Abbiamo parlato di ravvedimento operoso in:
- Notizie / Segreteria
Le varie possibilità previste dalla normativa per sanare eventuali irregolarità conseguenti all’omesso o insufficiente versamento dei tributi.
- Rivista / Approfondimenti
Come mettersi in regola in caso di omesso o insufficiente pagamento delle imposte.
- Notizie / Segreteria
Nuovi termini e riduzione delle sanzioni per le violazioni commesse.
- Notizie / Segreteria
Domanda
Alla luce delle modifiche apportate dalla legge di stabilità alla disciplina del ravvedimento operoso si chiede di conoscere se sia possibile, come sembrerebbe in base al dettato letterale della norma, procedere alla effettuazione del ravvedimento operoso in modo rateizzato, pagando cioè non integralmente quanto dovuto in una unica soluzione, ma sanando comunque la violazione entro il termine massimo previsto dalla norma e cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta nel quale è stata commessa la violazione.
Risposta
Con l’art. 1, comma 20, lett. a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Finanziaria 2011 o patto di stabilità 2011 – 2013) sono state aggiornate, a far data dal 1° 27 febbraio 2011, esclusivamente le percentuali di riduzione delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso che, introdotto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, consente ai contribuenti, a determinate condizioni e con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni, gli errori e gli illeciti commessi nell’applicazione della norme. Resta quindi preclusa, come già precisato dalla circolare n. 192/E del 23 luglio 1998, la possibilità di rateizzare il pagamento delle somme dovute a titolo di ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta nel quale è stato commessa la violazione.
Circolare Agenzia delle Entrate 28/E del 21 giugno 2011