Il 5 settembre scorso il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere sullo Schema di decreto ministeriale recante “regolamento ai sensi dell’articolo 1, comma 37, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per la definizione della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 e per la definizione delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro ovvero impegnati in attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, senza pregiudizio per la tutela della salute e della sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro e nei laboratori”.
Nell’esprimere parere favorevole, il CdS formula comunque alcune osservazioni.
Tra queste, la Sezione osserva che nell’articolato del regolamento non è prevista alcuna norma che, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni in esame, faccia salvi gli effetti ai fini curriculari dei percorsi di alternanza scuola lavoro svolti in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 77 del 2005: la Sezione, pertanto, invita l’Amministrazione a colmare tale lacuna normativa prima dell’approvazione definitiva del provvedimento, al fine di evitare l’insorgere di dubbi interpretativi sul punto.
Inoltre, il CdS rileva che sia la Conferenza unificata sia il CSPI, con propri pareri, hanno evidenziato l'esistenza di un’ulteriore lacuna normativa nella parte in cui il regolamento non prevede specifiche disposizioni concernenti le modalità di trasporto, e la ripartizione dei relativi oneri, degli studenti con disabilità che partecipano alle attività di alternanza scuola-lavoro. La Sezione, pertanto, in considerazione della rilevanza a fini sociali di tale questione ed al fine di evitare l'insorgenza di eventuali divergenze applicative al riguardo, invita l'Amministrazione a colmare tale lacuna normativa prima dell'approvazione definitiva del presente atto normativo.