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I tempi per la valutazione stress lavoro correlato in Blog Sicurezza
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Un Dirigente scolastico nostro abbonato mi chiede se il termine del 31 dicembre per l’elaborazione della valutazione dello stress lavoro correlato sia "tassativo" o se, come sembra evincersi dalla lettura della circolare del Ministero del Lavoro del 18 novembre scorso, sia da intendersi come il termine iniziale dal quale la valutazione dovrà essere inserita nel DVR secondo le indicazioni riportate nella circolare stessa.
In pratica, il Dirigente scolastico cosa deve fare? E quanto tempo ha per farlo?
La lettura della circolare in esame è corretta: il termine del 31/12/2010 è il termine per dare inizio al processo di valutazione del rischio di stress lavoro correlato.
L’arco temporale in cui il rischio da stress lavoro-correlato deve essere affrontato è però una scelta personale di ciascun Dirigente scolastico. Il legislatore non stabilisce delle tempistiche proprio perché in realtà la filosofia dell’intera valutazione del rischio è quella di avere un processo perennemente aperto e dinamico; con la definizione delle misure di prevenzione e protezione del rischio vengono anche stabilite delle priorità di intervento e delle tempistiche per la verifica dei risultati ottenuti dall’attuazione della misura.
Entro il 31/12/2010 il datore di lavoro dovrà quindi dimostrare di aver iniziato a trattare la valutazione del rischio stress lavoro correlato, partendo proprio dalla fase preliminare, quella della rilevazione degli indicatori oggettivi e verificabili: indicatori aziendali, contesto di lavoro, contenuto del lavoro.
Per affrontare questa prima fase può essere utile servirsi di check list, quali ad esempio la proposta metodologica suggerita dall’ ISPESL in collaborazione con l’ASL 20 di Verona.
La fase di approfondimento invece può richiedere tempi più o meno lunghi, a seconda della metodologia di valutazione adottata, della peculiarità del contesto di lavoro, delle problematiche emerse in fase preliminare, dalla necessità di richiedere il supporto di figure professionali specifiche, quali ad esempio lo psicologo del lavoro.
Entro il 31/12/2010 sarà quindi opportuno che nel DVR siano riportati gli esiti della fase di valutazione preliminare, indicando poi una tempistica ragionevole (3-6 mesi) in cui verrà approfondita la valutazione.
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