Rubrica “Occhio... alla sentenza” a cura della Redazione
In caso di menomazione superiore al 15%, occorre dimostrare la responsabilità del datore di lavoro per il risarcimento del danno biologico e morale.
Il lavoratore non è tenuto a far sapere dove si trova quando non è in servizio, salvo che per le assenze dovute a malattia.
La Cassazione dà ragione all’insegnante costretta per anni a spostarsi da una scuola all’altra.
Respinto l’appello della Provincia di Milano, condannata dal Tar ad assegnare allo studente disabile di un liceo un assistente alla persona per 10 ore settimanali e per più anni scolastici.
La Corte Costituzionale boccia la legge regionale della Lombardia nella parte in cui prevede la possibilità per le scuole di assumere direttamente i docenti con incarico annuale.
Un altro pronunciamento dà ragione alle famiglie e annulla l’accorpamento di due scuole.
Ripercorriamo alcune recenti pronunce giurisprudenziali.
La Cassazione ribadisce che il dipendente ne ha diritto anche se il coniuge non lavora.
Vale come punteggio anche se non c’è la nomina.
I sabati e le domeniche che non ricadono nel periodo di congedo parentale non devono essere ricompresi nel periodo di congedo stesso.
È legittimo l’atto del Dirigente scolastico adottato “in obbedienza” ad un provvedimento della Procura.
Debbono sussistere comunque i medesimi elementi validi per tutti gli altri insegnamenti.
La retribuzione è intera per i primi 30 giorni di assenza.
Si era rifiutato di consegnare alla Rsu la documentazione attestante i compensi liquidati ai docenti attingendo al fondo di istituto.
Non c’è illecito erariale senza colpa grave.
Nei verbali non è necessaria l’indicazione dei docenti che si sono espressi a favore e contro la decisione assunta dall’organo collegiale.
Soprattutto se l’offesa è rivolta ad un docente in presenza di colleghi.
Per il Consiglio di Stato si perfezionano con l’accettazione da parte dell’amministrazione e non possono essere revocate quando il provvedimento è ormai stato assunto.
L’Amministrazione non ha competenza tecnica in materia e il giudizio conclusivo spetta al Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie.
Se riguardano la sicurezza, vanno retribuiti come ore aggiuntive.