicazioni utili per il calcolo della pensione e l’elenco dei beneficiari dei beneficiari della stessa.
In sintesi: tabella