L'Usp di Bari ha risposto, con nota prot. n. 2072 del 25/03/2015, ad alcune richieste di chiarimenti relative alle assenze dalle lezioni degli alunni eletti nelle Consulte studentesche provinciali, nei Coordinamenti regionali o appartenenti al Consiglio nazionale dei Presidenti delle Consulte provinciali, dovute alla partecipazione alle attività dei suddetti organismi di rappresentanza.
La questione riguarda la validità dell'anno scolastico: infatti, secondo il Dpr n. 122 del 22/06/2009, "per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato".
Con la C.M. n.20 del 4/03/2011, sono state specificate - peraltro a puro titolo indicativo - le possibili tipologie di assenze per le quali il Collegio docenti può stabilire deroghe al limite massimo consentito. Tuttavia, tra le diverse fattispecie di assenze considerate, non risultano riferimenti alla partecipazione alle riunioni delle Consulte.
Questo perché, secondo l'Usp di Bari, la partecipazione alle adunanze e alle attività delle Consulte degli studenti, pianificate in conformità ai regolamenti di cui si sono dotate le Consulte medesime, deve considerarsi come attività istituzionale e, pertanto, la eventuale mancata partecipazione alle lezioni non può essere conteggiata per calcolare il superamento del limite massimo di assenze consentite ai fini della validità dell'anno scolastico.