Sinergie di Scuola

INVALSI

La Nota prot. n. 15531 dell'11/05/2023 concerne le indicazioni operative in relazione allo svolgimento delle prove INVALSI per candidati detenuti, sottoposti a restrizioni della libertà personale o sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile, percorsi di secondo livello, terzo periodo didattico

Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 stabilisce che gli studenti frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado devono aver sostenuto le prove INVALSI quale requisito di ammissione all’esame conclusivo del II ciclo di istruzione.

In relazione ai candidati adulti detenuti o comunque sottoposti a restrizioni della libertà personale, nonché ai candidati sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Minorile, è necessario assicurare la possibilità di svolgere, ai fini dell’ammissione agli esami di Stato, le prove INVALSI, anche in presenza di situazioni che rendano difficile la somministrazione delle prove di italiano, matematica e inglese nella finestra temporale prevista per le scuole, a causa ad esempio di un allontanamento dalla sezione carceraria ovvero – nel caso di adulti o minori in area penale esterna – dalla sede scolastica frequentata, a seguito di trasferimento, sottoposizione agli arresti domiciliari, scarcerazione a qualsiasi titolo, altri eventi incompatibili collegati allo stato di detenzione.

Tali prove saranno dunque somministrate in forma cartacea e l’esito delle stesse non condizionerà l’ammissione dei candidati all’esame di Stato conclusivo del II ciclo e la relativa valutazione finale, ritenendosi sufficiente lo svolgimento di tutte e tre le prove ai fini dell’ammissione all’esame.

LA NOTA

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