"Ai fini dell’ammissione dei candidati interni all’esame di Stato, si osserva che, per l’anno scolastico 2017/2018, la normativa nulla dispone circa l’obbligo, per le studentesse e gli studenti, di aver svolto un monte ore minimo di attività di alternanza scuola lavoro nell’ultimo triennio del percorso di studi. Potranno essere ammessi all’esame di Stato, quindi, anche le studentesse e gli studenti che non hanno completato il numero minimo di 400/200 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno. E’ il caso, ad esempio, degli studenti ripetenti l’ultimo anno del percorso di studi nell’a.s. 2017/2018, i quali non hanno avuto l’opportunità di svolgere esperienze di alternanza nel secondo biennio, poiché non previste dall’ordinamento come attività pienamente curricolari".
Questo è uno dei chiarimenti forniti dal Miur nella nota 7194 del 24/04/2018, avente ad oggetto: "Risposte a quesiti in materia di attività di alternanza scuola lavoro", con la quale ha anche spiegato che "In aderenza con quanto disposto dalle annuali Ordinanze ministeriali, in sede di predisposizione della terza prova scritta e di organizzazione del colloquio, la Commissione di esame tiene conto, ai fini dell’accertamento delle conoscenze, abilità e competenze, anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, indicate nel Documento del Consiglio di classe. In ogni caso, tali esperienze sono da considerare quale elemento di valorizzazione del curriculum dell’allievo; la loro eventuale mancanza non deve costituire in alcun modo elemento di penalizzazione nella valutazione".
Invece, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, lo svolgimento dell’attività di alternanza scuola lavoro costituirà requisito di ammissione agli esami di Stato conclusivi dei percorsi di studi di istruzione secondaria di secondo grado.
La nota si occupa anche di:
- ASL per i candidati esterni
- ASL per gli studenti-atleti