Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il Focus dedicato agli alunni con disturbi specifici di apprendimento frequentanti le scuole italiane statali e non statali negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.
I dati sono stati raccolti con le Rilevazioni sulle scuole – dati generali.
Nello specifico sono considerati, in due distinti paragrafi, i dati relativi agli alunni con certificazione di DSA frequentanti le scuole del sistema nazionale di istruzione dal III anno di corso della scuola primaria alla scuola secondaria di II grado, e i dati relativi agli alunni “a rischio DSA”, ossia ai bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e i primi due anni della scuola primaria a cui è stato riconosciuto un possibile disturbo di apprendimento.
Nonostante i disturbi specifici dell’apprendimento vengano generalmente diagnosticati dopo che sia terminato il normale processo di insegnamento delle abilità di lettura e di scrittura (seconda classe della scuola primaria) e di calcolo (terza classe della scuola primaria), non è infrequente che i primi segnali della presenza di disturbo d’apprendimento vengano riscontrati, tramite la somministrazione di specifici test in strutture sanitarie, già in età prescolare quando tali disturbi non sono ancora del tutto manifesti e non sono ufficialmente diagnosticabili e riconosciuti.
Per quanto concerne la tutela e il supporto degli alunni con disturbi specifici di apprendimento, la normativa di riferimento è la seguente:
- la Legge n.170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, riconosce la dislessia (disturbo della lettura legato a difficoltà nella decodifica del testo), la disgrafia (disturbo della grafia che si manifesta in una difficoltà motoria della scrittura), la disortografia (disturbo della scrittura, difficoltà nella competenza ortografica e fonografica) e la discalculia (disturbo nel comprendere e operare con i numeri) quali disturbi specifici dell’apprendimento e tutela il diritto allo studio dei ragazzi con tali tipologie di disturbo. In particolare, l’articolo 5 si focalizza sulle misure educative e didattiche di supporto e riporta che “gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari” garantendo così una didattica individualizzata e personalizzata;
- il Decreto attuativo (D.M.5669/2011) e le “Linee Guida per il diritto allo studio degli studenti con DSA”, pubblicati nel 2011, forniscono le indicazioni sulle azioni da attuare per la tutela e il supporto degli allievi con disturbi specifici dell’apprendimento.
Per gli alunni che presentano DSA, non accompagnati da disabilità, non è prevista la figura dell’insegnante di sostegno ma gli insegnanti della classe forniscono strumenti compensativi e misure dispensative.
Nella pubblicazione sono riportate informazioni di dettaglio sugli alunni con DSA e gli alunni “a rischio DSA” per grado di istruzione e gestione, per regione, per tipologia di disturbo e per anno di corso. E’ riportato, inoltre, l’andamento in serie storica del numero di alunni con DSA frequentanti le scuole italiane: nel corso del tempo si è assistito ad una progressiva crescita del numero di alunni con tali tipologie di disturbi nel complesso del sistema scolastico.
Fonte: MI – DGSIS - Ufficio di Statistica