Con DM 640 del 30/08/2017 è stata indetta la procedura di aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA per il triennio 2017/18, 2018/19, 2019/2020.
In considerazione dell’elevato numero di domande finora pervenute e dell’obiettiva impossibilità di adottare le graduatorie in tempi ragionevolmente brevi e certi, il successivo D.M. 947 dell’1/12/2017, in modifica del DM.640/2017, ha disposto la validità e l’efficacia delle graduatorie di istituto di terza fascia del precedente triennio 2014/17 fino alla fine del corrente anno scolastico 2017/18. Le nuove graduatorie di istituto, quindi, avranno validità dall’a.s. 2018/19 e fino all’ a.s. 2020/2021.
Come indicato con nota 52370 del 5/12/2017, i Dirigenti scolastici dovranno conferire supplenze ai sensi dell’art.6 del D.M. 430/2000 (Regolamento supplenze ATA) utilizzando le graduatorie di terza fascia del precedente triennio.
Conseguentemente anche le supplenze conferite fino all’avente diritto, nel rispetto dell’ordine di graduatoria della terza fascia del precedente triennio, dovranno seguire le regole delle supplenze conferite dalle graduatorie di istituto di cui agli articoli 5 e 6 del D.M. 430/2000.
In pratica, sarà necessaria la riconvocazione dei supplenti laddove non è stata data la possibilità al personale di accettare la supplenza ai sensi dell’articolo 59 e dovrà essere apposto il termine del 30 giugno o del 31 agosto sui contratti individuali a seconda se i posti sono liberi sull’organico di fatto o di diritto.
Purtroppo, la scarna circolare non ha risoluto alcuni dubbi segnalati dalle scuole e dai Sindacati, i quali chiedono con insistenza di ottenere i chiarimenti richiesti.