Riportiamo quanto chiarito dal MI con due note di questi giorni in merito al cd. organico Covid:
"[...] ai sensi dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 5 agosto 2020, si tratta di risorse straordinarie da impiegarsi al fine di sopperire alle “comprovate necessità connesse al rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” e, come tali, rientrano comunque nella gestione più generale dell’“organico dell’autonomia”, da impiegare complessivamente a cura del Dirigente scolastico.
In particolare, è stata segnalata la riemersione della cosiddetta categoria dei “potenziatori”, inesistente a livello normativo e sulla quale già si sono espresse con chiarezza le Note sugli organici, e dei conseguenti cambi di cattedra mano mano che giungono a conclusione le operazioni di assegnazioni delle supplenze.
Si fa presente che l’utilizzo ottimale dell’organico, da parte del Dirigente scolastico, non può che privilegiare da un lato le esigenze di contenimento epidemiologico, dall’altro i migliori risultati di apprendimento, a proposito dei quali la positiva continuità didattica rappresenta un aspetto di assoluto rilievo.
Approfitto dell’occasione per evidenziarvi la necessità di una particolare attenzione alle classi seconde di scuola primaria, che lo scorso anno scolastico possono aver conseguito, più di altre, un parziale raggiungimento degli apprendimenti previsti, soprattutto con riferimento alle capacità di scrittura e di lettura, da recuperarsi prioritariamente, oltre che nell’attività didattica ordinaria, anche attraverso il ricorso ai piani di integrazione degli apprendimenti".
Quindi i docenti Covid fanno parte dell'organico dell'autonomia e in quanto tali possono essere utilizzati per lo sdoppiamento delle classi, là dove è possibile, ed in ogni caso per interventi didattici di contenimento dell’emergenza epidemiologica. Si esclude la possibilità che possano essere utilizzati esclusivamente per le supplenze.
"[...] il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all’articolo 32, comma 6-quater ha previsto che il personale docente e ATA assunto con contratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2020/2021 quale “organico Covid”, in caso di sospensione delle attività didattiche, potrà assicurare le relative prestazioni con le modalità di lavoro agile, anziché vedere risolto il relativo contratto senza indennizzo, come previsto dalla norma previgente, al fine di garantire, in qualunque caso, il principio di continuità didattica. Sull’utilizzo del predetto “organico Covid” resta pertanto fermo, a maggior ragione, quanto comunicato con la Nota 13 ottobre 2020, n. 1843. Si chiarisce inoltre che, trattandosi di docenti assunti su posto comune, il predetto organico non può essere ovviamente utilizzato per attività di sostegno alle classi con alunni con disabilità, salvo i casi in cui, assolte le esigenze prioritarie di copertura dell’orario curricolare delle classi, risulti applicabile, in via analogica e su base volontaria, l’articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66".
La nota dunque richiama il recente decreto "Agosto" convertito in legge e chiarisce che il personale COVID non sarà licenziato in caso di lockdown, ma potrà lavorare in smart working, al fine di garantire la continuità didattica. L'organico Covid non può inoltre essere usato per attività di sostegno, salvo che, dopo aver coperto l'orario curricolare delle classi, il docente (in possesso comunque di titolo di specializzazione) volontariamente non accetti di svolgere attività di sostegno didattico.