Il Miur ha risposto, con nota 1294 del 21/01/2019, ad alcune richieste di chiarimenti in merito alla possibilità di iscrivere nell’anno scolastico 2019/2020, alle prime classi dei percorsi quadriennali dei licei e degli istituti tecnici autorizzati con decreto direttoriale n. 1568 del 27 dicembre 2017 e decreto ministeriale n. 89 del 2 febbraio 2018, studenti che hanno frequentato un regolare percorso scolastico di otto anni e che, essendo nati tra il primo gennaio e il trenta aprile, compiranno quattordici anni dopo il 31 dicembre 2019.
La questione viene sollevata in quanto l’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 3 agosto 2017 n. 567, che ha introdotto la sperimentazione nazionale sui percorsi quadriennali, prevede che non possano essere accolte iscrizioni di studenti che hanno già fruito di abbreviazioni del percorso scolastico, citando a titolo esemplificativo anche gli anticipi di iscrizione.
Considerato che la finalità della previsione è quella di far accedere ai percorsi quadriennali coloro che hanno effettuato l’intero percorso di studi pregresso, il Miur ritiene che le istituzioni scolastiche presso le quali sono attivati percorsi quadriennali siano tenute ad accogliere le iscrizioni degli studenti rientranti nella suddetta tipologia, nel presupposto che i medesimi abbiano frequentato un regolare percorso scolastico di otto anni al pari degli altri aspiranti iscritti, senza aver fruito di alcuna forma di abbreviazione.
Resta preclusa l’iscrizione ai suddetti percorsi a coloro che, invece, durante la carriera scolastica abbiano in qualche modo abbreviato il loro percorso di studi, avendo sostenuto esami di idoneità che hanno consentito loro di effettuare abbreviazioni del percorso scolastico.